Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1279 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 02/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 11/09/1996
avverso la sentenza del 19/05/2022 del TRIBUNALE di PAVIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME Udito I
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1 Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Pavia confermava, quale giudice d’appello, la sentenza del Giudice di pace di Pavia del 22/11/2021, condannando NOME COGNOME per art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, alla pena di 4.000 euro di ammenda.
Ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, con due motivi.
Con il primo motivo l’imputato denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 143 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione sulla mancata traduzione delle sentenze a favore dell’imputato alloglotta a cui, invece, sono stati tradotti gl altri atti del procedimento.
Con il secondo motivo, l’imputato denuncia la carenza di motivazione sul rigetto del motivo d’appello in relazione all’entità della pena ritenuta eccessiva.
Il Procuratore generale, in persona di NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In premessa, rileva la Corte che la sentenza del Giudice di pace di Pavia ha condannato l’imputato solo alla pena dell’ammenda, sicché a norma dell’art. 37, d. Ivo. 28/08/2000, n. 274, la stessa non era appellabile, ma impugnabile dall’imputato solo con ricorso per cassazione.
Al riguardo, come questa Corte ha avuto modo di affermare, va annullata senza rinvio la sentenza del giudice d’appello che si sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull’originario gravame, da qualificarsi come ricorso (Sez. 7, n. 15321 del 6/6/2016, COGNOME, Rv. 269269; Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, Rv. 248780; Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, PG in proc. Contena, Rv. 217738). Pertanto, la sentenza del Tribunale di Pavia deve essere annullata senza rinvio e l’impugnazione dell’imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di Pavia deve essere qualificata come ricorso per cassazione.
Così riqualificato il ricorso, esso è da rigettare.
2.1. La richiesta di improcedibilità dell’azione penale è infondata.
Non è stata fornita, infatti, alcuna prova che l’imputato abbia mai presentato una domanda di protezione internazionale, mentre il dedotto abbinamento dell’effige e delle impronte papillari a un codice alfanumerico deriva solo dall’identificazione degli stranieri privi di documenti e non dalla presentazione di tale domanda.
2.2. Sulla mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana, essa non integra un’ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, COGNOME, Rv. 283965). Nel caso di specie,
trattandosi di sentenza inappellabile, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l’omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all’imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, COGNOME Rv. 275103).
2.3. Rispetto alla dedotta eccessività della pena, essa è stata graduata, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in una misura vicina al minimo per cui rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nel caso in esame.
Alla luce delle suddette considerazioni, va annullata senza rinvio la sentenza del Tribunale di Pavia del 19/5/2022 e, qualificata come ricorso per cassazione l’impugnazione dell’imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di Pavia del 22/11/2021, si rigetta il ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza emessa in data 19 maggio 2022 dal Tribunale di Pavia. Qualificata come ricorso per cassazione l’impugnazione proposta avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Pavia in data 22 novembre 2021, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 2 marzo 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente