Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13080 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13080 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Palmi il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 26/05/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale’, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso dato atto che l’AVV_NOTAIO non si è presentata nonostante la richiesta di trattazione orale
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 26 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio in seguito ad annullamento con rinvio, ha confermato l’ordinanza in data 8 ottobre 2021 del GIP del Tribunale di Reggio Calabria che aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari, quale promotore e organizzatore dell’associazione, aggravata dall’art. 452 -octies e dall’art. 416bis.1 cod. pen., finalizzata al traffico illecito di rifiuti, al disastro ambientale, combustione illecita di rifiuti, al trasferimento fraudolento di valori, al ricettazioni, ai peculati nonché alle violazioni di sigilli (capo O) e per le attiv organizzate per il traffico illecito di rifiuti, aggravate dall’art. 416-bis.1 (capo P
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all’applicazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Espone che l’ordinanza del Tribunale del riesame era stata annullata dalla Corte di cassazione con sentenza Sez. 3, n. 32492 del 2022, limitatamente all’aggravante, e che la successiva ordinanza era stata annullata con sentenza Sez. 4, n. 19618 del 31/01/2023 per lo stesso motivo. Lamenta che il Tribunale del riesame aveva confermato l’originaria ordinanza cautelare del GIP, dal momento che, nelle more, era pervenuta la condanna del Tribunale per i reati dei capi O) e P), successivamente numerati come capi 6) e 11), per cui era inibita qualsiasi diversa valutazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente insiste nella sua richiesta rappresentando un interesse ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. alla pronuncia nel merito sui gravi indizi di colpevolezza della misura applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di provvedimenti “de libertate”, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto, la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l’interesse dell’indagato alla procedura di riesame – anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione – con riferimento al profilo concernente la verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell’adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 272398 – 01; si veda altresì Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020, COGNOME, Rv. 279469 – 01, che ha affermato il medesimo principio per la sentenza di patteggiamento). Il ricorrente non ha assolto l’onere di allegazione. Ha lamentato solo che il Tribunale del riesame non si era adeguato alla regola di valutazione del compendio indiziario evidenziata dalla Sezione 4 nella sentenza rescindente. E’ pacifico che il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione, nei limi dell’annullamento, ed è vincolato dal principio di diritto non dall’accertamento del fatto (tra le più recenti, Sez. 2, n. 33560 del 09/06/2023, Brunno, Rv. 28514201). Nel caso in esame, per giunta, l’annullamento è stato dovuto solo al vizio di motivazione, vizio da ritenersi ormai fugato dall’accertamento a cognizione piena del Tribunale che ha condannato l’imputato e a cui ha aderito il Tribunale del riesame. Il ricorrente ha affermato il suo interesse ad avere una decisione nel
merito cautelare da spendere nel giudizio di riparazione da ingiusta detenzione che spetta anche al condannato in primo grado ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., così come chiarito dalla sentenza Sez. 3, n. 5312 del 24/09/2021, COGNOME, non mass. Sennonché, il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con la motivazione della sentenza di condanna, confutare gli argomenti a sostegno e protestare la sua innocenza, spiegando le ragioni per le quali non sussistevano i gravi indizi di colpevolezza al momento dell’emissione della misura custodiale in carcere o nel corso della sua esecuzione. Invece, si è limitato a ribadire un interesse solo teorico al completamento dell’iter relativo all’accertamento cautelare, senza offrire elementi di giudizio per valutare diversamente il fatto sopravvenuto della condanna. Il ricorso per cassazione è, pertanto, generico.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativai di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso, il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Présidente