Sequestro beni terzi: come dimostrare la proprietà e la buona fede
Il tema del sequestro beni terzi è di fondamentale importanza nel diritto penale, poiché coinvolge i diritti di persone estranee a un procedimento penale i cui beni vengono vincolati a causa dei loro legami con l’indagato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui requisiti probatori necessari per ottenere la restituzione di un bene sequestrato, sottolineando la necessità di una prova rigorosa e coerente della lecita provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal sequestro di un’autovettura formalmente intestata a una signora, madre di un uomo indagato per gravi reati, tra cui autoriciclaggio, tentata truffa aggravata e illeciti tributari. Il veicolo era stato sequestrato in quanto ritenuto nella piena disponibilità dell’indagato e quindi suscettibile di confisca per equivalente.
La madre, in qualità di terza interessata, ha presentato istanza di revoca del sequestro, sostenendo di essere l’effettiva proprietaria del veicolo e di averlo acquistato con fondi di lecita provenienza. A sostegno della sua tesi, ha prodotto documentazione relativa alla vendita di un terreno, avvenuta circa nove anni prima dell’acquisto dell’auto, il cui ricavato sarebbe stato utilizzato per pagare il prezzo.
Sia il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) che, in sede di appello, il Tribunale del Riesame hanno respinto la sua richiesta, ritenendo la documentazione prodotta insufficiente a provare il nesso diretto tra la provvista lecita e l’acquisto del veicolo. La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il sequestro beni terzi
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti e le prove del caso, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la ricorrente lamentava un’erronea valutazione della documentazione da parte del Tribunale. Tuttavia, per la Cassazione, le argomentazioni della difesa non evidenziavano un vizio di legge, ma sollecitavano una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della sentenza risiede nell’analisi delle motivazioni fornite dal Tribunale del Riesame, che la Cassazione ha giudicato “congrue ed effettive”. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato diverse criticità nella tesi difensiva, che rendevano la prova della proprietà e della lecita provenienza dei fondi tutt’altro che certa:
1. Incoerenza Temporale: La vendita del terreno da cui sarebbero derivati i fondi era avvenuta ben nove anni prima dell’acquisto dell’autovettura. Questo ampio lasso di tempo rendeva debole il collegamento diretto tra i due eventi.
2. Contitolarità dei Fondi: Il terreno venduto non era di proprietà esclusiva della ricorrente, ma era in comproprietà con i suoi figli, incluso l’indagato. Di conseguenza, il ricavato della vendita spettava pro-quota anche a quest’ultimo, rendendo impossibile affermare che i fondi utilizzati fossero esclusivamente della madre.
3. Mancata Corrispondenza Documentale: La documentazione relativa ai prelievi bancari non era coerente con i periodi in cui erano state pagate le cambiali per l’acquisto del veicolo.
Questi elementi, complessivamente considerati, hanno portato i giudici di merito a concludere che la ricorrente non avesse fornito una prova adeguata e convincente dell’effettiva proprietà del bene e, soprattutto, dell’utilizzo di fondi propri e di provenienza lecita per il suo acquisto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di sequestro beni terzi: l’onere della prova grava sul terzo che rivendica la proprietà del bene. Questa prova deve essere rigorosa, specifica e priva di ambiguità. Non è sufficiente dimostrare di aver avuto in passato la disponibilità di somme lecite, ma è necessario provare che proprio quelle somme siano state utilizzate per l’acquisto del bene sequestrato.
Le incongruenze temporali, la commistione di patrimoni con l’indagato e la documentazione non univoca possono compromettere irrimediabilmente la possibilità di ottenere la restituzione del bene. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità, per chi si trovi in situazioni simili, di predisporre una difesa basata su prove documentali chiare, tracciabili e cronologicamente coerenti, evitando di chiedere alla Corte di Cassazione una rivalutazione dei fatti che non le compete.
Quando un bene intestato a un terzo può essere sequestrato?
Un bene intestato a un terzo può essere sequestrato quando vi sono elementi per ritenere che sia nella disponibilità effettiva della persona indagata per un reato e che possa costituire il profitto o il prezzo di tale reato, rendendolo quindi suscettibile di confisca, anche per equivalente.
Cosa deve provare un terzo per ottenere la restituzione di un bene sequestrato?
Il terzo deve fornire una prova rigorosa non solo della sua titolarità formale del bene, ma anche della provenienza lecita ed esclusiva dei fondi utilizzati per l’acquisto. La prova deve essere coerente, senza incongruenze temporali o documentali, e dimostrare la sua completa estraneità e buona fede rispetto ai fatti contestati all’indagato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure della ricorrente non riguardavano violazioni di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti (un “vizio di motivazione”). Questo tipo di esame è riservato ai giudici di merito (primo e secondo grado) e non è consentito in sede di legittimità, dove la Corte si limita a controllare la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47667 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47667 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a S. NOME La Fossa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila in data 3/7/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibiità del ricorso;
dato atto che il difensore ha rinunziato a comparire con comunicazione a mezzo EMAIL
L
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di L’Aquila rigettava l’appello proposto dall terza interessata NOME avverso il provvedimento del Gip che, in data 15/6/2023, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca del sequestro del veicolo Wv Tiguan targato TARGA_VEICOLO in quanto ritenuto nella disponibilità di COGNOME NOME, indagato per fatti di autoriciclaggio, tentata truffa aggravata e illeciti tributari.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 56,640bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione in qua iI Tribunale del riesame ha errato nel considerare l’autovettura intestata alla ricorrente, t estranea al procedimento, suscettibile di confisca per equivalente.
Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha rigettato l’appello ritenendo insuffic la produzione documentale effettuata a sostegno dell’effettiva proprietà dell’autovettura capo alla NOME nonostante debba ritenersi provata la lecita provenienza della provvist utilizzata per l’acquisto e per il pagamento delle cambiali rilasciate. In particolare, sos l’erroneità della motivazione in ordine alla spettanza pro-quota anche ai figli della ricorr del prezzo ricavato dalla vendita di un terreno, investito nella compravendita, e la mancat verifica in ordine alla buona fede della istante.
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Il difensor infatti, lamenta l’erronea valutazione della documentazione prodotta a sostegno dell’istanza di dissequestro, ritenendola adeguata ai fini della prova della proprietà del bene in capo a ricorrente, facendo nella sostanza valere un vizio di motivazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità a norma dell’art. 325 cod.proc.pen.
In ogni caso l’ordinanza impugnata, con motivazione congrua ed effettiva, ha dato conto delle ragioni a sostegno del rigetto dell’appello cautelare, segnalando che la provvis asseritamente utilizzata per il pagamento di parte del prezzo dell’autovettura conseguirebbe ad una vendita effettuata ben nove anni prima dell’acquisto del veicolo ed evidenziando che il cespite ceduto vedeva quali comproprietari la NOME NOME figli, tra cui l’indagato COGNOME NOME.
Inoltre, il collegio ha rilevato che la documentazione relativa ai prelievi bancari conce periodi non coerenti con quelli relativi al pagamento degli effetti cambiari.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2023
Sentenza a motivazione semplificata