Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44354 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE il 20/11/1972
avverso l’ordinanza del 11/06/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/septire le conclusioni del PG NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 11/6/2024, ha rigettato l’ista di riesame promossa nell’interesse di NOME NOME avverso il decret sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale in data 2/5/2024 avente a oggetto “lettera autografa di San Carl Borromeo (…) indirizzata al Vescovo di Nocera Umbra NOME COGNOME, datata 1562″, ipotizzandosi il reato di cui all’art. 518 quater cod. pen.
Avverso tale provvedimento COGNOME a mezzo dei difensori di fiducia, propone ricorso per Cassazione.
Con un primo motivo di ricorso denuncia “l’inosservanza di norme processuali (…) per mancanza di motivazione, nel provvedimento di sequestro e nell’ordinanz impugnata, della dovuta motivazione sulla qualità di bene inalienabile della missi oggetto di tale misura e sulla sussistenza del reato presupposto con violazi degli artt. 518 quater c.p. e 253 c.p.p.”.
Si assume che i predetti provvedimenti non forniscono alcuna indicazione in ordine al reato presupposto, sulle ragioni per le quali la missiva costituireb bene mobile “di interesse religioso appartenente a enti e istituzioni ecclesiasti e alrinventariazione e catalogazione della missiva”.
Con un secondo motivo, si denuncia la violazione di legge e il difetto motivazione deducendosi “la nullità dell’ordinanza pronunciata il 13/6/2024 … p omessa motivazione sulle esigenze cautelari relative alla missiva oggetto d decreto di sequestro e conseguente violazione degli artt. 518 quater c.p., art. comma 3 c.p.p. e 253.1 c.p.p.”. Si osserva che la motivazione del Tribunale er calibrata sulla lettera, consegnata da COGNOME ai Carabinieri il 24/5/2024, co il Cardinale Borromeo, nell’anno 1562, aveva invitato il vescovo COGNOME a una scrupolosa esazione delle rendite ecclesiastiche, che, però, era diversa da qu oggetto della segnalazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografic dell’Umbria, che il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale del Nucleo di Perugia avevano chiesto al PM di sequestrare, che riportava la raccomandazione rivolta dal Cardinale COGNOME al vescovo COGNOME, sempre nell’anno 1562, in favore dei figli di “messer NOME COGNOME“, documento che era stato consegnat dall’avv.to NOME COGNOME ai Carabinieri e sequestrato ex art. 354 cod. pr pen., cosicché in relazione all’apprensione della prima delle due lettere l’ordin mancava di motivazione.
Con il terzo motivo, si prospetta la “nullità del decreto di sequestro” in qu privo dell’esposizione dei motivi per cui il documento veniva considerato “corpo reato per cui si procede o comunque cosa pertinente al reato”, così n consentendo “il controllo difensivo e giudiziario sulla pertinenza al r
presupposto del bene sequestrato, con conseguente violazione degli artt. 125.3 253.1 c.p.p”.
Si assume che:
nel decreto di sequestro non era stato specificato il suo oggetto per l’apprensione del bene doveva essere imputata a un’iniziativa della PG cui avrebb dovuto seguire la convalida del PM mai avvenuta;
il decreto di sequestro “richiama per relationem quanto asserito nell’ista della Polizia Giudiziaria di emettere il detto provvedimento cautelare” sen contenere alcuna valutazione critica di tale istanza;
al “decreto di sequestro notificato a COGNOME non era allegato il rapport polizia giudiziaria che ne integrava il contenuto”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
Va, però, preliminarmente ricordato che, in mancanza di una definizione legislativa del bene culturale, la giurisprudenza ha adottato un approccio di sostanziale ritenendo che l’accertamento dell’interesse culturale prescinda un’espressa dichiarazione amministrativa reputandosi sufficiente che l “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni (cf plurimis, Sez. 3, n. 24988 del 16/7/2020, COGNOME, Rv, 279756- 01; conf. Sez 3, n. 24344 del 15/5/2014, COGNOME, Rv. 259305-01; SeZ . 2, n. 36111 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260366-01; Sez. 3, n. 41070 del 7/7/2011, COGNOME e altro, Rv. 251295-01), quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri a criteri.
Tale orientamento appare in linea con la definizione di bene culturale che rinviene nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai be culturali, cui la legge n. 22/2022, che ha introdotto nel codice penale gli art bis e seguenti, costituisce strumento attuativo, che prescinde dalla prevent dichiarazione di interesse culturale da parte dell’organo amministrativo.
Va anche segnalato che la lettera h) del comma 2 dell’art. 2 della Convenzion riconduce alla categoria dei beni culturali i “manoscritti rari e incunaboli antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artis scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni”.
La motivazione del Tribunale del riesame, che è giunto alla conclusione secondo cui, “a prescindere dal luogo del rinvenimento”, alla missiva consegnata d COGNOME ai Carabinieri il 24 maggio può astrattamente attribuirsi la natura di ” archivistico protetto e tutelato dalla Soprintendenza Archivistica per l’Umbr Diocesi di Foligno” si sottrae, quindi, alle censure difensive collocandosi nel s segnato dal consolidato orientamento di legittimità innanzi indicato.
Tanto precisato, coglie nel segno il secondo motivo d’impugnazione anche se la sua fondatezza non determina gli effetti auspicati dal ricorrente.
Dianzi il Tribunale il ricorrente aveva eccepito la nullità del decreto per car di motivazione sostenendo che non venivano specificati: le finalità persegui tramite l’apprensione della missiva; la condotta ascritta all’imputato; le coord spazio temporali in cui i fatti si sarebbero compiuti; il bene sequestrato “( che poi il sequestro è di fatto caduto di un bene diverso)”; la ragione per la la missiva sequestrata il 24/5/2024 doveva ritenersi corpo di reato/cosa pertine al reato.
3. Orbene, gli atti processuali allegati al ricorso provano che la missiva di Ca Borromeo sequestrata il 24/5/2024 non è quella oggetto della comunicazione notizia di reato che aveva determinato l’avvio del procedimento e indotto il PM ipotizzare a carico di COGNOME il reato di cui all’art. 518 quater cod. pen.
La comunicazione notizia di reato, infatti, specifica chiaramente che la missi di cui si chiedeva il sequestro e che costituiva oggetto delle indagini avvian COGNOME aveva come contenuto una “raccomandazione (… i figlioli di messer NOME COGNOME li quali vengono mandati da padre al studio in cotesta Città Perugia, desidero li raccolga con ogn’ amorevolezza e le vegga volentieri come s fossero di casa mia propria)”.
A riprova del fatto che la missiva consegnata ai Carabinieri il 24/5/2024 no era quella per la quale si stava procedendo, va segnalato che il giorno successi il Comandante del Nucleo di Perugia del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale chiese al PM di “esaminare la possibilità di convalidare il sequestro de missiva frattanto recuperata come da verbale redatto il 24 u.s. o emettere nuo ordine di sequestro per entrambe le missive indirizzate al Vescovo di Nocer Umbra nel 1562”.
Il decreto di sequestro impugnato, quindi, non imponeva alcun vincolo sulla missiva consegnata dall’indagato il 24/5/2024. Sarebbe stato necessario pertanto, per legittimare l’apprensione, come peraltro lo stesso ricorrente dedu che l’operato della PG, che aveva trattenuto la missiva, fosse convalidato dal P Nondimeno, per mera completezza, mette conto di ricordare che “l’omessa convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non prec la possibilità per il P.M. di disporre autonomamente, finché sono in corso le indag preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose” (Sez. 2, n. 41786 d 06/10/2015, COGNOME e altri, Rv. 264776-01).
La mancata adozione del decreto di convalida da parte del PM, quindi, ha determinato l’inefficacia del sequestro e il diritto di COGNOME a otte restituzione della missiva, per la cui attuazione, però, “non è esperibi procedura del riesame, che l’ordinamento riserva al decreto di sequestro, essend onere dell’interessato chiedere al P.M. la restituzione del bene, con facol
proporre opposizione al GIP contro l’eventuale diniego (Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005 (dep. 2006), P.M. in proc. COGNOME, Rv. 233625-01, nonché, esattamente in termini, Sez. 3, n. 3130 del 02/10/1997,COGNOME, Rv. 208868-01, relative a decreto di sequestro contenente una generica descrizione dei beni da apprendere ma il principio si attaglia anche al caso in cui il bene non sia quello oggetto del decreto di sequestro).
L’annullamento dell’ordinanza impugnata, quindi, non produrrebbe alcun effetto favorevole nella sfera giuridica del ricorrente in quanto il decreto di sequestro contro cui è stata proposta la richiesta di riesame non ha generato alcun vincolo sul bene di cui si reclama la restituzione.
Non è dato, in definitiva, ravvisare un interesse concreto e attuale che sorregga l’impugnazione e, conseguentemente, il ricorso, ai sensi dell’art. 568 comma 4 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento in favore della Cassa per le ammende della somma che, avuto riguardo per il profilo di inammissibilità rilevato, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2024.