Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7436  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MOLA DI BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME di inammissibilità del ricorso
L’AVV_NOTAIO SI RIPORTA AI MOTIVI DI RICORSO CHIEDENDONE L’ACCOGLIMENTO
Depositata in Cancelleria
oggi,
20 FEB, 2024
RITENUTO IN FATTO
 Il Tribunale di Roma con ordinanza del 23 giugno 2023 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto NOME avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma del 20 dicembre 2019 che aveva rigettato l’istanza di dissequestro e restituzione dei beni sequestrati in quanto ritenuti di fatto appartenenti all’indagato, NOME COGNOME (figlio dell’istante che rivendica l’esclusiva titolarità del conto corrente e conto deposito titoli), per reati fiscali.
Ricorre in cassazione COGNOME NOME deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 8, 21 cod. proc. pen. e 18 d. Igs. 74 del 2000; art. 125, terzo comma, cod. proc. pen.); motivazione apparente relativamente all’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Latina o in subordine di Bari.
Per il Tribunale la questione di competenza doveva essere proposta con l’originaria istanza di revoca del sequestro e non con l’appello. Invece la questione di competenza territoriale risulta proponibile o rilevabile d’ufficio ex art. 21 cod. proc. pèn. fino all’apertura del dibattimento di primo grado. Palese risulta l’incompetenza territoriale essendo i fatti avvenuti e d accertati a Latina; inoltre, la residenza dell’indagato e della ricorrente sono in Bari (art. 18 d. Igs. 74 del 2000).
2. Violazione di legge (art. 309, 322 e 324 cod. proc. pen.: art. 24 della costituzione) per omessa acquisizione e verifica della delega firmata dalla ricorrente a NOME COGNOME, indagato (inesistente).
La ricorrente è titolare esclusiva del conto corrente e del conto deposito titoli in sequestro. La stessa opera sui conti avvalendosi della professionalità degli impiegati della Banca.
La delega all’indagato (presupposto per l’attribuibilità all’indagato del possesso delle somme depositate sui conti) non è stata mai acquisita e comunicata.
3. Violazione di legge (art. 125, 321 cod. proc. pen. e 12 d. Igs. 74 del 2000). Motivazione apparente.
Per il Tribunale del riesame i conti sarebbero stati gestiti di fatto dall’indagato. La ricorrente, invece, ha dimostrato l’esclusiva titolarità dei conti. Comunque, anche se ci fosse una delega la stessa non sarebbe da sola idonea al sequestro dei beni del terzo (vedi Cassazione n. 30619 del 2022).
Il conto corrente sin dalla sua apertura è stato sempre intestato alla ricorrente, che non ha mai conferito alcuna delega, come risulta espressamente confermato dalla nota del 3 dicembrk 2019 di RAGIONE_SOCIALE, in atti. Lo stesso P.M. ha presentato richiesta di archiviazione per la posizione della ricorrente, del tutto estranea ai fatti in accertamento. Nessun collegamento sussiste, pertanto, tra i reati e i depositi sequestrati.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
4. Con successiva memoria la ricorrente ha rappresentato la definizione agevolata della lite fiscale e l’estinzione dei reati ex art. 13 d. Igs. 74 del 2000. Ha ribadito, quindi, la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile, perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e infondati; peraltro articolato in fatto.
Correttamente il Tribunale ha evidenziato che si discute di un provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione dei beni
sottoposti a sequestro preventivo (con precedente provvedimento del Giudice per le indagini preliminari) avanzata da NOME COGNOME quale terza proprietaria dei beni sottoposti a vincolo.
Il terzo non può impugnare il provvedimento di sequestro (contestarne i presupposti giuridici – quali la competenza territoriale – e la motivazione, come fa la ricorrente nel presente giudizio), ma solo provare la sua buona fede e la titolarità dei beni (“In tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi dì avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)”, Sez. 3 – , Sentenza n. 36347 del 11/07/2019 Cc. (dep. 22/08/2019 ) Rv. 276700 – 01).
Del resto, con ampia e completa motivazione il Tribunale evidenzia come dagli accertamenti svolti anche con l’escussione di persone informate sui fatti (nella specie i dipendenti della Banca RAGIONE_SOCIALE e NOME) emergeva che operava sul conto solo l’indagato al quale il funzionario della Banca lasciava i moduli che riprendeva poi firmati; inoltre, dai report del 29 luglio 2016 e del 4 settembre 2019 risultava presente solo l’indagato, NOME (“incontro fatto con il delegato figlio della titolare”). Il Tribunale del riesame, quindi, analizza in fatto la nota della RAGIONE_SOCIALE richiamata nel ricorso ma ritiene la stessa non corrispondente all’accertamento dei fatti come risultanti dalle indagini di PG.
Conseguentemente la motivazione del provvedimento non può ritenersi solo apparente, e in questa sede non può trovare ingresso una contestazione della motivazione del provvedimento
La ricorrente non si confronta affatto con le motivazioni legittime, adeguate e immuni da contraddizioni o manifeste illogicità, del Tribunale del riesame, ma reitera i motivi dell’appello,
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incentrati sull’originario provvedimento di sequestro preventivo non sindacabile dal terzo proprietario dei beni in sequestro, che può solo dimostrare la sua titolarità dei beni. Ciò, evidentemente, rende assolutamente inammissibili tutti i motivi di ricorso in cassazione, proposti in fatto, per aspetti collegati alla motivazione e non alla violazione di legge e completamente scollegati dalla prova della proprietà del terzo. Rimette in discussione la stessa possibilità del sequestro dei beni dell’indagato anche per incompetenza territoriale dell’autorità procedente.
Per le questioni sopravvenute rappresentate con la memoria (definizione lite fiscale) deve provvedersi mediante istanza al giudice della cautela che valuterà la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della definizione della lite fiscale; la Corte di legittimità non può prendere cognizione della relativa questione, essendo, comunque, necessarie valutazioni di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023