Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8850 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8850 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 20/05/2025, ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Brescia del 03/04/2024 con la quale COGNOME NOME, ad esito di rito abbreviato, Ł stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto in rubrica (artt. 81, 110, 644 cod. pen).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 253 e seg. cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di dichiarare la inutilizzabilità dei dati contenuti sul telefono cellulare dell’imputato, anche atteso il disposto delle direttive 2009/136/Ce e 2016/680/UE sulla scorta della decisione della Corte di giustizia europea, causa C-548/21 del 04/10/2024, che impone in tali casi un controllo preventivo di una autorità terza prima di consentire l’accesso ai dati personali contenuti in dispositivi elettronici.
2.2.Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione agli artt. 62bis cod. pen. e 253 cod. proc. pen., avendo il giudice di primo grado e la Corte di appello omesso di valutare il comportamento collaborativo dell’imputato al momento della perquisizione e sequestro del suo telefono cellulare; tale comportamento aveva garantito una maggiore speditezza della attività di indagine.
2.3.Vizio della motivazione perchØ mancante e meramente apparente in ordine alla affermazione di responsabilità quanto alla ritenuta credibilità della persona offesa, nonostante le plurime versioni da questa fornite, da ritenere chiaro sintomo di inattendibilità;
richiamate quindi una serie di circostanze di fatto, la difesa ha nuovamente contestato la corrispondenza tra gli asseriti prestiti usurari e le dichiarazioni rese dalla persona offesa, con riferimento in particolare agli appunti contenuti nelle note del telefono della stessa. Si Ł quindi sostenuta la contraddittorietà della motivazione in considerazione del fatto che non Ł stato applicato il medesimo criterio di collegamento tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione ai tre presunti accordi usurari.
2.4.Vizio della motivazione perchØ mancante, contraddittoria e meramente apparente quanto alla omessa rideterminazione della somma di cui Ł stata disposta la confisca ai sensi dell’art. 644, comma sesto, cod. pen.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
2.I primi tre motivi di appello sono non consentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello in assenza di effettivo confronto con la logica ed argomentata motivazione del giudice di secondo grado. In tal senso, si deve ribadire che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al piø con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtø delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 26761101;Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256133-01, in motivazione).
La sentenza di appello, poi, si salda nel caso di specie, in presenza di una doppia decisione conforme,con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME , Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 25759501; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, COGNOME, Rv. 281499-01).
2.1.Il primo motivo di ricorso non Ł consentito in quanto totalmente reiterativo, oltre che all’evidenza manifestamente infondato in diritto.
In tal senso, si deve osservare come la Corte di appello abbia esplicitamente preso in considerazione la censura, del tutto sovrapponibile, proposta solo in sede di conclusioni in appello, sul tema della acquisizione dei dati contenuti nel cellulare del ricorrente (in tal senso pag. 6 e seg. dove Ł stata espressamente valorizzata la acquisizionedei dati predetti in sede di perquisizione sulla base del decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 12/12/2023 e non, dunque, su iniziativa autonoma della Polizia giudiziaria, sulla base di una specifica e puntuale motivazione) rilevando in modo esplicito il rispetto della disciplina evocata, proprio per l’intervento della autorità giudiziaria per come espressamente richiamato, nel rispetto delle coordinate ermeneutiche di cui alla sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale, anche tenendo conto della circostanza, affatto analizzata dalla censura proposta, che non si trattava di conversazioni in itinere , ma ormai cristallizzate nel
dispositivo dello COGNOME). Gli elementi così acquisiti sono stati dunque ritenuti correttamente utilizzabili (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467-01; Sez. 6, n. 1269 del 20/11/2024, Lato Rv. 287504-01; Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746-01). La Corte di appello ha nel caso di specie correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di mezzi di ricerca della prova, nel caso di sequestro di dati contenuti in un dispositivo informatico disposto dal pubblico ministero, non Ł richiesta la convalida del giudice poichØ il controllo preventivo, da esercitarsi, secondo il diritto dell’Unione Europea come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 ottobre 2024, C-548/21, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, può essere effettuato anche dal pubblico ministero che, in quanto “autorità giudiziaria”, procede alle indagini, nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, secondo le specifiche regole dettate dal legislatore, idonee a garantire anche i diritti dell’indagato (Sez. 5, n. 8376 del 28/01/2025, COGNOME, Rv. 287976-01; Sez. 3, n. 2218 del 18/11/2025, COGNOME, Rv.289186-01). Sul tema si Ł anche, in modo condivisibile, chiarito che, con considerazioni della quale la Corte di appello ha fatto corretta applicazione, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui Ł necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139-01), specificando tuttavia che ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l’accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l’eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all’autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 549 del 03/12/2025, COGNOME, Rv. 289205-01). Tali coordinate ermeneutiche risultano ampiamente rispettate dalla motivazione della Corte di appello, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente.
Inoltre, occorre rilevare come il ricorrente abbia sostenuto l’inutilizzabilità di tali dati, acquisiti dal telefono cellulare del ricorrente, senza tuttavia chiarirne la portata decisiva e risolutiva quanto alla affermazione di responsabilità in considerazione delle plurime emergenze probatorie a carico dello stesso, oltre a tali dati informatici, puntualmente richiamate dalla Corte di appello (dichiarazioni della persona offesa e note dalla stessa tenute nel proprio dispositivo cellulare, oltre agli accertamenti tecnici espletati).
Non risulta, quindi, articolata la necessaria prova di resistenza, presupposto indefettibile per poter sostenere l’inutilizzabilità del materiale evocato dalla difesa. Sul punto va ricordato che questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che quando con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale
eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024-02; Sez. 2, 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, COGNOME, Rv. 268218-01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452-01). In altri termini, il ricorrente ha anche omesso di allegare l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
2.2.Il terzo motivo di ricorso, da esaminare previamente in ordine logico, con il quale Ł stata contestata la valutazione effettuata dai giudici di merito in senso conforme tra loro quanto alla attendibilità della persona offesa, con conseguente contestazione anche della complessiva ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti del prestito usurario, non Ł consentito, non solo in quanto totalmente reiterativo, ma anche perchØ versato in fatto al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Deve essere in tal senso sottolineato che Ł preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME,Rv. 277758-01, Sez. 2, n.7986del18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 27510001).
Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 26296501).
La Corte di appello ha puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l’appello, con una motivazione solo in parte per relationem , peraltro legittima quando – come nel caso di specie – risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, COGNOME, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216664 -01).
In tal senso si deve richiamare anche la tecnica di redazione della decisione della Corte di appello, che si caratterizza per puntualità e specificità, avendo la motivazione analiticamente richiamato: – le modalità del tutto casuali con le quali emergevano elementi di responsabilità a carico del ricorrente; – la piena credibilità della persona offesa, anche quanto alla progressione dichiarativa, caratterizzata da specificazione sul ruolo del ricorrente, ricostruendo caratteristiche e portata dei rapporti tra lo COGNOME e la persona offesa in modo analitico, (pag. 7 e seg.); – gli elementi emersi dal dispositivo cellulare del denunciante, che confermavano mediante indicazione specifica, i rapporti intercorrenti proprio con lo COGNOME; – il riconoscimento effettuato da persona terza estranea del ricorrente, come soggetto che si era presentato presso la abitazione della persona offesa; – la analisi, anche tecnica, delle caratteristiche della condotta posta in essere, con chiara connotazione della natura usuraria dei prestiti effettuati dallo COGNOME, anche attesa la corrispondenza dell’insieme di elementi emersi dalle dichiarazioni della persona offesa con quelli presenti sul dispositivo cellulare dello COGNOME,con esplicitazione delle valutazioni che hanno portato alla conferma della responsabilità dell’odierno ricorrente per i reati ascritti e puntuale considerazione di ogni singola censura non solo quanto al giudizio di responsabilità, ma anche quanto agli elementi influenti sulla dosimetria della pena. Con tale motivazione logica e persuasiva il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre i motivi di appello e una critica incentrata sulle argomentazioni del giudice di primo grado. La Corte di appello ha sintetizzato i motivi di gravame e ha svolto autonome valutazioni che non sono state prese in considerazione dal ricorso, meramente reiterativo, del ricorso in appello e caratterizzato, come sopra evidenziato, da un’evidente lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.
2.3.Il secondo motivo di ricorso, con il quale Ł stata contestata la omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non Ł consentito in quanto totalmente reiterativo (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Nel caso di specie la Corte di appello ha puntualmente motivato, proprio sulle specifiche circostanze ritenute rilevanti dalla difesa e reiterate come argomentazione a supporto anche in questa sede (pag. 9 in fondo) evidenziando come il ricorrente non avesse fornito alcun valido contributo alla ricostruzione della vicenda in sede di indagine, in assenza di effettivi elementi da valorizzare positivamente, facedo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte sul tema della possibilità di concedere le circostanze attenuati generiche solo in presenza di elementi valorizzabili in senso positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 28159001; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610-01; da ultimo v. Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).
2.4.Il quarto motivo di ricorso non risulta proposto in appello, come emerge dal riepilogo dei motivi, tra l’altro non contestato dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.) e dagli atti presenti al fascicolo, con conseguente
interruzione della catena devolutiva sul punto. Il ricorrente introduce per la prima volta, in questa sede, una contestazione quanto alla omessa risposta in ordine alla rideterminazione della somma di cui Ł stata disposta la confisca , senza avere mai proposto iltema dinnanzi al giudice di appello. In tal senso si deve ribadire che: «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, Ł inammissibile, poichØ la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, COGNOME, Rv. 274346-01; Sez. 2, n. 34972 del 02/10/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, COGNOME, Rv.287652-01; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, COGNOME, Rv. 287652-01, in motivazione; Sez.1, n. 8082 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 286089-01 in motivazione).
3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME