Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8647 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8647 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, rappresentato ed assistito dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia emessa in data 02/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha ch l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale del riesame di Reggio Emilia;
sentiti i difensori, i quali hanno insistito nel ricorso,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 02/07/2025 il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di tribunale del riesame, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso ex art. 321 cod. proc. pen. dal G.i.p del Tribunale di Reggio Emilia, ha revocato l’esecuzione del sequestro preventivo limitatamente ad alcuni beni (cinque orologi e le somme di euro 10.000, euro 93.350 e franchi svizzeri 270), confermando nel resto, avendo ritenuto i restanti beni detenuti per interpost persona, per il tramite di COGNOME NOME, nella disponibilità di NOME, indagato per i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.
Avverso detta ordinanza (e con essa, a monte, il decreto di sequestro genetico del 4/04/202.5, il decreto di perquisizione del 15/04/2025, l’atto di esecuzione del sequestro del 16/04/2025 ed a ogni atto conseguente) propone ricorso per Cassazione il terzo estraneo NOME COGNOME, tramite i difensori e procuratori speciali, i quali lo affidano a due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai s nsi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 325 e 125 cod. proc. pen.; nel dettagl la difesa osserva che il tribunale del riesame ha errato nel ritenere sufficiente, ai fin sequestro della somma residua di 200.150 euro, il fumus indiziario (e non già la prova) della titolarità ed appartenenza del denaro in capo all’indagato NOME NOME nel sostenere, poi, che tale fumus dell’interposizione fittizia fosse dimostrato sulla base degli accertati rapporti personali COGNOME e NOME e delle sommarie informazioni rese da COGNOME (circa la disponibilità del denaro contante che deriverebbe da risparmi personali, riconducibili alla vendita di orologi in contant smentite dagli accertamenti investigativi (sui suoi redditi dichiarati incompatibili con la som rinvenuta e sulle vendite di orologi in contanti dichiaratamente effettuate, smentite dag acquirenti stessi circa le modalità e le cifre riferite da COGNOME), concludendo che COGNOME COGNOME riuscito a dimostrare che il denaro fosse suo. Rileva la difesa che il tribunale del riesame errato in punto di diritto, in quanto lo standard probatorio richiesto in tema di interposiz fittizia è ben più rigoroso, necessitando di una pregnante valutazione sulla disponibilità effet di beni formalmente intestati a persone estranee al reato, non essendo sufficiente, a tal fine, dimostrazione della mancanza in capo al terzo interessato delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, ed occorrendo la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all’indagato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’erroneità del principio di diritto espresso dal tribunale del riesame avrebbe, inoltre, indo la totale pretermissione della motivazione in ordine alla prova dell’interposizione del COGNOME detenere per conto del NOME il denaro sequestrato, del tutto apparente ed inesistente, poiché disancorata dagli standard pretesi dalla normativa in tema di onere probatorio circa la titolar del bene sequestrato, integrando così il vizio di violazione di legge di cui all’art. 606 comma lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., trattandosi di viz inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali. Per di più, si tratta di motivazione concentra
nella confutazione della versione resa da COGNOME in sede di s.i.t., delle quali si contesta anc l’utilizzabilità (vedi secondo motivo).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 210 e 61 cod. proc. pen., co riguardo all’utilizzabilità delle s.i.t. rese da COGNOME (in data 16/07/2025 dopo il seque avvenuto lo stesso giorno) – in quanto soggetto allora indagabile – ai fini di prova del fumus della titolarità in capo all’indagato NOME del denaro sequestrato; fumus ravvisato dal tribunale del riesame. Assume la difesa che al momento della deposizione del COGNOME esisteva un coacervo indiziario (per concorso in uno o più dei reati contestati a NOME) tale che venisse iscritto n registro degli indagati, o comunque considerato soggetto “indagabile”, e venisse quindi sentito con le garanzie di legge, compreso il diritto al silenzio, e non già a sommarie informazioni testimoniali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato.
1.2. Va premesso che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del denaro e degli orologi rinvenuti presso il terzo interessato COGNOME si basa sul presupposto che tali beni siano stati, in realtà, nella disponibilità effettiva dell’indagato NOMENOME Con rig all’applicabilità della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca p equivalente di beni solo formalmente o fittiziamente intestati a persona estranea al reato, va ricordato che il giudice è gravato di uno specifico onere di motivazione in ordine al fatto che dett beni siano nella disponibilità effettiva del soggetto indagato, atteso che i beni in ordine ai qu deve intervenire la misura devono porsi, laddove non sia possibile fare ricorso al sequestro in via diretta, in rapporto di equivalenza rispetto al valore rappresentato pur sempre dal profitt del reato che rappresenta il parametro primario cui rapportare la misura (tra le altre, Sez. 6, n 18766 del 18/02/2014, dep. 06/05/2014, COGNOME, Rv. 259131; Sez. 2, n. 5657 del 28/01/2014, dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Scozzaro, Rv. 258210). E, nell’ambito di tale onere, osserva il Collegio, non spettava alla difesa – come invece sostenuto nel provvedimento impugnato – allegare “elementi volti a dimostrare la disponibilità dei beni” da parte dei ter interessati, poiché l’onere di provare l’effettiva disponibilità in capo all’indagato dei sequestrati a COGNOME era in capo al Pubblico ministero, non essendo a tal fine sufficiente l dimostrazione della mancanza, per il terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del Pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all’indagato (vds. Sez. 3, n. 35771 20/01/2017, COGNOME, Rv. 270798 – 01; Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, dep. 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264763 – 01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11791 del 12/03/2025, COGNOME nonché Sez. 3, n. 1770 del 17/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non massimate). Diversamente ragionando, invero, la motivazione si arresterebbe al solo aspetto “in negativo”, rappresentato cioè
dall’individuazione degli elementi dimostrativi delle ragioni per le quali il terzo non potreb essere l’effettivo titolare del bene, non potendo, però, discendere da ciò solo la dimostrazione “in positivo” che titolare effettivo dovrebbe essere l’indagato.
1.3. Ribadita dunque la necessità della specifica motivazione nel senso appena ricordato, va rilevato che nella specie, con riguardo ai beni sequestrati a COGNOME, il Tribunale si è arrestato a sola considerazione degli elementi secondo i quali le condizioni finanziarie di COGNOME, e l documentazione da questi prodotta, appaiono incompatibili con il possesso dei beni sequestrati (pp. 2-3 ordinanza), senza spiegare perché questi debbano essere, sia pure solo nei limiti di una valutazione ancorata alle caratteristiche interlocutorie della fase cautelare, ricondotti a NOME così incorrendo nel vizio di motivazione indicato.
L’esame del secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
Ne consegue, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Emilia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Emilia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
Così deciso il 11 dicembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente