Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33167 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33167 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 16/09/2025
R.G.N. 21139/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore europeo – Uffici di Bologna e Napoli nei confronti della terza interessata NOME, nata a Brindisi il 13/12/1967, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a San Vito dei Normanni il 24/05/1968 avverso la ordinanza del 13/05/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso avversario ovvero, in via gradata, che ne voglia pronunciare la infondatezza.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 maggio 2025, in accoglimento della richiesta di riesame proposta dalla terza interessata NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE disponeva la restituzione alla stessa di quote sociali, rapporti bancari e finanziari, beni immobili della suddetta società, beni oggetto di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 9 febbraio 2024, eseguito in data 14 aprile 2025 dall’Ufficio del Pubblico ministero EPPO in relazione alle quote sociali, beni immobili, beni mobili registrati e conti correnti formalmente appartenenti o riconducibili alla moglie e alle tre figlie di NOME COGNOME ritenuti nella effettiva disponibilità di quest’ultimo.
NOME COGNOME, marito della ricorrente, era il destinatario del suddetto decreto di sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, finalizzato alla confisca delle somme costituenti profitto di numerosi reati, fra i quali autoriciclaggio e reati tributari.
Il Tribunale osservava che il Pubblico ministero aveva eseguito il sequestro sui beni di NOME COGNOME nella sua duplice veste, ritenendoli appartenenti al marito sulla base
delle risultanze investigative trasfuse nell’annotazione della Guardia di Finanza di Piacenza del 7 aprile 2025 introdotte ex novo a indagini ormai concluse: non si trattava, dunque, di una mera esecuzione del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. bensì di ‘un sequestro del tutto nuovo’.
Sulle nuove risultanze probatorie – come dedotto nella richiesta di riesame – non vi era stato alcun contraddittorio e vaglio giurisdizionale, ‘che non può essere bypassato operando un’estensione del sequestro originario a beni intestati a terzi, senza che sia stata compiutamente ricostruita la ritenuta intestazione fittizia’.
Inoltre, la documentata incapienza patrimoniale dei familiari di NOME COGNOME non era da sola prova sufficiente della disponibilità in capo allo stesso dei rapporti bancari formalmente intestati ai suoi congiunti.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore europeo (Uffici di Bologna e Napoli) chiedendone l’annullamento per violazione di legge.
Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della richiesta di riesame in quanto la terza interessata si era limitata a contestare che il sequestro non era stato preceduto da un vaglio giurisdizionale senza addurre alcun elemento volto a sostenere che la stessa fosse effettivamente titolare e proprietaria dei beni sequestrati.
La motivazione dell’ordinanza Ł mancante, non essendo state spiegate le ragioni per le quali i beni sequestrati siano da ritenere nella disponibilità non di NOME COGNOME ma della terza interessata.
Non ha alcun rilievo il tempo intercorso fra la pronuncia del decreto di sequestro preventivo e la esatta individuazione dei beni, considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca, anche nella forma della confisca per equivalente, ben può essere disposta in fase esecutiva, anche se sullo specifico bene nulla abbia disposto la sentenza di cognizione.
Si Ł proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con un motivo manifestamente infondato.
Le deduzioni del Procuratore europeo non risultano condivisibili sotto vari aspetti, puntualmente evidenziati nell’ampia requisitoria depositata dal Sostituto Procuratore generale di questa Corte.
2.1. Secondo il P.G., in primo luogo, «la circostanza che l’individuazione e apprensione dei beni venga riservata alla fase esecutiva del sequestro non può in alcun modo comportare compromissioni al diritto di difesa che gli stessi vantano nei confronti del provvedimento di sequestro del giudice e che non potevano impugnare prima che i suoi effetti fossero estesi in fase attuativa nei loro confronti».
Il rilievo Ł condivisibile, poichØ, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità Ł il giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di validità della stessa anche se la individuazione dei beni non Ł avvenuta
nel decreto di sequestro, ma in sede esecutiva» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 21515 del 20/03/2025, Mair, non mass.; in precedenza vds. Sez. 3, n. 37465 del 25/05/2023, Ardizzoni, non mass.; Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 282366 – 01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Ventisette, Rv. 270066 – 01; Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, Friso, Rv. 268086 – 01).
2.2. In secondo luogo, osserva il Collegio che non spettava alla difesa – come invece sostenuto nel ricorso – allegare ‘elementi volti a dimostrare la disponibilità dei beni’ da parte dei terzi interessati, poichØ l’onere di provare la effettiva disponibilità in capo all’indagato dei beni sequestrati, formalmente intestati alla congiunta, era in capo al Pubblico ministero, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione della mancanza, per il terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del Pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all’indagato (vds. Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, COGNOME, Rv. 270798 – 01; Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, dep. 10/09/2015, Oksanych, Rv. 264763 – 01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11791 del 12/03/2025, Dong nonchØ Sez. 3, n. 1770 del 17/12/2024, dep. 2025, Poletto, non massimate).
2.3. Inoltre, erroneamente il Procuratore europeo ha affermato che la difesa ‘non ha contestato la qualità di intestatari fittizi dei beni in sequestro dei terzi interessati e non ha rivendicato l’effettiva titolarità e la proprietà di detti beni, omettendo qualsivoglia argomentazione sul punto’.
Nella richiesta di riesame, infatti, dopo il motivo in rito sulla mancanza di un previo contraddittorio, ne era stato proposto uno specifico con il quale si erano rivendicate la proprietà e disponibilità esclusiva dei beni sequestrati in capo alla terza ricorrente, con precise argomentazioni sul punto.
2.4. Anche sulla base delle deduzioni difensive il Tribunale ha ritenuto che non risultasse «compiutamente ricostruita la ritenuta intestazione fittizia» e che «la documentata incapienza patrimoniale dei familiari di NOME NOME Ł circostanza che da sola non può costituire prova della disponibilità in caso al predetto» dei beni sequestrati ai terzi, richiamando il principio poc’anzi ricordato.
Detto principio non Ł stato contrastato nel ricorso, nel quale non Ł stata dedotta alcuna violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla pur sintetica motivazione con cui l’ordinanza ha escluso la prova circa l’intestazione fittizia dei beni sequestrati, in relazione alla quale il ricorrente non ha neppure richiamato gli elementi in ipotesi indicativi della disponibilità degli stessi in capo all’indagato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME