Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24151 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24151 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;
nei confronti di:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Manfredonia (Fg) il 4 novembre 1974;
avverso la sentenza n. 4007/2024 della Corte di appello di Bari del 18 ottobre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso proposto, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio;
letta, altresì, la memoria illustrativa redatta, nell’interesse dell’imputato resistent dall’avv. NOME COGNOME del foro di Foggia, il quale hachiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata in data 18 ottobre 2024, la Corte di appello di Bari – in riforma della decisione con la quale, il precedente 6 dicembre 2022, il Tribunale di Foggia aveva prosciolto COGNOME NOME dal reato a lui rontost>to (,rI- d oggett” ein pnrto del rrp.dc.sirno, in rii uIiF di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE società esercente l’attività vigilanza privata, della previsione di cui all’art. 138 del RD n. 773 del 1931 di seguito Tulps -, in relazione all’art. 140 del detto Tulps, avendo impiegando quzfle GLYPH rs, p1/4-lat-a’..elk.L. 1/441 eSZ.1, adibit^ GLYPH nnrrnti S…G I I GLYPH ell p -1,1; 75 In r ,r9 u9t mut e9u NOME, soggetto sprovvisto del provvedimento prefettizio abilitante allo svolgimento delle funzioni di Guardia giurata), avendo ritenuto che il fatto in esame non fosse punibile, ai sensi dell’art. 131 cod. pen. stante la su particolare terluità – aveva, invece, prosciolto il prevenuto sulla UdSC del!a affermata intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale a lui contestato.
Avverso detta decisione ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, affidando le proprie lagnanze ad un unico motivo di ricorso.
Con esso il ricorrente ha contestato l’affermazione contenuta nella sentenza emessa dalla cortc , di appello secondo !a quale: a) attesa la natura contravvenzionale del reato oggetto di contestazione; b) considerato che lo stesso, è stato commesso in data 27 febbraio 2019 e che il relativo termine prescrizionale risulta essere stato sospeso solo per la durata di 40 giorni; ; esso s· GLYPH o l-31.111W, appunto per prescrizione, alla data ,1,1 GLYPH -11- 1 . 1 A i GLYPH CJIJI IIC GLYPH Li quindi anteriormente alla pronunzia della sentenza della Corte di appello di Bari, la quale è stata emessa in data 18 ottobre 2024.
A questa, considerato il fatto che non erano emersi elementi per escludere, in termini di mera ricognizione, la colpevolezza del prevenuto ovvero per rilevarne la lampante innocenza, (secondo !a tesi del giudicknte distrettuale) non sarebbe rimasto, pur consapevole della esistenza di un contrasto di giurisprudenza in relazione alla perdurante applicabilità, nonostante la sua espressa abrogazione, della disciplina dettata dalla legge n. 103 del 2017 (cosiddetta legge Orlando) ai reati commessi fra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, che seguire l’interpretazione ritenuta prevalente presso l’Ufficio giudiziario di appartenenza e dichiarare la estinzione del reat per intervenuta prescrizione.
A tale decisione il ricorrente ha, come accennato, opposto, col ricorso introdutti-vo del presente procedimento, un diversa opzione ermeneutica, sostenuta anche dall’ampio stralcio riportato di talune decisioni di questa Corte di legittimità, secondo la quale, essendosi verificato un complesso meccanismo di avvicendamento nel tempo di normative regolanti l’incidenza della pronunzia di provvedimenti giurisdizionali sull’ist-ltuto della prescrizione penale (cioè, nell’ordine: legge n. 103 del 2017, che aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen., introducendo la sospensione del corso della prescrizione a decorrere dalla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado e sino alla pronunzia del dispositivo della sentenza che decide sul grado successivo del giudizio e comunque per un tempo non superiore ad anni 1 e mesi 6, ovvero a decorrere dalla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna in secondo grado e sino alla pronunzia della sentenza definitiva, comunque per un termine non superiore ad anni 1 e mesi 6; legge n. 3 del 2019, che, riformulando la medesima disposizione, aveva disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione dovesse rimanere sospeso dalla pronunzia della sentenza si primo grado o dal decreto di condanna, sino alla definitività del provvedimento; infine la legge n. 134 del 2021 che, abrogato il ricordato comma 2, dell’art. 159 cod. pen., ha introdotto l’art. 161-bis cod. pen. in forza del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente una volta pronunziata la sentenza di primo grado, ma ha contestualmente introdotto, per i reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, dei termini di improcedibilità della azione penale diversamente modulati in funzione dello stato e del grado del processo in questione), una volta abrogata, per effetto della legge n. 134 del 2021, la versione dell’art. 159, comma 2, cod. pen. introdotta a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, la previgente norma codicistica, essendo essa norma più favorevole poiché non prevede un meccanismo di definitiva cauterizzazione della prescrizione ma introduce solo delle nuove ipotesi di sospensione del suo termine, la stessa continuava ad applicarsi in relazione alle condotte criminose commesse, come quella attribuita al COGNOME a partire dalla sua entrata in vigore ed anteriormente al 1 gennaio 2020 (sul punto giova precisare che ad avviso del ricorrente il reato sarebbe stato commesso in data 31 gennaio 2019, mentre nella sentenza impugnata tale data è, invece, collocata al 27 febbraio 2019; ma, trattandosi di contrasto che, come si vedrà, non incide sul contenuto della decisione che è stata assunta, da esso si può prescindere).
Sulla base del rilievo formulato dal ricorrente, dovendosi applicare alla presente fattispecie il dettato di cui alla legge n. 103 del 2017, il quale prevede, come dianzi segnalato, la sospensione (sino al termine massimo di 18 mesi) del decorso della prescrizione per tutto il tempo intercorrente fra la scadenza del termine per il deposito della sentenza di condanna in primo grado e la pronunzia della sentenza emessa in sede di gravame, ad avviso della ricorrente Procura generale, la Corte barese, nel dichiarare la intervenuteti estinzione del reato oggetto di contestazione a carico del COGNOME avrebbe fatto cattivo governo della normativa in materia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Con atto del 15 febbraio 2024, a firma dell’avv. NOME COGNOME redatto nell’interesse del COGNOME si è rilevato – dopo essersi dato atto della circostanze che il contrnsto ermeneeitico cui 3 nche la rorte distr.ttlinle si i.rn richiamata è stato oggetto di composizione per effetto dell’intervento delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione – che in ogni caso la tematica sollevata con il ricorso per cassazione della Procura generale distrettuale era estrarea alla presente fattispecie, posto chic non ci si trovava di fronte ad una sentenza che in primo grado aveva disposto la condanna dell’imputato, essendo stata affermata la non punibilità del fatto per effetto della sua particolare tenuità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato.
Osserva il Collegio che, effettivamente, il preesistente contrasto di giurisprudenza apertosi anche di fronte a questa Corte di legittimità in relazione al regime di applicabilità della normativa della prescrizione tutte te vnitp in cui in psgn era coinvolta la complessa, P 11011 sempre ben coordinata, vicenda normativa legata al succedersi, nell’arco di un breve lasso di tempo, di ben tre testi normativi operanti, con logiche e finalità fra loro non omogenee, sulla materia legata alle possibili vicende estintive del reato per deal ric+r-e-srcr n ’14A 1-41mm-N drrir ( -hen GLYPH nrrIni in-7intI contenn,n di 4,4 GLYPH 4 n 1 primo grado (ovvero dopo che era stato emesso il decreto penale), ha, di recente, trovato un suo saldo punto di approdo a seguito dell’intervento delle Sezioni unite penali di questa Corte di legittimità.
Infatti, sebbene ancora non risultino depositati i motivi della relativa decisione, appare inequivocabile il dictum di questa Corte anche sulla base
della semplice notizia di decisione che è stata diffusa in esito alla camera d consiglio tenutasi in data 12 dicembre 2024; in essa, infatti, si legge che Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno fornito al quesito che era stato loro rimesso in occasione della trasmissione degli atti al predett consesso – avente il seguente tenore: se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 continui ad esser applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 134 del 2021, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 – la seguente risposta: per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, con la precisazione che per i reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 trova, invece, applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021.
Chiarito tale punto, osserva, tuttavia, il Collegio come la, pur significativa tematica implicata dalla decisione dianzi ricordata, e che aveva formato l’oggetto esclusivo della impugnazione della Procura generale barese, tuttavg, sostan -ialm..nte estrane> a!!2 presente fnttispocie.
Infatti, come peraltro pianamente segnalato dalla difesa dell’imputato con la ricordata memoria del 15 febbraio 2024, l’art. 159, comma 2, cod. pen., nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore della legge n. 1 del 2017, per la cui applicazione il ricorrente è insorto di fronte a questa Cor di cassazione, prevede(va), per quanto ora di interesse, che il corso della prescrizione rimane(sse) sospeso, fra l’altro, nel periodo previsto “dall’art. 5 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado” (il resto della disposizione non rileva ai fini dell presente decisione).
Ora, come è agevole riscontrare dalla lettura della sentenza ora impt n gnat, in sito 2 ! giiidizio di t r . , rinin gr2rlo il ni>nrlo!fi non >veva rip^rtnto alcuna condanna, posto che il Tribunale di Foggia aveva ritenuto che il procedimento penale originato dal fatto a lui addebitato, stante la particolare tenuità della offesa che lo stesso aveva determinato al bene interesse tutelato danci n’erri e ea preCCttiV3 GLYPH C ricorrencio tutte le GLYPH Il GLYPH 1./LI IO applicabilità dell’istituto – dovesse essere definito con la declaratoria di punibilità dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Rileva il Collegio che una tale pronunzia non rientra certamente fra quelle che conseguono ad una “sentenza di condanna”.
Infatti, al di là dell’intuitivo dato fenomenico legato al fatto c apparirebbe estremamente singolare definire “sentenza di condanna” una decisione cui non consegue l’applicazione di alcuna misura afflittiva a carico del soggetto imputato nel procedimento da cui è scaturita la decisione in questione (al riguardo non pare fuori luogo ricordare come l’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. disponga che con la “sentenza (di condanna ndr) il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza”), si rileva, sotto il pro strettamente normativo, che l’art. 530 cod. proc. pen., nell’elencare l tipologie di “sentenze di assoluzione”, individua, fra le altre, anche l’ipotesi cui “il reato è stato commesso da persona (…) non punibile”; una tale previsione, ove coniugata con l’art. 131-bis, comma primo, cod. pen., il quale, a sua volta, prevede che a determinate condizioni – che ora non mette conto di indicare analiticamente posto che le stesse non costituiscono nella economia della presente vicenda un punto controverso – “la punibilità è esclusa”, rende ineludibilmente evidente che la sentenza con la quale viene ritenuta la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c pen., sebbene con la stessa risulti essere stato accertato dal punto di vis storico un fatto astrattamente costituente reato, non è annoverabile fra le sentenze di condanna.
Da tale rilievo deriva la immediata conseguenza che, quanto al caso di specie, la previsione (che era) contenuta ne! comma secondo dell’art. 159 cod. pen. nella fase in cui il testo di detta disposizione era quello fissat seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è applicabile, di tal che la ipotesi di sospensione della prescrizione da essa contemplata, invocata dalla ricorrente Procura generale, non è pertinente GLYPH 1./Li lell correttamente la Corte di appello di Bari, tenuto conto della data di commissione del reato de quo, dalla stessa incontestatamente collocata al 27 febbraio 2019 e della durata, nella misura di 60 giorni, dell’unico periodo di iegittli i Id SUSIJCI ISiU1 IC della pr escilzione de reato contr avvenzionae contestato all’imputato, ha ritenuto che lo stesso fosse venuto meno, stante la maturata prescrizione, al 7 aprile 2024, cioè anteriormente alla pronunzia di proscioglimento da essa Corte adottata (per mera completezza si ricorda come la pronunzia che dichiari la estinzione dei reato per effetto della maturata prescrizione sia da considerarsi più favorevole rispetto a quella di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., sicchè la sua adozione, pur in assenza di una richiesta in tale senso del prevenuto, non viola il principio de divieto di retormatto in pefus: Corte di cassazione, Sezione I penale, 26 novembre 2021, n. 43700, rv 282214).
Da quanto precede deriva che, conclusivamente, il ricorso del
Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari va dichiarato inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presid