Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16101 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza predibattimentale emessa in data 16 maggio 2023 dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per essere il reato estinto per prescrizione, riformando la pronuncia del Tribunale di Verona del 10 gennaio 2022, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME in relazione al reato previsto dagli artt. 110 e 491 cod. pen, per avere formato un falso testamento olografo a firma di COGNOME NOME, con la quale l’imputata veniva nominata erede universale.
Avverso detta sentenza l’imputata propone, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando un unico e articolato motivo,
enunciato di seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 469 e 129 cod. proc. pen. e conseguente nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che la sentenza veniva emessa in sede dibattimentale e, pur essendovi stata una interlocuzione fra la Corte di appello e il difensore, tesa a verificare la volontà di acconsentire alla definizione predibattimentale, a seguito della risposta del difensore, che allegava la rinuncia alla prescrizione da parte della propria assistita, la Corte travisava la dichiarazione, ritenendola adesiva alla definizione predibattimentale.
Il ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per la celebrazione del giudizio.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l 127 del 2020 – con le quali ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per l’ulteriore corso.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento orale delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nel giudizio d’appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Non di meno, osservavano le Sezioni Unite, nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata “de plano” in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza d condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa / estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza,
sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Ianelli, Rv. 269809 – 01).
3. Tuttavia, con la sentenza n. 111 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quando interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato: «il bilanciamento tra l’interesse dell’imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. :1.29, comma 2, cod. proc. pen. e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità , non appare rispettoso dell’art. 2 secondo comma, e dell’art. 111, secondo comma, Cost., stando all’elaborazione costituzionale del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio».
In particolare, la Consulta rilevava che l’interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento per intervenuta prescrizione emessa de plano non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., poiché una sentenza di tal fatta, emessa senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, si pone al di fuori di un “giusto processo” ex art. 111 Cost. Invero, come già precisato nella sentenza n. 317 del 2009, «il diritto di difesa ed il principio d ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo, quale delineato proprio dall’art. 111 Cost. In tale sentenza si è affermato che «na diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all’interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall’altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata».
Il Giudice delle leggi osservava anche che la sentenza predibattimentale in appello, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più
recuperabile nel giudizio di legittimità, essendo la cognizione della Corte di cassazione fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente l’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza di proscioglimento per prescrizione adottata de plano dal giudice di seconde cure al fine di vedere rispettato dinanzi al giudice dell’appello il proprio diritto al contraddittorio sull’eventuale sussistenza dei presupposti per una pronuncia più favorevole nel merito (in tal senso, Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811).
Nel caso in esame, in vero, un contraddittorio cartolare era stato attivato ma poi disatteso dalla Corte territoriale. Difatti l’imputata, a mezzo del difensore, depositava la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, lo stesso giorno della ricezione della comunicazione della Corte di appello, dimostrando così l’interesse alla trattazione in contraddittorio del giudizio di appello per giungere a una pronuncia assolutoria nel merito.
La rinuncia viene correttamente formulata personalmente dall’imputata, autentica dal difensore.
Ne Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l’ulteriore corso.
P.Q.M1.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Venezia per il giudizio.
Così deciso in Roma, 16/01/2024
Il Consigliere estensore