Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44306 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 20/11/2024
R.G.N. 32142/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CHIOGGIA il 13/04/1975
avverso l’ordinanza del 05/07/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza in data 5 luglio 2024, respingeva l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME COGNOME NOME avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Bologna che il 29 settembre aveva disposto il sequestro conservativo sui beni del medesimo.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to NOME COGNOME deducendo:
inosservanza di norma processuale prevista a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen., con riferimento alla individuazione della competenza funzionale del giudice posto che, al momento dell’emissione del provvedimento di sequestro, il G.I.P. aveva già emesso il decreto che dispone il giudizio e competente doveva ritenersi il tribunale monocratico ove si trovava anche il fascicolo;
inosservanza di norme processuali a pena di nullità, per mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti del contestato reato.
Il ricorso Ł avanzato per motivi infondati ovvero non proponibili in sede di legittimità e deve, pertanto, essere respinto.
Ed invero, per costante interpretazione di questa Corte di legittimità in tema di sequestro preventivo, la competenza a decidere sull’istanza di revoca appartiene al giudice del dibattimento quando sia avvenuta l’emissione del decreto che instaura il giudizio e sia stato già trasmesso alla cancelleria del predetto ufficio il fascicolo processuale, anche nel caso in cui la richiesta risulti presentata prima di tale trasmissione e non sia stata tempestivamente esaminata dal giudice per le indagini preliminari (Sez. 3, n. 2627 del 02/12/2022 Cc. (dep. 23/01/2023 ) Rv. 284059 – 01); e sempre in tema di sequestro si era precedentemente affermato come in tema di sequestro preventivo, la competenza a decidere sull’istanza di restituzione del bene sottoposto a vincolo quando già sia stato emesso il decreto che instaura il giudizio appartiene, ai sensi del principio generale di cui agli artt. 317, comma 2, e 554 cod. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto stesso non sia stato trasmesso al giudice dibattimentale unitamente al relativo fascicolo (Sez. 2, n. 12366 del 11/12/2020 Cc. (dep. 31/03/2021 ) Rv. 280998 – 01).
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame ha portato correttamente il giudice del riesame ad escludere fondatezza all’istanza difensiva, posto che, dalla consultazione dei registri informatici di cancelleria, veniva accertato che, pur essendo stato emesso il decreto di citazione a giudizio, il fascicolo non era ancora stato trasmesso al momento dell’emissione del provvedimento da parte del G.I.P. del Tribunale di Bologna; e difatti tale materiale trasmissione avveniva solamente in data 9 novembre 2023.
NØ del resto potrebbe altrimenti stabilirsi stante che la sola emissione del provvedimento che dispone il giudizio non può comportare l’attribuzione della competenza al giudice del dibattimento, non in condizioni di valutare la sussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento ablativo in assenza della contestazione formulata e degli atti acquisiti al fascicolo.
Il secondo motivo, con il quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine al fumus del contestato delitto, Ł avanzato per motivi non deducibili nei procedimenti cautelari reali in sede di legittimità, posto che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01); motivazione che, nel caso in esame, non può certamente ritenersi assente avuto riguardo alle diffuse argomentazioni esposte dal giudice del riesame alle pagine 5-7 dell’ordinanza.
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore