Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10018 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10018 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PARTINICO il 04/01/1984 COGNOME nato a NOVARA il 02/04/1971
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME del foro di Novara, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso presentato nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME del foro di Torino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 aprile 2024, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 26 maggio 2022 dal Tribunale di Novara, in composizione monocratica, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati riconosciuti responsabili del delitto tentato di furto, per avere cercato di impossessarsi di 4 bottiglie di vino, prelevandole dagli scaffali del supermercato Esselunga, nascondendole nella borsa della COGNOME
Esclusa la contestata aggravante, applicate ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, in misura equivalente alla recidiva contestata a NOME COGNOME quest’ultimo è stato condannato alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 90,00 di multa, e NOME COGNOME alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 60,00 di multa.
La Corte d’appello, inoltre, ha provveduto a correggere l’errore materiale relativo al dispositivo riportato in calce alla sentenza, poiché difforme da quello letto in udienza.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si deduce violazione della legge processuale penale e vizio della motivazione.
Osserva la ricorrente che la Corte territoriale, nel respingere il motivo riguardante la nullità della sentenza di primo grado, è incorsa nella violazione dell’art. 546 cod. proc. pen..
Si è in presenza, infatti, di un dispositivo incompleto (in cui difettano la data e gli articoli applicati per i reati contestati), tale da non consentire di individuare quale sia il comando imperativo.
Anche la motivazione è incompleta, poiché in gran parte si riferisce ad altro procedimento, ed è quindi priva dei requisiti di cui a!l’art. 125, con -mia 3, cod. proc. pen..
Deve pertanto ritenersi una ipotesi di assoluta mancanza del dispositivo tale da determinare l’inesistenza della decisione a suo tempo appellata.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione anche NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione della legge processuale, con ragioni comuni a quelle già viste per il ricorso proposto dalla COGNOME.
3 a/
3.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione (poiché mancante) sia in relazione alla penale responsabilità del ricorrente, sia in relazione alla causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen., sia in relazione all’attenuante di cui all’articolo 62, n. 4, cod. pen.
3.3. Con motivi nuovi si sviluppano le doglianze del ricorso e si denuncia la nullità del provvedimento di correzione, poiché assunto senza fissazione dell’apposita udienza camerale.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e, pertanto, debbono essere rigettati.
1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premette che la Corte territoriale ha preso atto della difformità del dispositivo in calce alla sentenza appellata rispetto a quello letto in udienza, nonché della presenza di parti della sentenza non riferibili agli odierni ricorrenti.
Quindi, quanto al primo profilo, la Corte di appello ha proceduto alla correzione dell’errore materiale, cosa che in concreto ha comportato l’irrogazione, per entrambe i ricorrenti, di una pena più contenuta.
Quanto al secondo profilo, ha escluso che in tal caso fosse ipotizzabile la nullità della sentenza, tale da comportare la restituzione degli atti al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 604 cod. proc. pen.; conseguentemente, ha provveduto ad integrare la motivazione.
Venendo alle singole doglianze, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, essendo infondato l’unico motivo, peraltro comune al COGNOME.
Il GLYPH Collegio intende innanzitutto ribadire il GLYPH principio, GLYPH pacifico GLYPH nella giurisprudenza di legittimità, della prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto a quello inerente alla sentenza intesa come documento: il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo scritto in calce alla motivazione non determina infatti alcuna nullità, prevalendo il dispositivo della sentenza letto in udienza, che, ove contenga statuizioni incomplete (come sostiene la ricorrente), può essere anche integrato, come accaduto nella specie (Sez. 3, n. 38792 del 17/05/2024, Zhu, non mass.; Sez. 3, n. 29079 del 11/04/2024, COGNOME Rv. 286636 – 01; Sez. 1, n. 19765 del 01/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286398
– 01; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, COGNOME, Rv. 242258 – 01; Sez. 4, n. 10588 del 14/02/2006, Ritrovato, Rv. 233539 – 01).
Anche l’erroneo riferimento,/ contenuto nel dispositivo in calce alla motivazione, alla data del 24 marzo 2022, non determina alcuna nullità, potendosi con certezza affermare che la deliberazione è avvenuta il 26 maggio 2022, per come emerge dallo stesso testo della sentenza appellata (pp. 1, 2 e 3); si tratta, quindi, di un errore emendabile.
La ricorrente sul punto non si confronta con il pacifico orientamento di legittimità secondo cui la mancanza o l’evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (Sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017, dep. 2018, G., Rv. 273196 – 01; Sez. 4, n. 26387 del 07/05/2009, Giunta, Rv. 244402 – 01).
Quanto alla mancanza, anche assoluta, di motivéizione della sentenza, la Corte di cassazione, anche nella sua più autorevole composizione, ha escluso che rientri tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto che contraddistinguono il giudizio di secondo grado (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 – 01, con la precisazione che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa; Sez. 3, n. 9695 del 09/01/2024, COGNOME Rv. 286029 01, relativamente alla mancata specificazione del calcolo effettuato per la determinazione della pena; Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, clep. 2023, COGNOME Rv. 284165 – 01, relativamente all’omessa motivazione sulle esigenze cautelari; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, COGNOME, Rv. 276831 – 01, relativamente ad una sentenza priva di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato per il reato associativo; Sez. 6, n. 26075 del 8/6/2011, B., Rv. 250513, in un caso di omessa redazione della motivazione della sentenza e di pronuncia del solo dispositivo). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In tali casi, quindi, il giudice d’appello non può limitarsi ad annullare con rinvio la sentenza resa dalTribunale che sia afflitta da un errore di motivazione o da una mancanza di motivazione, anche radicale.
D’altra parte, deve escludersi che la sentenza possa essere ritenuta inesistente, come invece accade nei casi in cui l’atto sia affetto da vizi talmente gravi da fargli perdere i suoi requisiti “geneticamente” propri (tipici casi sono quelli della sentenza emanata da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori d esso (così Sez.
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U, n. 3287, R., cit.; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 273636; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 271735 – 01; Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013, Sicignano, Rv. 255888).
A diverse conclusioni non può condurre la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito, che non ha copertura costituzionale e che, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre le questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte (Sez. 5, n. 341 del 18/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282381 – 01, che ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del l’art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado).
Pertanto, la Corte di appello di Torino, cui erano stati devoluti anche motivi di merito (sul trattamento sanzionatorio, dalla Di Maio; anche sulla responsabilità, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE), si è correttamente fatta carico di colmare le lacune della sentenza di primo grado avuto riguardo non già ad una mancanza assoluta di motivazione, come sostiene la ricorrente, bensì ad un deficit limitato alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla determinazione della pena, pur dopo aver ricostruito l’accaduto (pp. 3 – 5), vagliato le ricostruzioni alternative proposte dagli imputati (pp. 5 e 6), ed affermato la loro responsabilità per il reato di cui alla imputazione (p. 3).
Non sfugge quindi la differenza rispetto alle ipotesi in cui è assolutamente impossibile riferire la motivazione all’imputato condannato (ipotesi esaminate da Sez. 3, n. 34943 del 15/10/2020, COGNOME, Rv. 280443 – 01 e Sez. 5, n. 21795 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 269926 – 01, che in motivazione p. 3 sottolinea anche il solo apparente contrasto con l’orientamento che qui si condivide, confermando invece come sia affetta da nullità, e non da inesistenza, la sentenza la cui intestazione individua correttamente l’imputato e la contestazione, ma la cui motivazione, pur graficamente presente, contiene riferimenti a vicende processuali e a protagonisti diversi da quelli oggetto del processo).
Per quanto detto finora, infine, non può certo sostenersi, come fanno i ricorrenti (pp. 4 e 5 ricorso COGNOME), che la Corte sabauda abbia integrato la motivazione ricorrendo alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., così privandoli di un grado di giudizio: procedura che, invece, ha riguardato soltanto la rettifica del dispositivo steso in calce alla motivazione.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
3.1. Quanto al primo motivo, è infondato per le ragioni già viste esaminando le analoghe censure contenute nel ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
3.2. Il secondo motivo, nella parte in cui si duole della ritenuta responsabilità per il reato di furto, è aspecifico.
Il motivo, infatti, si sottrae ad ogni confronto con la motivazione offerta dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato che il Biolchini, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza, fu riconosciuto come colui che aveva prelevato, unitamente alla moglie NOME COGNOME, le bottiglie di Barolo dagli scaffali (pp. 3 e ss. sentenza del Tribunale; p. 4 e 5 sentenza ricorsa); da tali elementi hanno desunto l’inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di esame, con una valutazione esente dai vizi censurabili in questa sede.
Peraltro, il ricorrente, pur lamentando apparentemente un travisamento della prova (p. 8 ricorso), sollecita in realtà una diversa ricostruzione degli accadimenti.
D’altra parte, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione ., dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 1, n. 12496 del 21/9/1999, COGNOME ed altri, Rv. 214567).
Quanto, invece, alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere possibile che il rigetto della richiesta possa fondarsi su una motivazione implicita, ovvero risultante dalla struttura argomentativa della decisione impugnata (Sez. 4, n. 5396 dei 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 – 01; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635 – 02; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 270033 – 01).
Nel caso di specie, in effetti, dal corpo delle decisioni di merito, senza che sul punto il ricorrente affermi alcunché, emerge non solo la non esiguità del danno (il solo valore delle bottiglie di vino è pari a 320 euro) ma anche la esistenza di “numerosi precedenti penali anche specifici”.
Il richiamo al valore, non certo trascurabile, della merce sottratta, consente altresì di ritenere che, seppur implicitamente, la Corte abbia escluso che il ricorrente fosse meritevole dell’invocata attenuante, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la concessione della
circostanza GLYPH attenuante GLYPH del GLYPH danno GLYPH di GLYPH speciale GLYPH tenuità, GLYPH presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01).
3.3. Infine, con i motivi aggiunti il ricorrente si duole del fatto che la correzione dell’errore materiale non è stata preceduta dalla fissazione della camera di consiglio: tuttavia, al ricorrente è inibito dedurre con i motivi nuovi una (ritenuta) violazione di legge non dedotta nel ricorso originario, fermo restando che per effetto della correzione la pena irrogata risulta sensibilmente inferiore (cfr., nel senso anche in tali casi trova applicazione l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, COGNOME non mass. sul punto).
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024
Il C on igliere estensore
Il Pres/dente