Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13784 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Palazzolo sull’Oglio il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 30 maggio 2023 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 23 gennaio 2024 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso; letta la dichiarazione di astensione depositata dal difensore il 30 gennaio 2024;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermando la precedente condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Milano, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile, nella sua qualità di amministratore unico della “RAGIONE_SOCIALE” (dichiarata fallita il 16 marzo 2017), dei reati
bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto o, comunque, occultato i libri e le altre scritture contabili, e di bancarotta impropria, per aver cagionato fallimento della società mediante operazioni dolose.
Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando due motivi d’impugnazione, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge, a mezzo dei quali si deduce, da un canto, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano (in quanto i reati sarebbero stati consumati in territorio bergamasco, ove era ubicata la sede della società fino a pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento) e, dall’altro, l’esistenza di un documento, avente data certa, redatto dal consulente contabile della società, dal quale emergerebbe la consegna della documentazione contabile da parte del COGNOME al nuovo amministratore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, quanto alla dichiarazione di astensione depositata dal difensore, va dato atto che, nel giudizio di cassazione celebrato secondo il rito cartolare, in assenza di tempestive richieste di discussione oral’e, l’istanza di rinvi presentata dal difensore che dichiari di aderire all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria è priva di effetti, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale e potendo il rinvio essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786).
Ciò considerato, il primo motivo è indeducibile.
I reati fallimentari, ove commessi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, si consumano nel luogo e nel tempo in cui è stata pronunciata la relativa sentenza (Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Rv. 284735).
Ebbene, il ricorrente, deducendo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, prospetta, nella sostanza, un vizio della sentenza dichiarativa di fallimento, in ipotesi emessa da un tribunale territorialmente incompetente ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge fallimentare.
In linea di principio, il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento irrilevante ai fini dell’accertamento della competenza territoriale (art. 9 I. fal stante la presunzione (assoluta) di fittizietà della sede success va.
La censura sollevata dal ricorrente, quindi, è astrattamente fondata nella sua dimensione civilistica. Ma non può essere dedotta in questa sede poiché la sentenza dichiarativa di fallimento, una volta che abbia acquisito il carattere della irrevocabilità, viene a costituire un dato definitivo e vincolante, insuscettibile
essere sindacata dal giudice penale (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239398; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, .COGNOME, Rv. 273188), non solo quanto al presupposto oggettivo dello stato d’insolvenza e a quelli soggettivi di fallibilità dell’imprenditore, ma anche con riferimento a tutti i profili astrattame suscettibili di fondare l’esercizio (legittimo) della relativa impugnazione, fra i qua appunto, anche quello relativo alla dedotta incompetenza del Tribunale che l’ha emessa.
La seconda censura è, invece, infondata.
È pur vero che agli atti vi è un verbale di consegna (apparentemente riferibile al nuovo amministratore, NOME COGNOME), ma tale documento, per come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale (e, sotto tale profilo nulla vien dedotto dal ricorrente), è del tutto irrilevante nell’economia complessiva del reato, in quanto, richiamando la sola documentazione fiscale, è privo di ogni riferimento all’oggetto specifico della contestazione (i libri e le altre scritture contabili l’assoluta irrilevanza del documento invocato dalla difesa giustifica l’infondatezza della censura prospettata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consigliere est nsore
GLYPH Il Presidente