Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17734 Anno 2025
del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17734 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
CORTE
PENALE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato in Romania il 19/06/1998
avverso l’ordinanza emessa il 14/11/2024 dalla Corte d’Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Roma
per l’ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO
l. Con ordinanza del 17/11/2024, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto
nell’interesse di
COGNOME
NOME avverso la sentenza emessa in data 20/05/2024 con il Tribunale di Roma lo aveva
condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2.
Ricorre per cassazione
il
COGNOME, a mezzo del proprio
difensore, deducendo
che, diversamente
da quanto
osservato dalla
Corte territoriale
(secondo cui l’appello sarebbe stato proposto in data 17/11/2024), l’impugnazione
Pazienza
NOME la
Presidente
Relatore
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
Cancelleria raccolta generale
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561/2025
02/04/2025
41030/2024
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era stata ritualmente trasmessa all'indirizzo PEC
istituzionale indicato per
deposito degli atti indirizzati alla ottava Sezione del Tribunale di Roma.
3.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per
l'ulteriore corso, condividendo i rilievi difensivi
imperniati sulla presentazione
dell'appello a mezzo PEC.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso
Ł
inammissibile.
2. Dall'esame del fascicolo processuale, emerge che da un lato che il COGNOME
era stato condannato dal Tribunale di Roma in data 20/05/2024, con sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, priva di indicazione di termini per il deposito
della motivazione diversi da quello ordinario di quindici giorni: termine rispettato dal Giudice dibattimentale (essendo il deposito avvenuto in data 28/05/2024), con
conseguente scadenza del termine di trenta giorni per proporre impugnazione, ai sensi degli artt. 544, comma 2 e 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., alla data
del 04/07/2024.
Altrettanto pacifico,
d'altro lato,
Ł
il fatto
che l'impugnazione
Ł
stata presentata a mezzo PEC, dal difensore del COGNOME in data 14/07/2024 (e non
in data 14/11/2024, come erroneamente indicato nell'ordinanza di inammissibilità
emessa dalla Corte territoriale).
Al di
là
di tale refuso,
deve ritenersi quindi corretta l'ordinanza che ha
dichiarato l'inammissibilità dell'appello, proposto in data successiva allo scadere del termine per la presentazione.
3.
Le considerazioni
fin qui
svolte impongono
una declaratoria
di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in
favore della Cassa delle
Ammende.
Cosi deciso il 02 aprile 2025
Il Consigliere
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