Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26707 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26707 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
– Presidente –
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Bangladesh il 21/12/1987
avverso la sentenza del 09/09/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata del 16 maggio 2023, che aveva
condannato l’imputato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 348 cod. pen.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, denunciando i
motivi di
annullamento, di
seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Sent. n. sez. 662/25
UP – 09/05/2025
R.G.N. 5226/2025
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 178, comma 1, lett.
c
) cod. proc.
pen.
Il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME aveva proposto il 28 luglio 2023
l’appello e contestualmente depositato l’atto di nomina con la quale era revocata la precedente nomina.
Peraltro, il difensore di fiducia non riceveva né l’avviso per la fissazione dell’udienza di appello né la requisitoria del Procuratore generale né l’avviso di
deposito ex
art. 548, comma 2 cod. proc. pen.
E’ evidente la violazione del diritto di difesa con conseguente nullità della sentenza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato
conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall’esame degli atti, alla quale questa Corte può accedere, stante il vizio dedotto, risulta che effettivamente l’imputato aveva nominato con la proposizione
dell’appello un nuovo difensore, revocando le precedenti nomine; che tuttavia la
Corte di appello disponeva la notifica della citazione per il giudizio di appello al solo precedente difensore; che nessuna altra comunicazione veniva ricevuta dal
nuovo difensore, che non partecipava al giudizio di appello.
Va rammentato che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità
assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c
) e 179, comma 1 cod. proc.
pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un
sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (In motivazione, la
Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda
irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6,
comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo). (Sez. U, n.
24630 del 26/03/2015, NOME Rv. 263598 – 01).
Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata per la celebrazione di un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 09/05/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME