Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15652 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Palermo a il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla continuazione, con rideterminazione della pena, per NOME COGNOME nonché l’annullamento con rinvio limitatamente alle circostanze attenuanti e il rigetto nel resto per NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per le parti civili RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO rispettivamente in difesa di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo, pronunciatasi come giudice del rinvio a seguito di annullamento della sentenza da parte di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 35946 del 24/06/2022, COGNOME, non mass.), riformava parzialmente la sentenza emessa il 09/03/2021 nei termini che seguono.
Assolveva NOME COGNOME da un episodio di rapina aggravata (artt. 628, commi 1 e 3, cod. pen.; art. 7 d.l. 13/05/1991, n. 152; oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) (capo bl) per non aver commesso il fatto. Quindi, esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 cit. e riconosciuta la circostanza attenuante di cu all’art 62, n. 4 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva, rideterminava la pena irrogata all’imputato per altra rapina (artt. 628) (capo al) in tre anni e se mesi di reclusione, nonché 1.300 euro di multa.
Nel confermare la responsabilità di NOME COGNOME per i delitti di estorsione (artt. 629; art. 7 d.l. 13/05/1991, n. 152) (capo gl) e di rapina (art 328, comma 1; art. 7 d.l. n. 152 del 1991 cit.) (capo p), escludeva l’aggravante dell’odio razziale di cui all’attuale art. 604-ter cod. pen. e riducev conseguentemente la pena a tre anni e sei mesi di reclusione, nonché 1.300 euro di multa.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi.
2.1. Violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla rapina di cui al capo al).
La contestazione della rapina di cui al capo al) riguardava originariamente l’«essersi il NOME impossessato in più occasioni di alcuni articoli di bigiotteria sottraendoli al negozio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con l’uso dell’intimidazione con le modalità previste all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, essendo stata la persona offesa, nei giorni precedenti, minacciata più volte di violenze gravi in suo danno e di mali ingiusti se non avesse pagato il pizzo ai fratelli COGNOME e a tutti coloro che “comandavano” a Ballarò e, dunque, giungendo nel negozio certo della sottomissione psicologica del NOME e del fatto che non avrebbe osato chiedere il prezzo di acquisto».
In secondo grado i Giudici escludevano l’aggravante mafiosa, confermando tuttavia la condanna.
Quindi, COGNOME proponeva ricorso contro la sentenza di appello, evidenziando le contraddizioni in cui era incorsa la persona offesa.
Il RAGIONE_SOCIALE, infatti, in data 13/04/2016, dinanzi alla Polizia giudiziaria, aveva affermato, che l’imputato era entrato un paio di volte nel suo negozio e che non aveva pagato degli orecchini, senza che la persona offesa avesse avuto il coraggio di chiedere il compenso, poiché sapeva che COGNOME faceva parte del RAGIONE_SOCIALE dei fratelli COGNOME; aveva inoltre affermato di aver, in precedenza, ricevuto un pugno dal COGNOME senza motivo.
Dinanzi al Tribunale negava invece di aver dichiarato alla Polizia di aver ricevuto il pugno e affermava di aver avuto una sola volta uno schiaffo dal NOME in risposta alla richiesta di pagare un orecchino.
I Giudici di secondo grado – come, prima di loro, quelli di primo grado riconoscevano tali contraddizioni, addebitandole peraltro alla difficoltà di NOME di comprendere e parlare bene la lingua italiana, nonostante la contraria attestazione degli agenti verbalizzanti, in sede di sommarie informazioni testimoniali.
Aggiungevano però che tali contraddizioni non decostruivano l’impianto probatorio, influendo, al più, sulla qualificazione giuridica del fatto come rapina, non già propria, bensì impropria.
Per contro, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che le rilevate criticità no fossero superate. Posto che il capo di imputazione faceva riferimento alla pregressa intimidazione, determinata dalla vicinanza dell’imputato ai fratelli COGNOME, hanno quindi imposto ai Giudici del rinvio di verificare se tale intimidazione ci fosse mai stata e in che modo fosse stata “richiamata” in occasione dell’impossessamento della bigiotteria.
La sentenza rescissoria si sarebbe sottratta a tale indicazione.
Infatti, la Corte di appello ha premesso che, in virtù della doppia conforme, che aveva superato il vaglio di legittimità, i fatti vadano calati nell’orizzont ambientale e territoriale che vedeva come protagonisti, da una parte, un RAGIONE_SOCIALE di italiani residenti nel quartiere di Ballarò e, dall’altra, la comunità indiana origine bengalese.
Tuttavia, la Corte di appello, nella pronuncia rescissa, aveva escluso, con pronuncia che ha autorità di giudicato, l’aggravante mafiosa, perché il COGNOME, benché individuato in qualche occasione con i fratelli COGNOME, era stato chiamato a rispondere per due condotte illecite non inquadrabili nel contesto mafioso, dal momento che agiva da solo per ottenere vantaggi di poco conto e non erano emersi elementi che consentissero di collegare il suo operato alle azioni intimidatorie dei COGNOME.
Il contrasto non può essere superato per il fatto che «inaspettatamente» la pronuncia di appello impugnata, disposta l’acquisizione ex officio di una sentenza
passata in giudicato (Corte appello Palermo n. 5093 del 22/11/2018; Sez. 1 n. 13397 del 04/02/2020, COGNOME, non mass., che ha dichiarato il ricorso inammissibile), ne ha desunto la vicinanza tra l’imputato e i fratelli COGNOME e, anzi, la partecipazione del COGNOME al fatto che diede luogo al reato (tentato omicidio).
Il COGNOME, infatti, era rimasto del tutto estraneo a quel procedimento, in cui mai è stato indagato o testimone. Sicché, essendo la ricostruzione operata dai Giudici di quella sentenza, quanto all’asserita partecipazione del COGNOME, sconosciuta al ricorrente e alla sua difesa – nonostante la pronuncia fosse anteriore anche all’inizio del primo giudizio d’appello -, risulterebbero violati il diritt difesa e il principio del contraddittorio, poiché sono stati utilizzati a carico ricorrente elementi a lui prima mai resi noti.
D’altra parte, la Corte di cassazione era stata chiara nel delineare il perimetro valutativo entro cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto valutare l’attendibilità d RAGIONE_SOCIALE e la responsabilità della ricorrente.
Per contro, la Corte di appello, in primo luogo, ha recuperato il percorso motivazionale seguito dal Tribunale che, pur rilevando le contraddizioni tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali e quelle rese in dibattimento, ha preferito le seconde, ad onta del lungo periodo di tempo trascorso dalla commissione dei fatti.
In secondo luogo, dopo aver indugiato sui criteri di valutazione della testimonianza, ha sorprendentemente concluso nel senso che la collocazione temporale della violenza fisica nei confronti della persona offesa fosse un dato neutrale, per tal via vanificando il principale motivo di annullamento della sentenza da parte del Giudice di legittimità e facendo derivare l’efficacia intimidatoria da una circostanza estranea al giudizio.
Così argomentando, la Corte d’appello si sarebbe inoltre posta in insanabile contrasto con il giudicato del presente procedimento, in cui era stata invece esclusa l’aggravante del metodo mafioso sulla base del presupposto che il NOME non apparteneva al RAGIONE_SOCIALE dei fratelli COGNOME e che agiva da solo. Né avrebbe fornito coerente motivazione al tema dell’attendibilità del RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione, quanto alla rapina, con riferimento agli artt. 192 e 238-bis cod. proc. pen. e art. 111 Cost.
La Corte d’appello avrebbe poi applicato scorrettamente l’art. 238-bis cod. proc. pen., tradendone la ratio.
Infatti, se è vero che la sentenza definitiva resa in altro procedimento può essere utilizzata non solo in relazione al fatto storico dell’intervenuta condanna o assoluzione, ma anche per provare fatti in essa accertati, non può però essere usata per attribuire una condotta penalmente rilevante ad una persona rimasta
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totalmente estranea a quel processo, con il dichiarato fine di dimostrarne la colpevolezza nel processo in cui viene avviene l’acquisizione.
Peraltro, le risultanze di un precedente giudicato avrebbero dovuto essere valutate ai sensi dell’art 192, comma 3, cod. proc. pen., e cioè corroborate da altri elementi di prova.
Nel caso di specie, il fatto introdotto a sorpresa dal giudice del rinvio contrasterebbe con l’esclusione, in primo grado, dell’aggravante dell’odio razziale e, in secondo grado, del metodo mafioso, minando quindi le basi dell’impianto probatorio della sentenza ed incidendo sulla logicità della motivazione.
Infine, la Corte d’appello si sarebbe sottratta all’onere di illustrar specificamente le ragioni della conciliabilità dei due giudicati, nel rispetto de principio di non contraddittorietà del sistema.
2.3. Errata applicazione della legge penale e vizio di contraddizione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
COGNOME, in primo grado, erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, invece negate nel primo giudizio di appello a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero e, sul punto, era stato formulato specifico motivo di appello nel ricorso per Cassazione, che la Corte di legittimità aveva dichiarato assorbito.
La Corte di appello, in sede di rinvio, non si è pronunciata sul punto, limitandosi a rideterminare la pena principale.
Eppure, in sede di ricorso per Cassazione, era stato rilevato come, nella sentenza rescissa, la posizione di COGNOME fosse stata ingiustificatamente assimilata a quella di altro imputato (le cui condotte sono state ritenute gravi, numerose e commesse in breve intervallo di tempo) e si era eccepito che all’imputato erano stati (invece) contestati soltanto due episodi delittuosi per i quali sono state escluse le aggravanti dell’odio razziale e del metodo mafioso; si era anche dedotto che l’odierno ricorrente svolgeva, al tempo dei fatti, una regolare attività lavorativa come venditore di bombole e che si dedicava all’assistenza remunerata di un anziano, oltre a rilevarne il buon comportamento processuale.
2.4. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 533, 538 e 529 cod. proc. pen.
Nella pronuncia rescissa, la Corte di appello aveva condannato il COGNOME al risarcimento dei danni nonché al pagamento di una provvisionale e delle spese processuali in favore di soggetti (NOME e NOME COGNOME) che non risultavano persone offese con riferimento alle condotte contestate.
La Corte di cassazione riteneva il motivo assorbito, ma i Giudici del rinvio hanno omesso di motivare sul punto, con la conseguenza che la sentenza rescissa risulta per questa parte confermata.
Anche NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, ha presentato ricorso, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge penale sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione in rapporto al calcolo della pena per la continuazione dei reati.
La Corte di cassazione aveva ritenuto fondato il ricorso sia nella parte in cui era stata rilevata la mancanza di motivazione quanto al secondo aumento di pena applicato, ai sensi dell’art 63, comma 3, cod. pen., per la seconda aggravante ad effetto speciale, sia nella parte in cui era stata denunciata l’omessa motivazione quanto all’aumento per la continuazione.
In sede di rinvio, la Corte di appello ha escluso la contestata aggravante di cui all’art. 3 I. 25/06/1993, n. 205 (oggi art. 604-ter cod. pen.) e, conseguentemente, ha dichiarato assorbito l’annullamento in relazione alla mancata motivazione sul secondo aumento ex art. 63, comma 3, cod. pen.
Tuttavia, violando il divieto di reformatio in peius, ha applicato, a titolo di continuazione, un aumento pari al doppio di quello irrogato con le sentenze di primo e di secondo grado (in primo grado erano stati inflitti tre mesi e C 1.000 di multa per tre delitti fine; nel precedente appello un mese e C 100 di multa per un solo delitto fine; nella sentenza impugnata due mesi di reclusione e C 100 per un delitto fine), senza indicare le ragioni di tale scelta.
La pronuncia contrasterebbe, dunque, con l’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Muovendo dal ricorso di NOME COGNOME, va premesso che la rapina oggetto del presente giudizio riguarda l’impossessamento, da parte del ricorrente, di articoli di bigiotteria presso il negozio del bengalese NOME, sito nel quartiere di Ballerò di Palermo.
In considerazione delle ambiguità/contraddizioni denunciate dalla difesa nel narrato della persona offesa (in sede di sommarie informazioni e poi di dibattimento), questa Corte aveva disposto l’annullamento della sentenza di appello, imponendo al giudice del rinvio di verificare: a) se fosse realmente esistita l’intimidazione “pregressa”; b) in che modo tale intimidazione fosse stata richiamata in occasione della rapina e dell’impossessamento della bigiotteria.
1.1. Ciò è quanto ha fatto il Giudice del rinvio.
Per inquadrare compiutamente i fatti, la sentenza muove dal contesto ambientale in cui essi si erano svolti.
A tal fine, i Giudici della sentenza impugnata citano il tentato omicidio di un giovane cittadino extracomunitario, perpetrato con arma da fuoco da uno dei due
fratelli COGNOME (fatto accertato nella sentenza del 2018, citata dal ricorrente, e passata in giudicato), commesso in data 02/04/2016.
Precisano, in particolare, che il COGNOME intervenne a commettere il tentato omicidio proprio su sollecitazione dell’odierno ricorrente, che con la vittima aveva avuto un alterco poco tempo prima.
Aggiungono che, nella sentenza divenuta definitiva, è specificatamente ricostruita, tra l’altro, la condotta di NOME COGNOME il quale, oltre ad aver utilizzato il casco che aveva con sé per attingere un altro giovane extracomunitario presente sul posto, chiese appunto l’aiuto dei fratelli COGNOME, pronunciando una frase a sfondo razziale.
Proseguono affermando che l’episodio costituì scaturigine delle investigazioni confluite nella compagine processuale dell’attuale giudizio ed è valsa a cementare il rapporto di conclamata vicinanza intercorrente tra i fratelli NOME ed NOME COGNOME, considerato che, per assumere le difese di quest’ultimo, uno dei due fratelli giunse a compiere il tentato omicidio (di giorno, in una via trafficata).
Specificano anche che tale episodio rappresentò l’occasione, per gli stranieri, per rompere il muro di omertà e denunciare i soprusi subiti con cadenza quasi quotidiana.
Ribadiscono, quindi, la valutazione di attendibilità espressa dal Tribunale in relazione alle dichiarazioni della persona offesa quanto al riconoscimento incontestato – COGNOME «quale soggetto impegnato nella vendita di bombole del gas, appartenente al “RAGIONE_SOCIALE” e aduso a perpetrare violenze nei confronti dei bengalesi in INDIRIZZO», che già in più occasioni aveva prelevato, con atteggiamento prevaricatore, merce dal negozio senza pagare il corrispettivo.
Reputano, pertanto, irrilevante – con motivazione completa, non contraddittoria ed esente da vizi logici – che la violenza fosse consistita in uno schiaffo ovvero in un pugno (le trascurabili discrepanze del narrato della vittima potendo valere, in considerazione del tempo trascorso, ad escludere piuttosto che a dimostrare che il bengalese avesse precostituito una data versione dei fatti), considerato peraltro che la realizzazione della rapina era contestata non già attraverso l’uso della violenza ma mediante minaccia, oltretutto larvata.
In tal senso, in un altro passaggio rilevante della sentenza impugnata, premesso che la minaccia può anche essere ambientale, si precisa che la vittima aveva riferito sì di aver subìto in proprio la condotta di COGNOME, ma aveva anche detto di aver assistito in plurime occasioni alle violenze perpetrate dall’imputato e dal RAGIONE_SOCIALE dei fratelli COGNOME: dato riscontrato ab extrinseco, in virtù delle numerose concordi testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado e dall’accertamento della responsabilità penale per il succitato tentato omicidio.
Coerentemente la sentenza del giudizio di rinvio conclude, dunque, che al tempo in cui si cala la vicenda in oggetto sussisteva un grave stato di intimidazione.
In sintesi, dalla pronuncia della Corte d’appello del 2018 il Giudice del rinvio ha evinto la notoria attiva partecipazione dell’imputato alla creazione di quel clima generale di intimidazione presso la comunità dei bengalesi, suscettibile di configurare una minaccia ambientale, la quale integra un requisito costitutivo della fattispecie di rapina contestata.
È vero che, così argomentando, ha negato rilievo alla questione – in sé invero marginale – del momento in cui sarebbe intervenuta la violenza (se prima o dopo l’impossessamento) e della sua tipologia (se pugno o schiaffo).
Va tuttavia considerato che tale questione era funzionale all’accertamento che una (qualunque) minaccia vi fosse stata e che tale risultato è stato coerentemente conseguito dalla sentenza rescissoria la quale, per tale ragione, si ritiene abbia ottemperato alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente.
D’altra parte, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nessun vincolo ha il giudice del rinvio quando viene investito nuovamente di pieni poteri nella cognizione. Di conseguenza, esso non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto quando, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un diverso percorso argomentativo ed in parte arricchito, rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Visconti, Rv. 276755; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864), con l’unico limite della formazione del giudicato progressivo su un capo della decisione.
D’altronde, in disparte quanto rilevato e quanto sarà precisato di seguito, a p. 4 della sentenza impugnata si trova affermato che, all’udienza del 25/01/2013, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, la Corte d’appello disponeva l’acquisizione della sentenza di appello del 2018 e della pronuncia della Cassazione la quale, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, rendeva la prima definitiva.
E si aggiunge che, all’udienza del 15/02/2023, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecitava la rinnovazione istruttoria chiedendo, in relazione alla posizione di NOME COGNOME, l’esame della persona offesa NOME; il difensore dell’imputato tuttavia si opponeva a tale richiesta.
È evidente, pertanto, che la difesa non potrebbe oggi dolersi di una compressione del contraddittorio cui in tesi avrebbe dato essa stessa luogo.
Tantomeno si ravvisa il denunciato contrasto di giudicati, dovendo esso riguardare la medesima vicenda storica e non episodi differenti, di cui uno è richiamato poiché ha fatto, per così dire, da sfondo all’altro.
“
Né tale contrasto può concernere la valutazione dei fatti (Sez. 4, n. 43871 del 15/05/2018, COGNOME, Rv. 274267), come quando sia stata esclusa – è il caso di specie – la sussistenza di una circostanza aggravante che, invece, sulla scorta di altra vicenda, oggetto di sentenza definitiva, sarebbe stata, eventualmente, configurabile (essendosi peraltro prodotto un effetto favorevole all’imputato).
Sotto ognuno dei profili denunciati, il primo motivo di ricorso è, in definitiva, destituito di fondamento.
1.2. Alla luce di quanto rilevato, va rigettato anche il secondo motivo.
Nel caso di specie, non si delinea alcuna violazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen., disposizione che consente l’acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini della prova di fatto in esse accertato, imponendone tuttavia la valutazione ai sensi degli artt. 187 e 192, comma 3 cod. proc. pen.
Per un verso, infatti, nel caso di specie non si pone un problema di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa sul momento in cui sarebbe stata attuata la violenza da parte dell’imputato, atteso che, come già ricordato, la sentenza della Corte di appello del 2018 è stata acquisita al precipuo scopo di superare tale questione e dimostrare – al di là delle irrilevanti imprecisioni del COGNOME sullo sviluppo fenomenologico della specifica vicenda e in uno con i numerosi riscontri rappresentati dalle dichiarazioni degli altri testi – che, al momento dell’ingresso del NOME nel negozio della persona offesa, regnava un clima di intimidazione alla cui instaurazione l’imputato fu tutt’altro che estraneo.
Per altro verso, questa Corte ha avuto recentemente occasione di ribadire che, ove una sentenza irrevocabile sia acquisita agli atti del processo ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto de suo accertamento, essa necessita di una conferma esterna; tuttavia, tale conferma esterna non è richiesta ove la medesima sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite (Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, D., Rv. 285063; Sez. 4, n. 12349 del 29/01/2008, COGNOME, Rv. 239299).
Più in particolare, la conferma attraverso riscontri esterni al fatto dedotto in base ad una sentenza divenuta irrevocabile «non è necessaria quando la sentenza definitiva non venga direttamente utilizzate ai fini di prova ma come riscontro di altre prove già acquisite, non diversamente da quanto avviene tra le dichiarazioni di dichiarante che si riscontrino tra di loro». Infatti, «proprio per la funzio corroborante e non di piena prova della sentenza definitiva, l’art. 238-bis cod. proc. pen. non richiede che la sentenza sia stata pronunziata nei confronti delle persone imputate nel diverso procedimento in cui viene utilizzata». Né «si tratta di una dimenticanza del legislatore perché la possibilità di utilizzare contro l’imputato prove formate in altro procedimento solo se il suo difensore ha
partecipato alla sua assunzione è espressamente prevista dalla norma che precede (art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen) nel caso di prove assunte nell’incidente probatorio, nel dibattimento e di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato». Di conseguenza, «nei due ultimi casi ricordati la partecipazione del difensore all’assunzione consente di attribuire efficacia di piena prova alle prove in questione mentre nel caso previsto dall’articolo 238-bis cod. proc. pen., questa efficacia non esiste dovendo la prova essere oggettivamente riscontrata» (Sez. 4, n. 12349 del 29/01/2008 cit.).
Nella specie, tale prova risulta effettivamente riscontrata, dal momento che come poc’anzi ribadito – la sentenza impugnata cita, oltre alle affermazioni del COGNOME, che aveva riconosciuto nel NOME, la cui fisionomia gli era ben nota, uno degli autori dei sistematici soprusi, le testimonianze rese sul punto dai connazionali della persona offesa, acquisite nel corso del primo grado di giudizio.
1.3. Fondati sono, invece, il terzo e il quarto motivo di ricorso.
La Corte d’appello nulla motiva né in punto di attenuanti generiche (motivo pure dedotto davanti alla Corte di cassazione), né quanto al risarcimento dei danni a favore dei soggetti indicati nel ricorso, che non risultano persone offese in relazione al capo oggetto di contestazione del presente giudizio.
1.4. Di conseguenza, va disposto l’annullamento della sentenza, affinché il giudice del rinvio motivi con riferimento alle attenuanti generiche e alle statuizioni civili disposte a favore di NOME e NOME COGNOME.
All’esito del giudizio di rinvio, inoltre, il giudice provvederà alla liquidazio delle spese del giudizio a favore della parte civile associazione “RAGIONE_SOCIALE“.
1.5. Il ricorso di COGNOME va rigettato nel resto.
Il ricorso presentato da NOME COGNOME, relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius nel calcolo della pena ai fini della continuazione, è fondato.
2.1. In primo grado erano stati irrogati tre mesi per tre delitti-fine; in secondo grado, un mese per un delitto-fine.
Con la sentenza impugnata sono stati irrogati sempre tre mesi di aumento, ma per il solo delitto-fine rimasto.
Risulta quindi violato l’insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, NOME COGNOME, Rv. 232066, specificato nella materia che qui interessa, da ampia giurisprudenza; per tutte, Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113) che riferisce l’operatività del divieto di reformatio in peius a tutte le componenti del trattamento sanzionatorio.
2.2. La sentenza va, quindi, annullata sul punto.
Il giudice del rinvio provvederà alla rideterminazione della pena sulla base dei principi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME limitatamente alle attenuanti generiche e alle statuizioni civili rinviando per nuovo giudizio su tali punto e capo ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME.
Così deciso il 07/03/2024