Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34485 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34485 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 1198/2025
NOME COGNOME
CC Ð 26/09/2025
NOME COGNOME
Relatrice –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA avverso COGNOME 18/04/2025 del Tribunale di Rovigo letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME ricorso.
Con lÕimpugnata ordinanza il Tribunale di Rovigo, in funzione cautelare, ha dichiarato inammissibile lÕistanza di riesame proposta da COGNOME NOME, con riguardo ai beni intestati a terzi ed ha rigettato nel resto lÕistanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato nellÕambito di indagini svolte nei suoi confronti in relazione ai reati di cui allÕart. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi 4,5,6, e 7).
Avverso COGNOME ha proposto ricorso per cassazione il difensore dellÕindagato deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione allÕart. 324 cod.proc.pen. ove è stato ritenuto inammissibile il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo proposto dallÕindagato non proprietario dei beni sequestrati. Segnala il ricorrente che la questione è oggetto di un contrasto interpretativo per la soluzione del quale è stata rimessa la decisione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, evidenziando che la sezione rimettente ha osservato come fosse necessario interrogarsi non di certo sulla possibilitˆ di prescindere da un interesse dell’indagato che formula istanza di riesame, ma sulla consistenza da riconoscersi a detto interesse. La Sezione rimettente si è interrogata sulla possibilitˆ di ritenere ammissibile il gravame avanzato dal solo indagato qualora lo stesso contesti la legittimitˆ strutturale del provvedimento di sequestro dolendosi dell’insussistenza dei reati, dalla cui soluzione positiva deriverebbe lÕammissibilitˆ del riesame avanzato dal COGNOME con riferimento ai beni di proprietˆ di terzi (autovetture e immobile sito in Solesino).
2.2. Violazione di legge in relazione allÕart. 76, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 602 del 1973 nel testo introdotto dallÕart. 52 comma 1, legg. g) del d.l. n. 69 del 2013, in relazione alla confiscabilitˆ della prima casa con riguardo allÕimmobile sito in Crotone in comunione in parti uguali con il fratello NOME COGNOME, unico cespite di proprietˆ dellÕindagato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
4. Il ricorso non è fondato.
Come ha rilevato il ricorrente, la questione se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene, è stata oggetto di contrasto interpretativo che è stato risolto dalle Sezioni Unite, allÕudienza del 25 settembre 2025, che hanno affermato il seguente principio: ÒLa persona sottoposta ad indagini pu˜ proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizioneÓ (cfr. inf. prov. n. 15 del 2025).
Quanto al caso in esame, il Tribunale cautelare ha aderito allÕorientamento della giurisprudenza di legittimitˆ, che la Sezione rimettente indicava maggioritario, secondo cui lÕindagato non titolare dei beni oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare istanza di riesame del titolo cautelare ai sensi dellÕart. 322 cod.proc.pen., pu˜ proporre il gravame solo se abbia un concreto e interesse attuale allÕimpugnazione che deve corrispondere al risultato tipicizzato dallÕordinamento per lo specifico schema
procedimentale che va individuato nella restituzione del bene. Ma, ha aggiunto che il dubbio interpretativo che aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non investiva la decisione concreta sul rilievo che lÕindagato, non titolare dei beni sottoposti a sequestro (autovettura Range Rover intestata alla societˆ RAGIONE_SOCIALE, autovettura Porche intestata alla moglie NOME e immobile in Solesino intestato a COGNOME NOME) aveva unicamente allegato quale interesse allÕimpugnazione la mera restituzione dei beni cioè lÕinteresse a vedersi rimpinguato il patrimonio famigliare (cfr. pag. 19), circostanza che, secondo il provvedimento impugnato, era unicamente diretta ad ottenere la restituzione dei beni di cui non aveva alcun titolo per la restituzione in quanto appartenenti a terzi.
Il ricorrente non aveva allegato, in allora, al momento della presentazione dellÕistanza di riesame, alcun concreto interesse allÕimpugnazione correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, in quanto, secondo il provvedimento impugnato, egli, pur rappresentando di aderire allÕorientamento minoritario e più risalente a mente del quale lÕindagato sarebbe sempre legittimato a proporre istanza di riesame indipendentemente dal fatto che i beni siano sottratti alla sua disponibilitˆ o di un terzo, aveva allegato unicamente lÕinteresse alla restituzione dei beni a sŽ medesimo.
Consegue, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di cui si conosce al momento lÕinformazione provvisoria, lÕinfondatezza del primo motivo di ricorso.
6. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La censura di violazione dell’art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973, che secondo la prospettazione propugnata dal ricorrente impedisce la confisca (e prima il sequestro) della c.d. prima casa del debitore, non è fondata.
EÕ orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimitˆ, quello secondo cui in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, e riguarda l’unico immobile di proprietˆ, e non la “prima casa” del debitore, e non costituisce un limite all’adozione nŽ della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, nŽ del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278275 Ð 01, Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021, COGNOME, Rv. 282022 Ð 01, Sez. 3, n. 5608 del 20/10/2020, RAGIONE_SOCIALE non mass.; Sez. 3, n. 11087 del 04/02/2022, COGNOME non mass.).
Premesso che, come osservato dalla citata pronuncia COGNOME, dalla formulazione letterale della norma emerge, in primo luogo, che il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietˆ del debitore”.
Si tratta di un concetto evidentemente diverso da quello di “prima casa”, perchŽ ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. Ne consegue che, per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non pu˜ limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua “prima casa”, perchŽ una tale prospettazione non esclude di per sŽ che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili. E giˆ sotto questo profilo la censura non coglie nel segno.
In ogni caso, prosegue la citata sentenza, Òla disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilitˆ, perchŽ si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo. NŽ, a ben vedere, la disposizione in questione pu˜ trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perchŽ l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fiscoÓ.
Anche la successiva pronuncia n. 5608/2021, COGNOME, si è posta sulla stessa linea giurisprudenziale ribadendo che la disposizione di cui allÕart. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) trova applicazione esclusivamente nel processo tributario e pertanto impedisce il sequestro preventivo dell’abitazione dell’indagato solo in tale ristretto ambito (cfr. Sez. 5, n. 48616 del 20/09/2018, M., Rv. 274145).
Si è chiarito nella citata pronuncia che il principio dell’inapplicabilitˆ del limite dell’espropriazione nel procedimento penale per reati tributari, trova fondamento anche in ragione del fatto che, a norma dell’art. 2740 cod. civ., il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che le limitazioni della responsabilitˆ non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Che, in specie, non sussiste.
In conclusione, si deve ribadire che il limite alla pignorabilitˆ fissato dal comma 1, lettera a), dell’art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973 – nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013: si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietˆ del debitore; non trova
comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, nŽ al sequestro preventivo ad essa preordinato. Consegue lÕinfondatezza del motivo di ricorso anche con riguardo al profilo della confiscabilitˆ di un bene in comunione, che, peraltro, non è preclusa in quanto è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di una quota dell’immobile di piena proprietˆ dell’indagato, ben potendo il vincolo essere apposto su di un bene solo fino alla concorrenza del profitto del reato da sequestrare (Sez. 3, n. 25448 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279867 Ð 01).
7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Cos’ deciso il 26/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME