Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30496 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 26/03/2001 in Albania
avverso la ordinanza del 18/02/2025 del Tribunale del riesame di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso; letta la memoria difensiva con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento all’interesse a ricorrere.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di perquisizione e sequestro disposto nei confronti di NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, 630, 582 585, 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen. e artt. 2 e 7 I. 865/67, commessi tra il 13 e il 18 gennaio 2025 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME
Nell’ ordinanza del Tribunale del riesame si dà atto che:
il Pubblico ministero il 27/01/25 emetteva decreto di perquisizione personale e locale nei confronti dell’indagato al fine di sequestrargli il cellulare, così d «verificare se lo stesso fosse stato impiegato per inviare messaggi minatori o richieste di denaro e, ancora, al fine di acquisire documentazione comprovante il rapporto di affari intercorso tra tutti i protagonisti della vicenda per meglio comprendere le ragioni delle richieste economiche degli indagati, riferite dalle persone offese»;
il 30 gennaio 2025 la polizia giudiziaria dava esecuzione al decreto di perquisizione locale e personale e procedeva ad effettuare copia forense del telefono cellulare del ricorrente per il tramite del consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria e dei suoi collaboratori;
-il consulente rappresentava che la polizia giudiziaria aveva consegnato temporaneamente il reperto informatico in uso al ricorrente per sottoporlo ad attività di ispezione forense del contenuto in esso presente e, avendo avuto l’ispezione esito positivo, in accordo con la polizia giudiziaria procedeva alla acquisizione forense nnassiva dei dati «poiché vi era la impossibilità tecnica e temporale di effettuare una acquisizione selettiva dei dati contenuti all’interno dei reperti».
Il Tribunale del GLYPH riesame GLYPH riteneva, GLYPH preliminarmente, GLYPH inammissibile l’impugnazione avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze per carenza di interesse da parte dell’indagato, il quale non aveva allegato e dimostrato la attualità e la concretezza dell’interesse all’impugnazione.
In ogni, rilevava il Collegio della cautela, il provvedimento del Pubblico ministero era supportato da adeguata motivazione, non contestata dal ricorrente; inoltre, riteneva che in fase esecutiva il consulente del Pubblico ministero avesse spiegato le ragioni per le quali si era proceduto ad una acquisizione massiva dei dati e che il ricorrente non si fosse fatto carico di dimostrare che gli stessi avessero per lui rilievo sotto il profilo della importanza della esclusiva disponibili dell’informazione contenuta.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’indagato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse. Le Sezioni Unite n. 40963 del 20/07/2017, richiamate nell’ordinanza del Tribunale del riesame hanno precisato che, quando si verifichi la materiale apprensione dei dati contenuti nel singolo apparato attraverso un “clone” identico all’originale, e perciò da esso indistinguibile, sussiste l’interesse de titolare dell’apparato e dei dati in esso contenuti alla restituzione di questi ultim oltre che del supporto. La concretezza dell’interesse deve essere parametrata al raffronto tra quanto statuito dal provvedimento impugnato e quanto, con l’impugnazione, si vorrebbe, invece, ottenere.
Nel caso in esame, il sequestro censurato riguarda l’intero contenuto di un telefono cellulare, ivi compresi gli archivi relativi alla messaggistica istantanea social e di posta elettronica. Il tribunale del riesame era a conoscenza del materiale sequestrato, e, quindi, era in grado di valutare direttamente l’interesse all’impugnazione. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che in caso di sequestro di un telefono cellulare contenente dati informatici, pur se già restituito all’avente diritto previa estrazione di copia forense, sussiste di per sé l’interesse a proporre il riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto.
2.2. Violazione di legge con riferimento ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari reali.
L’ordinanza del riesame ha ritenuto l’insussistenza del contrasto con tali principi posto che il Pubblico ministero, nel decreto impugnato, aveva delimitato l’ambito della ricerca necessaria all’indagine penale ai messaggi minatori, alle richieste di denaro e alla documentazione comprovante il rapporto di affari.
Si ribadisce l’assenza di idonea giustificazione in ordine al sequestro onnicomprensivo, come quello attuato sui dati prelevati dal cellulare dell’indagato.
Il decreto di perquisizione si è limitato a indicare la finalità dell’atto, omettend una motivazione esplicita sulla necessità di una così grave intrusione nella sfera personale dell’indagato.
Quando il verbale delle operazioni si limita a rilevare la impossibilità tecnica e temporale, usa una locuzione totalmente generica e apodittica.
L’indicazione del tempo in cui sarebbe stato restituito il superfluo non si rinviene né nel decreto impugnato né negli atti successivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1 Deve, preliminarmente riconoscersi l’interesse dell’indagato a impugnare, pur a fronte della restituzione del dispositivo telefonico, in quanto la disponibilità da parte della Pubblica accusa delle copie-cloni del cellullare ha comportato la perdita da parte del ricorrente dell’esclusiva conoscenza del patrimonio conoscitivo nello stesso contenuti.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497 – 01; conf. Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, Veglione, Rv. 286989 – 01). Il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla «disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo”», tutelati anche dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamental dell’Unione europea e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fonda, infatti, l’interesse a ricorrere di COGNOME.
La giurisprudenza di legittimità più recente ha, peraltro, rilevato che, in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all’avente diritto previa estrazione di “copia forense”, sussiste di per sé l’interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, COGNOME, Rv. 283302 – 01).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, nel caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamente anche i telefoni cellulari capaci di conservare un’enorme mole di dati riservati, il decreto del pubblico ministero ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto e non limitarsi alla mera acquisizione dell’apparecchio telefonico quale strumento di comunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca,
indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, COGNOME, Rv. 264092).
Il principio di proporzionalità, che delimita e legittima il potere di acquisizione dei dati riservati conservati nella memoria informatica del telefono cellulare, impone l’obbligo di una motivazione rigorosa che dia conto innanzitutto delle ragioni per le quali si renda necessaria ed imprescindibile per le indagini in corso la integrale verifica dell’intera massa dei dati conservati nell’archivio del dispositivo informatico da sequestrare, oppure, ove tale necessità non ricorra, di indicare secondo specifici criteri di selezione i dati rilevanti per le indagini, con riferimen ai soggetti coinvolti, ai tempi, alla tipologia ed ai contenuti dei dati da ricercare Le garanzie di salvaguardia del diritto alla riservatezza dei dati archiviati nella memoria di un telefono cellulare, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 170 del 2023 del 7 giugno 2023, hanno visto ampliare il loro campo di applicazione attraverso la riconosciuta natura di corrispondenza anche alle comunicazioni non più in itinere ma acquisite dopo la loro ricezione da parte del destinatario.
In particolare, è stato affermato che la garanzia di cui all’art. 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria» si estende «a ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini educativi, compresi quelli elettronici e informatici» e rimane valida finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti, venendo meno solo quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in documento “storico”, cui può attribuirsi un valore restrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifi probatorio.
Per effetto di tali considerazioni, anche la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può più essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall’art. 15 Cost., ma richiede l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen. che impone la necessità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilità di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il dispositivo elettronico, analogamente a quanto previsto per l’invio della corrispondenza postale dall’art. 254, comma 2, cod. proc. pen., fermo quanto disposto dall’art. 353 cod. proc. pen. sull’apertura
dei plichi o di corrispondenza con l’autorizzazione del pubblico ministero quando ciò sia necessario per l’assicurazione di elementi di prova che potrebbero andare persi a causa del ritardo.
3.1. Pertanto, nel caso di specie è certamente in contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza la decisione del Pubblico Ministero di affidare in sede di consulenza tecnica l’estrazione e copia forense dell’intera memoria del cellulare senza alcuna delimitazione dell’ambito della ricerca necessaria all’indagine penale in corso.
In particolare:
-il Pubblico ministero non ha indicato il tempo entro il quale svolgere le operazioni di selezione del materiale sequestrato onde restituire all’avente diritto la copia integrale nel caso di acquisizione massiva di dati;
-il consulente del Pubblico ministero non ha provveduto a specificare le ragioni per le quali era impossibile effettuare nella immediatezza la sola estrapolazione dei contenuti pertinenti alle indagini;
-il decreto di perquisizione non indicava i criteri che dovevano presiedere alla selezione del materiale, né i tempi entro cui la selezione andava effettuata, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
La copia integrale costituisce, infatti, solo una copia-mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell’insieme dei dati appresi per un periodo di tempo, peraltro, indefinito.
4.Deve, in conclusione, ritenersi nullo il sequestro della copia forense della intera memoria del telefono sequestrato, e, conseguentemente l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Deve del pari essere annullato il decreto di perquisizione sequestro del Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze in data 27 gennaio 2025 in relazione alla copia forense del dispositivo telefonico portatile intestato al ricorrente e, per l’effetto, va disposta la restituzio della suddetta copia dei dati ancora in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di perquisizione e sequestro del PM presso il Tribunale di Firenze in data 27 gennaio 202EY in relazione alla copia forense del dispositivo telefonico portatile intestato al ricorrente e, per l’effetto, dispone la restituzione della suddetta copia dei dati ancora in sequestro all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod proc pen.
Così deciso il 11 aprile 2025
Il Consig • re ensore ji
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