Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 285 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Nigeria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio con riguardo al trattament sanzionatorio; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che insisteva l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbrevia (condizionato alla acquisizione dei filmati registrati dalle telecamere del locale ne del quale erano stati consumati i delitti contestati), confermava la condanna di COGNOME per i reati di tentato furto e tentata rapina aggravata.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva
2.1. violazione di legge (art. 144 cod. proc. pen.): la querela della persona of nazionalità scozzese era stata tradotta in lingua inglese dall’ufficiale di polizia g
che aveva raccolto la denuncia; costui, qualora fosse chiamato a testimoniare non avre potuto COGNOME riferire sulle dichiarazioni raccolte. L’interprete verserebbe pertanto condizione di incompatibilità COGNOME che si riverbererebbe sulla utilizzabilità della querela; allegava, inoltre, che la/modalità di traduzione della querela (scritta in ital tradotta) inficerebbe la credibilità dei suoi contenuti;
2.2. violazione di legge (artt. 56, 624, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in alla conferma della responsabilità, decisa senza che la Corte di appello visi integralmente i filmati, che sarebbero decisivi per smentire la versione della p offesa;
2.3. violazione di legge (art. 133, art. 62, n. 4) cod. pen.) e vizio di motiva ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva che (a) sarebbero determinati in modo eccessivo sia la pena base, che l’aumento per la continuazione; che sarebbero illegittimi anche il riconoscimento delle aggravanti e la mancata concess dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4) cod. pen.; (c) che avrebbe dovut considerata la possibilità di ridurre la pena per lieve entità del fatto, in ossequi previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1.Si deduce l’inutilizzabilità della querela perché raccolta dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria che la ha tradotta in inglese, lingua nota al querelante.
L’art. 144 cod. proc. pen. prescrive che non può svolgere la funzione dell’interpr persona che (a) ha una incompatibilità a testimoniare ai sensi dell’art. 197 cod. pro (b) ha facoltà di astenersi dal testimoniare ai sensi dell’art. 199 cod. proc. chiamata a prestare l’ufficio di testimone o di perito, (d) è stato nominato con tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
Tanto premesso, il collegio osserva che l’ufficiale di polizia giudiziaria che sv indagini – e che raccoglie la querela – può essere assunto come testimone, dato che ha alcuna incompatibilità con tale ufficio, sebbene egli, nel caso in cui fosse chi riferire sullo sviluppo delle investigazioni, non possa riferire sulle dichiarazioni verbalizzate nel corso delle indagini come prescritto dall’art. 195, comma 4 cod. pro
Dunque: l’ufficiale di polizia giudiziaria che raccoglie la querela non versa in situazione di incompatibilità con l’ufficio di testimone, né ha “facoltà” dì astener testimoniare ai sensi dell’art. 199 cod. proc. pen., il che esclude che, sotto tale stesso sia incompatibile con la funzione di interprete.
Peraltro quando ha effettuato la traduzione l’ufficiale che ha raccolto la q non era stato chiamato a svolgere la funzione di testimone, dunque non versava nean sotto tale profilo in una situazione di incompatibilità.
Conferma l’insussistenza dell’incompatibilità la condivisa giurisprudenza secondo può assumere l’ufficio di testimone la persona che abbia svolto l’attività di interp essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall’art. 197 cod. proc e non potendosi applicare, per analogia, stante il carattere eccezionale delle norm limitano la capacità a testimoniare, il disposto di cui all’art. 144, comma primo, stesso codice, nel quale si prevede soltanto l’ipotesi “inversa” dell’incompatib testimone a prestare ufficio di interprete (Sez. 5, n. 4561 del 24/10/2023, dep. 20 M., Rv. 286314 – 01).
1.2. In sintesi, deve essere affermato che chi è chiamato a svolgere la funzio testimone, perché indicato nella lista ex art. 498 cod. proc. pen. non può – dopo il suo inserimento nella lista testi – svolgere la funzione di interprete; diversamente ch la funzione di interprete non matura alcuna incompatibilità con l’ufficio di testimone
1.3.Quanto alle contestazioni relative alle modalità di traduzione della que che sarebbe stata scritta in italiano e, solo successivamente sarebbe stata tra inglese – il collegio rileva che la questione risulta proposta per la prima Cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva, e violazione dell’ar comma 3, cod. pen.; a ciò si aggiunge che non è stata indicata la rilevanza de delle dichiarazioni delle quali si contesta la credibilità.
La doglianza, pertanto, non supera la soglia di ammissibilità sia perché intr tardivamente censure che richiedono una valutazione di merito, sia perché il conte della querela non ha un carattere decisivo, dato che la conferma della responsab risulta fondata su una provvista probatoria multiforme e composta, oltre che querela, anche dai filmati, dai fotogrammi e dalle dichiarazioni di un testimone ocula (pag. 3 della sentenza impugnata).
2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibil
Il ricorrente deduce che non sono stati visionati i filmati, la cui acquisizione co la “condizione” del giudizio abbreviato; i filmati sarebbero decisivi perché smentirebb ricostruzione della condotta effettuata dai giudici di merito.
Invero con tale motivo il ricorrente contesta, in modo assertivo, quanto ritenuto Corte di appello, senza confrontarsi con il decisivo passaggio della sentenza impug in cui si afferma che i fotogrammi risultavano «anche più chiari» del filmato (pag. 4) comparazione, contrariamente a quanto dedotto, non può che fondarsi sulla visione filmati, negata apoditticamente dal ricorrente.
3.11 terzo motivo è fondato nei termini che si indicheranno di seguito.
3.1. La Corte di appello, nel ritenere che le circostanze attenuanti generiche state concesse bilanciandole in equivalenza con le contestate aggravanti aveva rit che, all’esito del bilanciamento, la pena base della reclusione dovesse essere deter nel “minimo”, indicando tale minimo in anni “sei” invece che in anni “cinque”, che, inv costituisce il minimo edittale previsto per la rapina non aggravata.
Si tratta di un errore emendabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 619, cod. proc. pen., dato che la sua correzione non richiede l’esercizio di alcun discrezionale.
La pena detentiva deve essere, pertanto, così determinata:
pena base: anni cinque di reclusione,
ridotta per il tentativo: anni due e mesi sei di reclusione (applicando la diminuzione – la metà – scelta dai giudici di mento),
aumentata la continuazione: anni tre di reclusione
ridotta per il rito: anni due di reclusione.
3.2. Le contestazioni in ordine al riconoscimento delle aggravanti sono infondate quanto la Corte di appello ha confermato la scelta del tribunale, rilevando la prese del ricorso alla destrezza, che della consumazione del fatto in più persone riunit motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alc censura in questa sede.
3.2. L’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4) era stata richiesta con l’atto in modo generico, facendo riferimento all’assenza di danno.
Tale genericità della contestazione ha generato l’inammissibilità della questione in grado di appello, legittimando il silenzio della sentenza impugnata sul sommariamente devoluto.
In materia si ribadisce che il difetto di motivazione della sentenza di appello in a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare og di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissi originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia concreto tale sanzione (tra le altre: Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Bott 262700). Si osserva comunque che la Corte di merito ha rilevato la particolare inte del dolo – desumibile dalla reiterazione della violenza -» effettuato una valutazio osta al riconoscimento della attenuante, che, pertanto può ritenersi implicita rigettata.
3.4. Quanto alla sussistenza delle condizioni per concedere la diminuente introd dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 86 del 2024, si osserva quanto segue
3.4.1. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminat
è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mez modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l’esigenza dell’attenuant questione – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’art primo comma, numero 3), cod. pen. – trova fondamento costituzionale anche nei princi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa» dato trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il prin di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «”l’individualizzazione” pena, in modo da tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da r «quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva se dall’art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022)». I giudici della Consulta hanno an affermato che «il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo dive patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento c “principio di proporzione” fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed dall’altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990)». E che, pertan presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilit il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sott «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante e il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto re lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o ci dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la viol ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2 § 8.3.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si tratta di un intervento funzionale a consentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenuto conto che per le a “minime”, la forbice edittale prevista dal legislatore è stata ritenuta sproporzi irragionevole; dunque, contraria alle indicazioni contenute nell’art. 27 della Fondamentale.
3.4.2. Tale pronuncia, se sopravvenuta alla sentenza di condanna in grado di appe può legittimare la richiesta di annullamento della condanna inflitta in secondo sempre che, con il ricorso, si indichino specifici argomenti a sostegno di un rin vaglio, nel merito, della capacità dimostrativa delle prove, diretti (a) alla veri sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità della condott all’applicazione in concreto della diminuzione (che è discrezionale in quanto poss “fino ad un terzo”), ove tali condizioni siano in concreto considerate sussistenti.
3.4.3.Nel caso in esame la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 628 cod è intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, che risale febbraio 2024.
Dunque, il ricorrente, in astratto, aveva il diritto di invocare l’annullament sentenza di condanna per ottenere la valutazione della sussistenza delle condizion applicare la diminuente introdotta dalla Corte costituzionale (la rilevazione delle con che legittimano la necessità di valutare, nel merito, la sussistenza delle condizi riconoscere l’attenuante è possibile anche ex officio: Sez. 2, n. 19938 del 15/05/2024, Ghbar Sine, Rv. 286432).
Tuttavia, in concreto, tale diritto è stato esercitato invocando il riconosciment levità del danno, senza confrontarsi con la parte della motivazione che ha, in tratteggiato una condotta di allarmante gravità, caratterizzata dalla reiterazione i brevi della violenza, consumata in più persone riunite, e, dunque, da una elevata int del dolo (pag. 6 della sentenza impugnata).
La sentenza impugnata deve, dunque, essere senza rinvio limitatamente alla misur della pena detentiva che si determina in anni due di reclusione. Nel resto il ricor essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pe detentiva che determina in anni due di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il giorno 4 dicembre 2024.