Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Bari in data 24/3/2023 udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto per COGNOME NOME l’annullamento senza rinvio della sentenza per morte dell’imputato e l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME ; udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Assise di Appello di Bari ha
confermato la sentenza della Corte di Assise di Bari del 15/3/2021 che aveva condannato gli odierni ricorrenti alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 61 n.2, 112 n. 11, 630 cod. pen. per avere, in concorso tra loro, con la finalità di recuperare il corrispettivo di una truffa subita ad opera di tali “NOME“, privato della libertà personale, per un congruo lasso di tempo, NOME, intermediatrice dello operazione di scambio di denaro “in nero” (euro verso dollari), per un valore complessivo di euro 250,000,00, operazione non andata a buone fine, ottenendo dal fratello della donna, a parziale reintegra della somma oggetto della truffa subìta e condizione per la liberazione del’ostaggio, la somma di euro 18.000,00.
Avverso la suddetta sentenza, con un unico atto impugnatorio, propongono ricorso per cassazione gli imputati per mezzo dei difensori NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali deducono, in primo luogo:
2.1. l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche contenute nei RIT 605/09 e 606/09 del 26/3/2009 dovuta a nullità del decreto autorizzativo emesso dal Gip in quanto motivato avendo riguardo ad un reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, fattispecie non coerente con i reati per i quali si procedeva ( art. 629 cod. pen. e 7 L. 203/1991).
I ricorrenti censurano la decisione della Corte di Assise di appello che, nel rigettare l’eccezione, ha richiamato acriticamente la decisione del primo giudice di cui all’ordinanza del 16/12/2019, citando la giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione per relationem.
Nell’ambito di detto motivo i ricorrenti si dolgono della omessa motivazione in relazione all’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni con la quale si contestava la carenza di motivazione del decreto autorizzativo posto che, a tal fine, non era sufficiente il richiamo a sufficienti indizi di reato poiché solo a partire dal 2016 si è chiarito che anche i reati aggravati dall’ art. 7 rientrano nel novero dei delitti di criminalità organizzata per i quali, ai fini delle intercettazion occorrono “sufficienti indizi”.
2.2. Con il secondo motivo deducono plurimi vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare eccepiscono l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla presunta persona offesa NOME, della quale si contesta la qualità soggettiva di persona offesa piuttosto che di concorrente nel delitto (presupposto) di truffa, quale intermediario, deducendo che la stessa avrebbe dovuto essere sentita nelle forme di cui all’art. 210 cod. proc. pen.
Rilevano, poi, travisamento del fatto e violazione del diritto di difesa, per avere la
Corte di appello ritenuto che NOME fosse estranea al delitto di truffa, mentre dal capo di imputazione si evince che la donna era considerata partecipe della operazione di scambio, omettendo di considerare il contenuto della conversazione di cui al n. NUMERO_DOCUMENTO del 24/4/2009 da cui emergeva, appunto, il suo coinvolgimento in tale operazione, circostanza negata in dibattimento e come tale idonea ad inficiare l’attendibilità del teste.
Adducono i ricorrenti a sostegno del motivo che la circostanza che tale “NOME“, uno dei torinesi autori della truffa ai danni dei RAGIONE_SOCIALE, si fosse adoperato per il rilascio della donna, dimostrava che ella era coinvolta nella truffa.
Il capovolgimento del ruolo di COGNOME operato dai giudici di merito, rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione in cui figurava come concorrente perchè intermediaria nel delitto di truffa avrebbe determinato, secondo la prospettazione difensiva, l’erronea conseguenza di ritenere inconfigurabile il diverso delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per la non esercitabilità della pretesa creditoria da parte degli imputati, nei confronti del soggetto terzo.
La contraddittorietà della motivazione risiederebbe, poi, nella ammessa plausibilità processuale che i fratelli COGNOME potessero essere erroneamente persuasi della complicità di NOME nella truffa e dunque della tutelabilità oggettiva della loro pretesa e nella ritenuta sussistenza del dolo estorsivo che ha reso inconfingurabili i diversi delitti di cui agli artt. 605 e 393 cod. pen.
Il motivo è ulteriormente ribadito nelle “brevi note” difensive depositate in udienza.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di cui all’art. 630 cod. pen., in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo la Corte erroneamente ritenuto che le somme conferite dai fratelli COGNOME ai torinesi NOME NOME NOME, fossero irripetibili trattandosi di negozio contrario al buon costume ex art. 2035 cod. civ.
Tale ricostruzione sarebbe erronea perché fondata su una lettura unitaria dei due diversi meccanismi negoziali: quello dello scambio di denaro “in nero” e quello dello scambio – imbroglio integrativo della truffai che invece andavano tenuti distinti con la conseguenza che, rispetto alla truffa subita dai ricorrenti, non sarebbe applicabile l’art. 2035 cod. civ.
La pretesa avanzata dagli imputati doveva infatti essere giudicata legittima, azionabile in giudizio e giuridicamente fondata avendo essi agito al solo scopo di recuperare quanto a loro illecitamente sottratto.
A sostegno della loro tesi i ricorrenti richiamano giurisprudenza di questa Corte
di legittimità che ammette la tutela del truffato in re illicita, sul presupposto che anche ove il truffato abbia agito per causa immorale delittuosa o altrimenti illecita, non vengono meno l’ingiustizia del profitto e l’altruità del danno, nè l’esigenza di salvaguardia del patrimonio e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali che costituisce l’oggettività giuridica della truffa.
La Corte di appello sarebbe incorsa nell’ennesima palese contraddizione laddove, a pag. 19 della sentenza, ha ritenuto non tutelabile la pretesa restitutoria dei COGNOME, per la antieconomicità dell’operazione di scambio posta in essere dai torinesi, circostanza invero smentita dal fatto che per i torinesi l’operazione si era rivelata massimamente vantaggiosa.
2.4. Con il quarto motivo contestano la mancata applicazione del comma 4 dell’art. 630, cod. pen.
2.5. Con il successivo motivo si deducono violazione di legge ( artt. 521 – 522 cod. proc. pen. ) e contraddittorietà della motivazione per lesione del principio di correlazione tra accusa e sentenza avuto riguardo, in particolare, alla fase della consegna della somma di denaro che non sarebbe collegata alla liberazione della donna.
2.6.Con il sesto motivo si contesta la mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012. In data 6/5/2024 la difesa ha depositato “note di udienza” con le quali ha ulteriormente ribadito la censura di vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato non avendo la Corte di appello indicato elementi dimostrativi del fine di profitto degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va detto che, con riferimento alla posizione di COGNOME NOME, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per intervenuta morte
dell’imputato (come attestato dal certificato prodotto in atti).
Quanto a COGNOME NOME e COGNOME NOME, il ricorso va rigettato per essere i motivi proposti complessivamente infondati.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti reiterano l’eccezione di inutilizzabilità dell intercettazioni per carenza di motivazione dei decreti autorizzativi proposta in primo grado e in grado di appello, ed ivi superata con considerazioni critiche giuridicamente corrette.
L’argomentazione spesa dai giudici di merito in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni perché si è ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari che le
aveva autorizzate, aveva motivato per relationem e cioè con una tecnica argomentativa che questa Corte ha già avuto modo di ritenere esente da vizi, è condivisibile. Come osservato a pag. 4 della sentenza impugnata, il giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato le intercettazioni facendo riferimento, ai fini motivazionali, alla informativa del GICO del 25/3/2009, all’uso delle sei utenze da parte degli indagati, tutte analiticamente indicate, a precedenti conversazioni ed alla richiesta del pubblico ministero, con ciò dando concreta dimostrazione di avere esaminato il materiale investigativo in maniera critica ai fini dell’adozione del provvedimento autorizzativo.
Va ricordato infatti che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione “per relationem” dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d’averle prese in esame e fatte proprie, l'”iter” cognitivo e valutativo seguito per giustificare l’adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez.5, n. 24661 del 11/12/2013, Rv. 259867; Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, Rv. 270758).
Tanto premesso non appare un fuor d’opera ritenere, come ha fatto la Corte di merito, che l’ultima parte della motivazione seppure incongruente rispetto al tema di indagine, fosse irrilevante perché trattasi, all’evidenza, di un refuso che, come tale, non inficia la motivazione precedente.
2.2. Il motivo è generico e manifestamente infondato anche per ciò che concerne l’aspetto della presunta carenza di motivazione dei decreti di autorizzazione emessi avendo riguardo ai “sufficienti indizi” come previsto dall’art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 per i reati di criminalità organizzata poiché, come ammesso dalla difesa, la giurisprudenza di legittimità aveva già ritenuto, ancor prima delle Sez. Unite Scurato del 2016 ( Rv. 266906) che i reati aggravati dall’art. 7 ( nel caso in esame era stato ipotizzato il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso), rientrassero nel novero dei reati di criminalità organizzata, in quanto ricompresi nella previsione codicistica di cui all’art. 51, co. 3 bis, cod. proc. pen, (Sez. 6, n. 28602 del 19/3/2913; Rv. 256648; Sez. 5, n. 46221 del 20/10/2003, Rv. 227481; Sez. 6, n. 1972 del 16/5/1997, Rv. 210045).
3. I motivi secondo e terzo vanno esaminati congiuntamente perché connessi.
Essi affrontano il punto nodale della vicenda e cioè la configurabilità del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in presenza di elementi che, a dire della difesa, giustificherebbero la derubricazione del reato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in concorso con il sequestro di persona semplice.
Invero, i ricorrenti, sotto le mentite spoglie dei vizi di legittimità, tentano sollecitare alla Corte di cassazione una diversa ed a sé favorevole lettura del materiale probatorio (dichiarazioni della persona offesa e intercettazioni), univocamente interpretato in entrambi i gradi di giudizio.
Non va dimenticato che, nel caso specie, ci si trova di fronte ad una conforme affermazione di responsabilità e, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, che il collegio condivide, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,Rv. 269217).
Tanto premesso, nel caso in esame, rileva il collegio che l’affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti per il delitto di cui all’art. 630 cod. pen., poggia sull intercettazioni e sulle dichiarazioni della persona offesa NOME il cui giudizio di attendibilità non è scalfito dai rilievi difensivi.
3.1. Non è fondato il motivo con il quale si eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste perché rese da chi, sin dall’inizio, doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato. La questione è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità ed è quindi indeducibile, perché richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Rv.269891; Sez. 6, n. 20098 del 19/04/2016, Rv. 267129).
3.2. Non è fondato il rilievo difensivo per cui sarebbe violato l’art. 192, co. 3., cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello adeguatamente vagliato l’attendibilità della NOME, rivestendo la stessa la qualità di coimputata.
La Corte di appello ha decisamente escluso che la donna potesse avere concorso con i torinesi nella realizzazione della truffa ed ha motivato sulla sua qualità di persona offesa, soggetto alle cui dichiarazioni, come è noto, non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., essendo le stesse idonee, da sole, a fondare l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214);
3.3. Non è fondato il rilievo difensivo per cui la Corte di appello avrebbe invertito la qualità soggettiva della NOME da coimputata, a persona offesa (con ciò
violando il contraddittorio) posto che, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione riportata a pag. 22 della sentenza impugnata in cui si richiamano ponderatamente le argomentazioni del primo giudice, la Corte ha affermato che non risultavano elementi dai quali desumere che donna fosse d’accordo con i truffatori ( cfr. pag. 51 e segg. della sentenza di primo grado) ed a pag. 6 della sentenza impugnata, ha pertinentemente richiamato le dichiarazioni del teste COGNOME il quale non ha confermato la partecipazione della donna alla truffa, come preteso dai ricorrenti, ma solo l’iniziativa intrapresa per lo scambio di valuta. Tale aspetto è stato approfondito dalla Corte di merito che ha escluso la partecipazione della NOME alla truffa, valorizzando la peculiare circostanza che la donna decise di tornare da Torino con l’auto dei COGNOME, esponendosi così, nel caso fosse stata d’accordo, al gravissimo rischio di essere presente al momento della scoperta della truffa (pag. 16 della sentenza impugnata).
3.4. Nemmeno è illogico, come assume la difesa, ritenere la teste inattendibile per ciò che concerne porzione di racconto riguardante sua partecipazione alla operazione di scambio, circostanza che, ha spiegato la Corte di appello, è stata da lei negata nel tentativo vano di rimanere fuori dalla vicenda e che è stata dimostrata dalle dichiarazioni del teste COGNOME e dalle intercettazioni, e attendibile la teste per ciò che concerne la successiva e distinta fase del sequestro di persona a scopo di estorsione. A tal proposito, pertinentemente, il giudice del merito ha richiamato il principio di diritto condiviso dal collegio, secondo il quale è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa quando queste siano riferibili, ad una molteplicità e diversità di episodi succedutesi nel tempo, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un’interferenza fattuale e logica tra le parti del discorso. Invero, in tema di prova testimoniale trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prove ( Sez. 2, n. 10193 del 13/02/2024, Rv. 286139; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, Rv. 273530).
Nel caso in esame la teste NOME è stata ritenuta sì intermediaria e quindi partecipe della operazione di scambio di denaro (euro contro dollari), ma
entrambi i giudici di merito hanno escluso che la stessa fosse a conoscenza dell’operazione truffaldina architettata dai torinesi, ritenendola vittima della condotta coattiva degli imputati.
3.5. La qualità soggettiva della NOME, soggetto terzo, estraneo alla pretesa azionata, ha portato la Corte di merito ad escludere la derubricazione del reato ai sensi dell’art. 393 cod. pen., in ossequio all’orientamento giurisprudenziale condiviso dal collegio, secondo cui i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all’autorità giudiziaria del pretes diritto cui l’azione del reo era diretta, giacché tale requisito – che il giudice preliminarmente chiamato a verificare – deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, Rv. 268764; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Rv. 267123; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017).
Nel caso di specie, a prescindere dalla applicazione più o meno ampia che si voglia attribuire al principio di irripetibilità della prestazione turpe richiamat dalla Corte di appello ed espresso dal brocardo in pari causa turpitudinis melíor est condicio possidentis, la pretesa restitutoria dei ricorrenti non avrebbe mai potuto essere fatta valere davanti autorità giudiziaria per ottenere l’adempimento coattivo della prestazione così da poter ritenere configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La Corte di appello con motivazione congrua e puntuale, nel richiamare le conversazioni telefoniche e le dichiarazioni del coimputato COGNOME NOME, giudicato separatamente ed esaminato ai sensi dell’alt 210 cod. proc. pen., ha infatti rimarcato che la condotta dei ricorrenti si inseriva in un contesto criminale di particolare rilevanza che, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, si caratterizzava per la disponibilità in capo agli stessi di ingenti somme di denaro contante che circolavano con flussi regolari senza essere tracciati e sulla cui provenienza gli imputati nulla hanno spiegato (cfr. pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata).
In altri termini la sentenza ha argomentato la fondatezza della formulazione accusatoria, evidenziando non certo illogicamente che la illiceità dell’accordo avente ad oggetto la sostituzione di danaro “in nero”, con altro “pulito” escludeva la possibilità per i ricorrenti di ripetere quanto versato ai truffatori.
Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a risolvere il conflitto insorto in ordine alla qualificazione delle condotte di privazione della libertà personale poste in essere quale forma ritorsiva rispetto alla mancata o difettosa esecuzione di
pregressi accordi criminosi, hanno statuito che la condotta consistente nella privazione della libertà di una persona, finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata (Sez. U, n. 962 del 17/12/2003,COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nella fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, infatti, il legislatore incrimina la condotta che consiste nel privare la vittima della libertà personale, rendendola merce di scambio contro un prezzo, come risulta dalla stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e i suo titolo, cioè, appunto, il prezzo della liberazione.
Secondo le Sezioni Unite, la menzione specifica in tale fattispecie incriminatrice del “prezzo della liberazione” ha la funzione di sottrarre all’area di applicabilità dell’art. 630 cod. pen. fatti di sequestro di persona in cui l’ingiusta utilit perseguita non si pone come corrispettivo per la liberazione dell’ostaggio, ma sia richiesta ad altro titolo, come, ad esempio, quando l’agente pretenda un compenso per rendere meno gravosa la condizione del sequestrato.
La “mercificazione della persona umana” e della sua libertà, al fine di conseguire un ingiusto profitto quale prezzo della liberazione, non è, del resto, esclusa dalla corrispondenza di quel prezzo al corrispettivo di una pregressa obbligazione nata da un rapporto illecito.
Anche nelle ipotesi di pregresso rapporto illecito tra vittima ed autore del reato la liberazione del soggetto segregato è, infatti, pur sempre subordinata al pagamento di un prezzo.
Il carattere giusto o ingiusto del profitto deve, peraltro, essere apprezzato non in base alla personale valutazione dell’autore del fatto, ma con riferimento a canoni obbiettivi, che sono quelli legali, a seconda che la legge riconosca o meno protezione alle posizioni giuridiche soggettive ed, pertanto, è la natura stessa del pregresso rapporto a qualificare il profitto come giusto, o ingiusto.
L’estremo dell’ingiusto profitto sussiste, dunque, sia quando il vantaggio ricercato sia il prezzo della liberazione, sia quando il vantaggio derivi da un pregresso rapporto illecito.
In tale ipotesi, infatti, l’agente non ha una pretesa tutelabile dalla legge da far valere; sicché, in realtà, l’utilità non dovuta che il sequestratore persegue rappresenta null’altro che il prezzo della liberazione dell’ostaggio.
A tale orientamento si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità
che ha univocamente ritenuto applicabile la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione alla condotta consistita nella privazione della libertà della vittima di muoversi secondo la propria autonoma scelta, finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale pretesa in esecuzione di una precedente intesa illecitamente intercorsa tra l’autore del fatto e la vittima (Sez. 2, n. 1901 del 20/12/2016, Rv.268770; Sez. 2, n. 20032 del 05/05/2015, Rv. 263536; Sez. 1, n. 14802 del 07/03/2012, Rv. 252263; Sez. 1, n. 17728 del 01/04/2010, Rv. 247071).
Analoghi principi devono essere ritenuti operanti anche nel caso di specie, nel quale, secondo quanto accertato in via di fatto dalle sentenze di primo e secondo grado, gli imputati avevano agito con il fine di tenere con sé la NOME, utilizzandola quale “garanzia per ottenere la restituzione della somma da loro consegnata”.
La privazione della libertà della donna era stata, dunque, intesa a sollecitarla ad adoperarsi per la restituzione della somma di danaro perduta ed allo scopo di ottenere, comunque, subito la dazione di una somma di danaro, successivamente determinata in euro 18.000,00, quale ristoro per la perdita subita.
Corretta si rivela, pertanto, la qualificazione di tale condotta quale sequestro a scopo di estorsione, in quanto anche in tal caso gli imputati hanno strumentalizzato la persona della vittima per il conseguimento di un ingiusto profitto, stabilendo, sul piano finalistico, quel nesso sinallagmatico tra la percezione di una somma di danaro, ancorché quale sorta di parziale ristoro per la sottrazione patita dai truffatori, e la liberazione della parte lesa che le Sezioni Unite di questa Corte pongono a fondamento della applicazione della fattispecie di cui all’art. 630 cod. pen.( Sez. 6, n. 58087 del 13/09/2017, Rv. 271963).
5. Tali considerazioni consentono di superare i rilievi difensivi con cui si contesta la ritenuta sussistenza del dolo per il fatto che i rei non erano animati da fine di profitto (l’argomento è incisivamente sviluppato nelle note di udienza).
Invero, gli imputati, dopo aver privato NOME della libertà di movimento, subordinarono la sua liberazione al pagamento di un prezzo ed è proprio tale loro condotta che dimostra la sussistenza del fine di profitto che si profila in sé ingiusto per la mercificazione della persona volta a lucrare il pagamento di un prezzo per la sua liberazione. La qualificazione giuridica operata nelle sentenze di merito si rivela, dunque, giuridicamente corretta e conforme ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio integralmente condivide.
Il quarto motivo, con cui si contesta la mancata applicazione dell’attenuante speciale di cui al comma 4 dell’art. 630, cod. pen. è generico perché non si confronta con l’articolata motivazione riportata alle pagine 11 e segg. della sentenza impugnata, in cui si spiega che il rilascio della NOME non fu assolutamente incondizionato.
La Corte di secondo grado ha evidenziato che gli imputati, in vista della liberazione della vittima, si erano fatti comunque promettere dall’ostaggio, di attivarsi per risolvere la questione, sebbene il pagamento non fosse stato richiesto direttamente a lei. Non si trattò quindi di un rilascio incondizionato tanto che all’evento del sequestro ed ai fatti successivi, è stato ricollegato il pagamento di euro 18.000,00 (pag. 15 della sentenza impugnata), dovendosi precisare che l’essere intervenuto un accordo tra i RAGIONE_SOCIALE e i torinesi per la liberazione dell’ostaggio, dietro pagamento di una somma di denaro, integra (già) gli estremi del reato contestato ed esclude la configurabilità dell’attenuante speciale. La decisione impugnata mostra di aderire al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen. si consuma indipendentemente dal conseguimento dell’ingiusto profitto del prezzo della liberazione” (Sez. 2, n. 2822 del 15/01/1988, Rv. 177773). Si è, infatti, chiarito che il «prezzo» può essere costituito non solo da denaro o titoli di credito, ma anche da altri beni materiali, possibili oggetti di traditio, ovvero di utilità di alt natura come l’obbligazione verbale di pagare il prezzo dopo la liberazione. Nel caso in esame non è stato ravvisato l’abbandono incondizionato e la rinuncia definitiva a conseguire il risultato economico che gli imputati si erano prefissati di ricavare dal crimine, in quanto la liberazione fu chiaramente condizionata al versamento della somma pattuita.
Con il quinto motivo si deduce violazione di legge ( artt. 521 – 522 cod. proc. pen.) e contraddittorietà della motivazione per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza avuto riguardo, in particolare, alla fase della consegna della somma di denaro.
Il motivo è palesemente infondato e le censure sul punto si atteggiano a mere censure in fatto. Occorre infatti ricordare che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero
confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione ( Sez.3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846).
Nella specie la Corte di merito ha precisato che le differenti circostanze indicate dalla difesa ( momento e luogo della consegna), non hanno determinato alcuna immutatio facti, essendo stato senz’altro confermato il nucleo essenziale della vicenda e cioè il collegamento tra il pagamento del prezzo e la liberazione della NOME.
Il sesto motivo con il quale si contesta la mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012 è inammissibile perché rinunziato.
Alla luce di quanto complessivamente detto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento a COGNOME NOME per essere il reato estinto per morte dell’imputato, mentre i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME vanno rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7/5/2024