Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13109 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 13109  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Crotone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del Tribunale di Parma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari di Parma, con ordinanza emessa in data 31 maggio 2024, ha disposto nei confronti di NOME COGNOME, sottoposto a indagini in relazione al reato di cui all’art. 81 cpv cod. pen. e 31 I. 646 del 1982, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, della somma di euro 175.592,93 e, in mancanza o per il residuo, di ulteriori beni o valori, da individuarsi, fino alla concorrenza con tale somma, nella sua disponibilità, anche per interposta persona.
 La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento in data 3 luglio 2024 e ha così disposto il sequestro, tra le altre cose, del conto corrente n. 00230/010/000943891, acceso dalla RAGIONE_SOCIALE presso l’agenzia di Parma e del 100% delle quote della stessa RAGIONE_SOCIALE
 Avverso il provvedimento che ha disposto il sequestro ha proposto riesame NOME COGNOME, figlia dell’indagato, in qualità di terzo interessato in quanto socio unico e rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE
Nello specifico la difesa ha rilevato la piena ed esclusiva disponibilità della società e come questa e i relativi beni non fossero nella disponibilità del padre.
Il Tribunale. di Parma, quale giudice del riesame, con ordinanza del 17 ottobre 2024, in parziale accoglimento del riesame proposto avverso l’ordinanza, ha disposto la restituzione del conto corrente alla RAGIONE_SOCIALE, nella persona dell’amministratore giudiziario, e ha rigettato nel resto la richiesta.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME che, in proprio e quale rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che dagli atti, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, non emergerebbe che la società sia riconducibile a NOME COGNOME ma che, piuttosto, questa è stata costituita e gestita da NOME COGNOME. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale avrebbe totalmente omesso di motivare quanto alla sussistenza del periculum in mora.
In data 26 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità della società RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME e quanto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.
Le doglianze sono infondate.
2.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del
28/01/2004, COGNOME, Rv 226710 – 01; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv 239692 – 01; Sez. 4, n. 4348 . 0 del 30/09/2014, COGNOME, Rv 260314 – 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv 252430 – 01) in quanto solo in tale caso, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, COGNOME, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).
2.2. In caso di ricorso avvero un sequestro preventivo proposto dal terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato, inoltre, si deve considerate che i motivi di ricorso si devono riferire esclusivamente alle questioni NUMERO_DOCUMENTO afferenti› titolarità effettiva del bene Off disponibilità dello stesso e ciò anche riguardo al difetto dei presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora che possono assumere rilievo solo e in quanto l’assenza c tquesti avvalori la tesi della natura non fittizia, ma reale dell’intestazione» (Sez. 3, n. 23713 del 23/4/2024, Ruggiero’ Rv. 286439 – 01; Sez. 6, n. 15763 del 13/3/2024, Pezzi, Rv. 286335 – 01; Sez. 3, n. 36347 dell’11/7/2019, COGNOME, Rv. 276700 – 01; Sez. 6, n. 42037 del 14/9/2016, COGNOME, Rv. 268070 – 01).
2.3. Nel caso di specie il Tribunale, con )(riferimento agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza compendiati nell’informativa del 17 giugno 2024, ha fornito congrua e coerente risposta alle censure della difesa quanto alla riferibilità delle quote della società RAGIONE_SOCIALE all’indagato e la motivazione sul punto, pure considerato il riferimento alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, non può ritenersi apparente.
Ragione questa per la quale la censura, tesa a criticare la motivazione, non è consentita.
2.4. A conclusioni analoghe si deve pervenire anche in ordine alla dedotta inesistenza della motivazione quanto al periculum in mora.
Pure non volendo considerare che nel ricorso non è stato evidenziato in che termini IA questioni-relativa al periculum in mora inciderebbe sulla riferibilità del bene al terzo piuttosto che a NOME COGNOME, infatti, si deve comunque ritenere che la motivazione del provvedimento impugnato sul punto, seppure non esposta in termini evidenti, sia implicitamente resa.
La questione, d’altro canto, non risultava essere stata oggetto di uno specifico motivo di riesame di talché il Tribunale non era tenuto a rendere una motivazione esplicita sul punto, ciò soprattutto considerato che nel caso di specie la confisca è obbligatoria e il pericolo di dispersione e/o sottrazione di un bene intestato a un terzo, una persona giuridica, può ritenersi in re ipsa.
Ciò anche ribadendo che il giudice, in assenza di uno specifico motivo di appello sul punto (nel senso che il ricorso sia comunque ammissibile cfr. Sez. 3,
n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 – 03; di contrario avviso per cui la mancata deduzione con la richiesta di riesame determina l’inammissibilità del ricorso, invece, cfr. Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286752 – 01), non è tenuto a rendere una specifica motivazione e che, pertanto, la carenza anche radicale della stessa non configura alcuna violazione di legge (in questi termini, in relazione ad altra questione, cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 – 01).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna delrricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la
Rigetta il ricorso e condanna/r1 –   ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il Consigliere estensore onaco COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME