Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 822 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 822 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Avola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/01/2022 della Corte di appello di Catania
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta della Procura generale presso la stessa Corte per il riconoscimento della sentenza di condanna irrevocabile emessa dal Tribunale tedesco di Paderborn il 28/07/1998, irrevocabile il 28/07/1999, nei confronti di NOME COGNOME, ai fini della recidiva, dell’applicazione dell’interdizione per ann cinque ed ogni altro effetto penale.
Secondo la Corte di appello, l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73 del 2016 prevedeva già la possibilità di valutare la sentenza straniera ai medesimi effetti senza procedere al suo formale riconoscimento.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 3 d.lgs. n. 73 del 2016, 12 cod. pen., 730 e 731 cod. proc. pen.
Il citato art. 3 non ha implicitamente abrogato le disposizioni degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen., ma ha soltanto una portata integrativa degli istituti dell’ordinamento italiano e deve essere letto congiuntamente agli altri provvedimenti normativi emanati in pari data recanti i nn. 74 e 75.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con l’arresto n. 47414 del 2021, che ha ritenuto ancora necessaria la procedura del riconoscimento agli effetti dell’art. 12 cod. pen.
L’iscrizione nel certificato penale europeo a nome del condannato non potrà mai determinare la applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, neanche applicando la tesi interpretativa della Corte di appello di Catania, posto che il numero 2 del primo comma dell’art. 12 cod. pen. non è richiamato dall’art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2016 numero 73.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Per quanto concerne, preliminarmente i rapporti tra l’istituto del riconoscimento disciplinato dall’art. 730 cod. proc. pen. e il meccanismo di recente introduzione del “mutuo riconoscimento” tra gli Stati dell’Unione europea delle decisioni di condanna, questa Corte ha già evidenziato che, “agli effetti della recidiva (art. 12 n. 1 cod. pen.), le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea hanno rilevanza, nel concorso
dei presupposti di cui all’art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, senza necessità del previo giudizio di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29949 del 16/06/2022, Alesci, Rv. 283614)”.
E’, però, necessario sottolineare che la “presa in considerazione”, della quale parlano la decisone quadro e il relativo decreto legislativo attuativo, non determina automaticamente il riconoscimento della sentenza: i suddetti strumenti normativi statuiscono, infatti, il principio di “equivalenza” tra la precedent condanna emessa da uno Stato dell’Unione europea con quella emessa in ambito nazionale, “per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere”.
3.1. In ordine, poi, al riconoscimento della sentenza tedesca al fine di applicare al condannato le pene accessorie previste dal nostro ordinamento (art. 12, n. 2 cod. pen.), va evidenziato che la richiesta di riconoscimento, come si legge nel ricorso, ha la finalità di applicare ad NOME la pena accessoria dell’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici in relazione alla condanna riportata in Germania alla pena detentiva di anni cinque di reclusione. Quindi, dal riconoscimento si intende far derivare l’applicazione, per “gli stessi fatti” per il quale il predett stato già giudicato e condannato in Germania, di una ulteriore e diversa pena.
Ciò non sembra riconducibile alla decisione-quadro in esame, avente ad oggetto unicamente la presa in considerazione di precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona “per fatti diversi” da quelli per i quali procede l’autorità giudiziaria nazionale. Occorre, quindi, valutare “se il riconoscimento previsto dalla decisione quadro in esame esaurisca le possibilità di presa in considerazione della sentenza di condanna emessa in ambito Unione europea o se residui ancora, come propone il ricorrente, uno spazio per l’applicazione di effetti penali previsti dal nostro ordinamento “per gli stessi fatti” da attuare ex art. 730 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49120 del 2022, COGNOME, non mass.)”.
In ogni caso, anche se si ritenesse di accogliere quest’ultima tesi, va evidenziato che il ricorso non si confronta con il divieto del ne bis in idem operante in ambito comunitario, che riduce la facoltà di riconoscimento ai soli “fatti diversi” e che comunque rileva anche per il riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. di una sentenza emessa da uno Stato membro.
Invero, il riconoscimento della sentenza straniera agli effetti dell’art. 12, n. cod. pen., imponendo al condannato una ulteriore pena per lo stesso fatto per il quale è stato già giudicato in Germania, verrebbe a porsi in contrasto con l’art. 50
della Carta dei diritti fondamentali e con l’art. 54 della Convenzione di Schengen che tutela l’individuo contro la prospettiva dell’inflizione di una seconda pena e ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto.
Non viene infatti indicata dal la «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta» che non darebbe luogo alla violazione del ne bis in idem in presenza di diversi procedimenti punitivi. Una violazione del diritto convenzionale sopra richiamato potrebbe verificarsi nel caso in cui difetti, in concreto, una sufficiente connessione cronologica tra i procedimenti: requisito, quest’ultimo, funzionale a tutelare la persona contro una ingiustificatamente protratta situazione di incertezza circa la propria sorte. Nella specie, è sufficiente osservare che la sentenza di condanna tedesca che il ricorrente intende riconoscere è divenuta definitiva nel lontano 1999.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 27 ottobre 2022
Il Presidente