Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 692 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato a Soveria Mannelli il 23/02/1998
avverso l’ordinanza del 13/03/2023 del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme ad oggetto talune aree scoperte e un muretto di recinzione – beni dettagliatamente indicati nel provvedimento impugnato – ipotizzando due violazioni dell’art. 256, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 152 del 2006 – di cui ai capi A) e C) -, nonché la violazio dell’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, contestata al capo B), reati in relazione ai quali il ricorrente, nella veste di legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE – società specializzata nel recupero per il riciclaggio scami e rottami metallici – risulta essere indagato.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 e vizio di motivazione. Rappresenta il difensore che, in assenza di un’attività di analisi tecnica, non vi è prova che i rifiuti siano da qualificarsi come pericolosi, che, in ogni caso, il sequestro dell’area coperta di 100 mq all’interno del capannone risulta sproporzionata. Inoltre, difetterebbe il fumus del reato di cui all’art. 256 digs. n. 152 del 2006
3. Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che le doglianze difensive si concentrano sulla sussistenza reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, oggetto di contestazione al capo A), in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo di:
un’area scoperta della superficie di 1.086 mq destinata a discaricadeposito;
un’area coperta della superficie di circa 100 mq. all’interno del capannone destinato all’operazione di lavorazione di rifiuti speciali metallici.
Dal provvedimento impugnato (p. 3), emerge che dette aree fanno parte di un complesso industriale affidato, con regolare contratto di locazione, alla RAGIONE_SOCIALE società della quale il COGNOME risulta essere il lega rappresentante.
Ciò chiarito, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, essendo il ricorso stato proposto in proprio da NOME COGNOME nella veste di indagato e non quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
A tal proposito, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui nel caso in cui non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, l’indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, COGNOME, Rv. 270132; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, dep. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336).
Nel caso di specie, come anticipato, tale interesse non è ravvisabile in capo al ricorrente, in quanto i beni oggetto di sequestro sono stati dati in locazione alla RAGIONE_SOCIALE: la sola che, in caso di eliminazione de vincolo reale, avrebbe diritto, in ipotesi, alla restituzione del bene, in quan rientrano tra le persone aventi diritto alla restituzione del bene sequestrato di cu all’art. 322-bis cod. pen. non soltanto il proprietario e i titolari di un diritto di godimento o di garanzia sul bene stesso, ma anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione (Sez. 3, n. 26196 del 22/04/2010, Vicidomini, Rv. 247693: fattispecie di appello cautelare presentato da conduttore di bene immobile).
Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2023.