Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 21262 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 21262 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 657/2025
NOME COGNOME
CC Ð 15/04/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 39250/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante. avverso lÕordinanza del 16/10/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio; udito lÕavv. COGNOME che ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto lÕappello cautelare, ex art. 322 cod.proc.pen., avverso lÕordinanza di rigetto della richiesta di restituzione dei beni strumentali avanzata dalla societˆ RAGIONE_SOCIALE, terza estranea al reato, disponendone la restituzione, ed ha respinto la richiesta di restituzione delle somme di denaro giacenti sui conti correnti, conto titoli della medesima societˆ, sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nellÕambito di indagini svolte nei confronti di COGNOME Tommaso Nicola in relazione a reati di cui agli artt. 2, 3, 5 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore/procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE deducendo due motivi di ricorso.
Violazione di cui allÕart. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione allÕart. 321 cod.proc.pen., art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Argomenta la ricorrente che il tribunale, dopo aver affermato la piena autonomia della societˆ, avrebbe illogicamente ritenuto legittimo il sequestro delle somme di denaro sui conti correnti della societˆ in quanto profitto diretto del reato. Tale decisione sarebbe erronea poichŽ, nel caso in esame, COGNOME NOME non avrebbe commesso i reati nellÕinteresse dellÕente RAGIONE_SOCIALE essendogli contestati i reati con altra veste giuridica. La difesa aveva documentato lÕautonomia della societˆ rispetto alla quale non sarebbe giustificabile una confisca diretta del profitto del reato commesso dal Grasso nellÕinteresse di altra societˆ, e la provenienza delle somme rivenute sul conto corrente da attivitˆ imprenditoriale lecita.
Violazione di cui allÕart. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione allÕart. 321 cod.proc.pen., art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Argomenta il ricorrente la violazione di legge lˆ dove il tribunale avrebbe configurato il sequestro preventivo a fini di confisca diretta ritenuto ammissibile nei confronti della persona giuridica per reati commessi dal legale rappresentante nel suo interesse, non considerando che il Grasso non aveva commesso i reati tributari nellÕinteresse dellÕente societˆ All Rent Services, non essendo stati commessi gli illeciti tributari dal legale rappresentante nellÕinteresse dellÕente, avendoli commessi nellÕinteresse della RAGIONE_SOCIALE nella qualitˆ di amministratore di fatto.
3. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
Nel ripercorrere la vicenda processuale deve darsi atto che, con decreto in data 28 settembre 2023, il Gip del tribunale di Napoli ha emesso decreto di sequestro preventivo del profitto dei reati tributari contestati a COGNOME COGNOME, di cui ai capi A), B), C), E), M) e N), nella sua qualitˆ di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE per € 52.488.924,92, anche nella forma di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente su beni mobili e/o immobili nella titolaritˆ o disponibilitˆ dellÕindagato Grasso o di cui avesse la disponibilitˆ anche in via indiretta fino alla concorrenza della somma indicata.
Il sequestro è stato eseguito su beni di proprietˆ della societˆ RAGIONE_SOCIALE (automezzi) e sui saldi attivi dei conti correnti della predetta societˆ, societˆ terza estranea al reato contestato al COGNOME NOME, ma ritenuta nella disponibilitˆ del Grasso tramite la partecipazione della RAGIONE_SOCIALE, partecipata al 99% dal COGNOME e al 1% dal di lei coniuge, titolare del 100% delle quote della RAGIONE_SOCIALE.
A seguito di appello cautelare della societˆ il tribunale ha disposto la restituzione al legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE dei beni mobili registrati ed ha rigettato nel resto lÕappello cautelare con il quale si chiedeva la revoca del sequestro preventivo dei saldi attivi dei conti correnti della suddetta societˆ.
LÕordinanza impugnata ha respinto, in parte qua, lÕappello cautelare rilevando, in primo luogo, che i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare sono quelli previsti dagli artt. 2, 3, 5 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 contestati a COGNOME Tommaso.
Ha poi richiamato i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato sul presupposto dell’impossibilitˆ di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilitˆ della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Rv. 265158 Ð 01; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, Rv. 268587 Ð 01; Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238 Ð 01) e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto pu˜ essere disposto sui beni personali degli amministratori solo nell’ipotesi in cui il profitto (o i beni ad esso direttamente riconducibili) non sia più nella disponibilitˆ della persona giuridica (Sez. 3, n. 30486 del 28/05/2015, Rv. 264392 Ð 01) e che il sequestro funzionale alla confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per le violazioni commesse dal legale rappresentante nellÕinteresse della societˆ è possibile allorchè la persona giuridica sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui lÕamministratore agisce come effettivo titolare (S.U. n. 10561, del 30/01/2014, Gubert).
LÕordinanza impugnata ha escluso, in fatto, che la societˆ RAGIONE_SOCIALE fosse un mero schermo utilizzato dal Grasso per la commissione dei reati tributari, ritenendo la societˆ RAGIONE_SOCIALE soggetto giuridico autonomo (cfr. pag. 3), nonostante COGNOME NOME Nicola fosse stato in passato amministratore e disponga attualmente mediante la maggioritaria partecipazione in RAGIONE_SOCIALE del 100% delle quote, ed ha argomentato che i saldi attivi dei conti correnti intestati alla RAGIONE_SOCIALE costituivano il profitto dei reati tributari, da sottoporre a confisca diretta, commessi dal legale rappresentante della stessa, e ci˜ sullÕerroneo presupposto che si trattasse di somme nella ÒdisponibilitˆÓ del Grasso NOME COGNOME che, come risulta pacificamente dagli atti, non ha commesso i reati tributari nella veste di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e a vantaggio di questa societˆ, bens’ di altro e
diverso soggetto giuridico, ovvero nella qualitˆ di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE beneficiaria del profitto del reato tributario.
LÕordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo giudizio in relazione alla sussistenza del presupposto della ÒdisponibilitˆÓ in capo allÕindagato Grasso NOME dei saldi attivi dei conti correnti intestati alla societˆ RAGIONE_SOCIALE societˆ terza rispetto ai reati contestati allÕindagato.
Annulla lÕordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dellÕart. 324 comma 5 cod.proc.pen.
Cos’ deciso il 15/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME