Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34177 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34177 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 9/5/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l ‘ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di RAGIONE_SOCIALE avanzata nell’interesse di NOME COGNOME , terza interessata, e per l’effetto ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 18 Aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso COGNOME NOME in qualità di terza estranea ai fatti di causa e di avente diritto alla restituzione dei beni caduti in sequestro, deducendo quanto segue:
2.1 Violazione dell’art. 321, comma 2, e dell’articolo 322 ter cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. La ricorrente premette che in data 7 Aprile 2025 il
pubblico ministero presso la Procura europea, ufficio di Napoli, ha disposto nei confronti degli indagati COGNOME NOME e COGNOME NOME, nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, il sequestro preventivo, diretto o per equivalente, del profitto del reato di truffa, per avere ottenuto indebitamente un finanziamento europeo a fondo perduto, ricorrendo ad artifizi e raggiri, pari all’RAGIONE_SOCIALEo di 100.000 euro.
All’atto di esecuzione venivano sequestrati nell’abitazione della ricorrente , coniuge convivente del COGNOME, diversi gioielli di foggia femminile e 5 diamanti blisterati custoditi in un borsello. COGNOME NOME, in regime di separazione dei beni dal marito, proponeva RAGIONE_SOCIALE, allegando che detti gioielli erano di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità ed erano stati acquistati direttamente dalla stessa o regalati dai di lei genitori, documentando tale circostanza con scontrini e dichiarazioni rilasciate dai vari gioiellieri e dai suoi parenti.
Osserva la ricorrente che né il pubblico ministero, né il gip avrebbero dimostrato che i beni sequestrati erano nella disponibilità dell’indagato, marito della NOME, mentre gli agenti intervenuti si erano limitati ad apprendere tutto quello che era disponibile nella casa di famiglia, senza operare distinzioni; in particolare i quattro orologi sequestrati sono modelli femminili; non sono stati ritenuti rilevanti le dichiarazioni dei gioiellieri che hanno venduto i detti gioielli alla NOME , né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della madre della stessa NOMENOME NOME erano stati allegati rilievi fotografici relativi ai preziosi acquistati, mentre secondo il tribunale le dichiarazioni prodotte dalla difesa si riferivano genericamente a collane e bracciali, non consente ndo per la loro genericità l’identificazione degli oggetti .
La difesa ha anche allegato la dichiarazione dei redditi della madre della COGNOME, finalizzata a dimostrare la disponibilità economica per l’acquisto di oggetti preziosi, poi regalati alla figlia; inoltre il Tribunale ha omesso di considerare il reddito da libera professionista della COGNOME che nell’anno 2022 era di oltre 40.000 euro nonché i redditi leciti del marito che, oltre a percepire quello da lavoro dipendente della RAGIONE_SOCIALE, collaborava con altra società.
Lamenta la ricorrente che il Tribunale del RAGIONE_SOCIALE, non facendo buon governo dei principi di diritto in tema di sequestro per equivalente dei beni del terzo estraneo al reato, ha ritenuto di pretendere dal terzo la prova dell ‘ origine dei beni oggetto di sequestro e di desumere l’appartenenza degli stessi all’autore del reato, piuttosto che al terzo estraneo, palesando di aderire ad una concezione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente quale istituto onnivoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico in quanto non si confronta con la motivazione resa nel provvedimento impugnato.
Va premesso che il ricorso avverso le misure cautelari reali può avere ad oggetto soltanto eventuali violazioni di legge e non anche pretesi vizi della motivazione: nel caso in esame non ricorrono i presupposti della violazione di legge, intesa come falsa applicazione dei criteri di cui all’art. 321 cod.proc.pen. , in quanto il RAGIONE_SOCIALE ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza e ha reso articolata e non apparente motivazione, confrontandosi con gli assunti difensivi.
NOME non va trascurato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, quando il bene sia formalmente intestato a terzi, la prova che l’acquisto sia stato compiuto con provvista fornita in tutto o in parte dall’indagato costituisce presunzione iuris tantum della natura fittizia dell’intestazione alla quale il formale intestatario può opporsi adducendo elementi indicativi della riconducibilità del cespite alla sua disponibilità e alla sua sfera di interesse economico. (Sez. 3, n. 11497 del 11/02/2015, COGNOME, Rv. 262695 – 01).
E’ stato in particolare precisato , in fattispecie analoga a quella a giudizio, che nell’ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, nel caso di acquisti effettuati in regime di separazione dei beni, la misura ablatoria va esclusa quando sia accertato che il reddito del coniuge estraneo al reato, il quale rivendichi determinati beni, sia tale da giustificarne l’acquisto; in caso contrario, l’acquisto effettuato con provvista fornita dall’indagato legittima la presunzione “iuris tantum” della loro disponibilità anche da parte di quest’ultimo – fatti salvi i beni di natura strettamente personale -, sicchè resta a carico del coniuge rivendicante la prova della disponibilità esclusiva degli stessi. (Sez. 3, n. 6595 del 26/10/2016, dep. 2017, P.m. in proc. Babetto, Rv. 270747 – 01)
Il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza in materia sopra riportata e ha osservato che, nel caso in esame, la produzione documentale offerta dalla difesa non assume una specifica rilevanza probatoria in quanto le certificazioni rilasciate dalle gioiellerie erano irrituali, trattandosi di dichiarazioni acquisite senza la forma prescritta dall’art. 391 bis cod.proc.pen., con conseguente incertezza circa la loro provenienza; le autocertificazioni rilasciate dalla stessa ricorrente terza interessata non rivestono alcuna rilevanza probatoria, provenendo dalla parte che avanza la richiesta di restituzione; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla madre della NOME non può avere efficacia dimostrativa in un processo penale.
Si tratta di affermazioni corrette in punto di diritto e pienamente condivisibili, con cui la difesa non si confronta, limitandosi a reiterare le censure connesse al contenuto della produzione difensiva, senza affrontare la questione preliminare della rilevanza probatoria RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni prodotte, così incorrendo nel vizio di genericità RAGIONE_SOCIALE censure.
Quanto alla dichiarazione dei redditi della ricorrente, il Tribunale ha osservato che l’COGNOME ha dichiarato redditi lordi inferiori a 20.000 € per l’anno 202 1; pari a circa 25.000 € per l’anno 20 22 e a circa 40.000 € per l’anno 2023 e ne ha desunto, con un ragionamento logicamente ineccepibile, che in presenza di redditi della COGNOME insufficien ti a giustificare l’acquisto di gioielli di elevato valore, i beni rinvenuti e sequestrati fossero stati acquistati anche con denaro non appartenente alla ricorrente, ma riferibile al COGNOME, implicato in una serie di truffe e riciclaggi, tramite i quali movimentava centinaia di migliaia di euro.
La ricorrente non contesta la ritenuta irrilevanza probatoria RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni prodotte e reitera le considerazioni formulate con il RAGIONE_SOCIALE, ribadendo che i beni erano regali dei genitori o erano stati acquistati con risorse proprie, così incorrendo sotto questo profilo nel vizio di genericità.
Il ricorso non si confronta con l’iter argomentativo del tribunale che, dopo avere escluso rilevanza probatoria alle dichiarazioni dei gioiellieri, della madre e della stessa ricorrente e avere osservato che dalla dichiarazione dei redditi emerge per la ricorrente un reddito insufficiente a giustificare l’acquisto dei preziosi sequestrati, perviene motivatamente alla conclusione che i beni erano nel compossesso dell’indagato e che la moglie li aveva acquistati con risorse provenienti dai reati.
Per queste considerazioni si impone l’inammissibilità del ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Roma, 24 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME