Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47105 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47105 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LECCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/10/2022 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 aprile 2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, su istanza della parte civile, disponeva il sequestro conservativo di alcuni beni appartenenti a NOME COGNOME, indagato per fatti di bancarotta fraudolenta.
Con ordinanza del 2 settembre 2021, il Tribunale di Milano, adito da RAGIONE_SOCIALE per il riesame, confermava il sequestro conservativo.
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, deducendo: 1) violazione di legge, con riferimento agli artt. 316 e 320 cod. proc. pen., per l’impossibilità di procedere a sequestro conservativo di determinate quote di una società, in considerazione del carattere di società di persone di quest’ultima; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 319 e 324, comma 7, cod. proc. pen., per il rigetto dell’offerta di cauzione proposta da COGNOME ai sensi dell’art. 319, comma 2, cod. proc. pen.
Con sentenza del 14 marzo 2022, n. 24649-22, la Quinta Sezione penale di questa Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso e annullava la citata ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 2 settembre 2021, disponendo il rinvio allo stesso Tribunale per nuovo giudizio.
In sede di rinvio, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 14 ottobre 2022, confermava il provvedimento di sequestro preventivo in data 8 aprile 2021.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza del 14 ottobre 2022, chiedendone l’annullamento. Lamenta violazione dell’art. 319 cod. proc. pen., richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.
Ad avviso della difesa, il giudice del riesame è incorso in un errore di diritto, in quanto ha applicato, nel caso di specie, la disciplina civilistica dell’offerta real (artt. 1206 e ss. cod. civ., 119 cod. proc. civ. e 684 cod. proc. civ.). Per la difesa, il giudice del riesame, adito ex art. 319, comma 2, cod. proc. pen., non dovrebbe limitarsi a verificare se la cauzione offerta sia proporzionale al valore del bene di
cui è richiesto il dissequestro. In concreto, a fronte della richiesta della difesa, Tribunale avrebbe dovuto disporre le modalità con le quali la cauzione doveva essere prestata, ancorché questo dovere sia previsto nel solo primo comma dell’art. 319 cod. proc. pen., poiché di certo non potrebbe svanire nel caso di riesame, ai sensi del secondo comma. Né, tanto meno, la difesa avrebbe mai richiesto un dissequestro condizioNOME. La difesa, in udienza, aveva chiesto la fissazione delle modalità con cui compiere l’offerta, in modo da potervi adempiere in tempi celeri, anche con l’apporto di terzi.
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato memoria con la quale contesta le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, sopra riportate, e insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Quinta Sezione penale di questa Corte, con la citata sentenza del 14 marzo 2022, n. 24649-22, ha accolto il motivo di ricorso proposto dalla difesa di NOME COGNOME in relazione all’omessa valutazione da parte del Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 2 settembre 2021, della richiesta dell’interessato di offrire una cauzione in sostituzione del sequestro su taluni beni.
La Corte ha fissato la distinzione tra le due fattispecie previste al primo e al secondo comma dell’art. 319, cod. proc. pen., notando: che al primo comma, relativo all’offerta di cauzione preventiva, l’idoneità della cauzione offerta per evitare il sequestro conservativo deve essere valutata con riferimento all’ammontare approssimativo del credito e non rispetto alla copertura del prezzo corrispondente alla cosa per cui viene domandato il sequestro; che al secondo comma, relativo all’offerta di cauzione successiva, proposta con richiesta di riesame, l’idoneità della cauzione offerta deve essere commisurata al valore dei beni sottoposti a sequestro e, anche laddove la proposta sia assolutamente inidonea, il giudice può revocare il provvedimento di sequestro.
In particolare, la Corte ha rilevato come, nel caso concreto, in cui l’offerta di cauzione era stata proposta in sede di riesame del provvedimento di sequestro già precedentemente disposto, la valutazione del Tribunale di Milano non era stata conforme alla previsione normativa: la decisione del Tribunale, allora esaminata dalla Corte, era infatti incentrata sull’inidoneità della cauzione a garantire i credit del danneggiato da reati fallimentari, mentre sarebbe stato necessario valutare la congruità della cauzione rispetto al valore delle cose già cadute in sequestro.
Ciò posto, la Corte evidenziava come l’offerta di cauzione fosse stata fondata dal Tribunale sul parametro relativo alla diversa ipotesi di offerta di cauzione
preventiva, di cui al primo comma dell’art. 319, cod. proc. pen., ed affermava che, dovendosi valutare la congruità della cauzione offerta rispetto al valore delle cose sequestrate, non vi erano ragioni ostative a che il Tribunale del riesame potesse valutare la congruità dell’offerta di cauzione presentata soltanto per taluni dei beni sottoposti a sequestro, al fine di procedere ad una revoca parziale del sequestro conservativo, come ammesso dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 318, comma 1, cod. proc. pen.
In conclusione, la Sezione Quinta penale della Corte di cassazione, come sopra già indicato, ha disposto nuovo giudizio, affinché il giudice di merito investito della domanda decidesse, in ossequio ai principi enunciati, sulla valutazione di idoneità della cauzione offerta sulla base dell’art. 319, comma 2, cod. proc. pen. e sulla possibilità di una revoca del sequestro.
2. Il Tribunale di Milano, decidendo in esito al giudizio di rinvio con il provvedimento del 14 ottobre 2022 ora impugNOME, ha preliminarmente constatato la rinuncia della difesa limitatamente all’offerta di cauzione di euro 26.000,00 riferita alle unità immobiliari site in Acquanegra, oggetto di sequestro, e l’insistenza della difesa nelle richieste di dissequestro delle quote di una determinata società e di indicazione delle modalità e dei tempi per prestare la cauzione, dichiarandosi disponibile a provvedere in tempi rapidi, con l’ausilio dell’intervento di terzi.
Il Tribunale, in applicazione dei principi che regolano la materia e di quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella citata sentenza rescindente, ha confermato il sequestro già disposto, affermando che la norma di cui all’art. 319, comma 2, cod. proc. pen., è riferita ad un atto del tutto volontario della parte, rimesso alla sua iniziativa e, quindi, deve essere intesa come “offerta reale” e non come “promessa”, in virtù della funzione di garanzia dell’istituto del sequestro conservativo. Il giudice del riesame ha notato che esiste un unico potere, ex art. 319, comma 2, cod. proc. pen., che è quello di valutare circa la proporzionalità della cauzione rispetto al valore del bene di cui si chiede il dissequestro, così come aveva evidenziato la Corte di cassazione.
Coerentemente a quanto affermato in punto di diritto, il giudice del rinvio ha constatato come nel caso in esame la difesa avesse effettuato una mera promessa, senza fornire, peraltro, alcuna garanzia, ma chiedendo che fosse il giudice a stabilire una cauzione da ritenersi proporzionale al valore dei beni di cui si chiedeva il dissequestro, al di fuori dei poteri stabiliti dall’art. 319, comma 2, cod. proc. pen. D’altra parte, il Tribunale di Milano ha sottolineato l’inidoneità della richiesta formulata dalla difesa, come poteva evincersi dal mero riferimento “all’apporto di
terzi”, in mancanza di una ulteriore specificazione da cui potersi desumere la concreta esistenza di una effettiva garanzia.
Nel decidere in tal senso, il giudice del rinvio non è incorso in alcuna violazione di legge. Pertanto, non si ravvisano i vizi denunciati ora dal ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 9 maggio 2023.