La Capacità Mentale Ridotta Esclude l’Intento Criminale? La Cassazione Fa Chiarezza
L’interazione tra la condizione psicofisica di un individuo e la sua responsabilità penale è uno dei temi più complessi del diritto. In particolare, il rapporto tra seminfermità e dolo solleva interrogativi cruciali: una persona con una capacità di intendere e di volere grandemente scemata può agire con l’intento necessario per commettere un reato? Con l’ordinanza n. 46607 del 2023, la Corte di Cassazione torna su questo punto, offrendo un principio guida chiaro e consolidato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari. L’imputato era stato condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 341-bis del codice penale. La sua difesa si basava su un unico motivo: l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
Nello specifico, il ricorrente sosteneva che la sua condizione di seminfermità mentale, già riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio, avrebbe dovuto portare i giudici a escludere la sua volontà cosciente di commettere il reato. La tesi difensiva puntava a creare un’equazione diretta: seminfermità uguale assenza di dolo.
La Decisione della Cassazione sulla seminfermità e dolo
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte non ha nemmeno ritenuto necessario un esame approfondito nel merito, confermando la solidità della decisione dei giudici d’appello.
Secondo la Suprema Corte, la questione era già stata adeguatamente vagliata e risolta nelle sedi precedenti con una motivazione ‘immune da censure’. La decisione ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede in un principio giuridico fondamentale. La Corte di Cassazione ribadisce che la seminfermità mentale non è, di per sé, una condizione incompatibile con la sussistenza del dolo.
In altre parole, il fatto che una persona abbia una capacità di intendere e di volere notevolmente ridotta non significa automaticamente che non possa agire con la coscienza e la volontà di commettere un’azione illegale. Il dolo, inteso come rappresentazione e volizione dell’evento, può sussistere anche in un soggetto seminfermo. Sarà compito del giudice di merito valutare caso per caso se, al momento del fatto, la specifica patologia abbia inciso in modo tale da escludere completamente la capacità di formare un intento criminoso. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già compiuto questa valutazione, concludendo che, nonostante la seminfermità, l’imputato aveva agito con la consapevolezza necessaria a integrare il reato di oltraggio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico e di grande importanza pratica. Essa chiarisce che una diagnosi di seminfermità non costituisce un ‘salvacondotto’ automatico dalla responsabilità penale per i reati dolosi. La valutazione non può essere astratta, ma deve essere ancorata alle circostanze concrete del fatto. Questo principio garantisce che la diminuita imputabilità venga considerata (solitamente con una riduzione della pena), ma senza creare automatismi che potrebbero portare a ingiuste assoluzioni. La decisione sottolinea la necessità di un’analisi rigorosa e individualizzata della condizione psicologica dell’imputato e della sua effettiva incidenza sulla volontà criminale.
La condizione di seminfermità mentale esclude automaticamente il dolo in un reato?
No, secondo l’ordinanza, la riconosciuta seminfermità non è di per sé idonea ad escludere il dolo. Una capacità di intendere e di volere, seppur ridotta, può comunque coesistere con l’intento criminale.
Qual è il reato per cui si procedeva nel caso di specie?
Il reato contestato è quello previsto dall’art. 341-bis del codice penale, noto come oltraggio a un pubblico ufficiale.
Qual è stato l’esito del ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46607 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente l’insussistenza dell’elemento soggettivo, trattandosi di questione adeguatamente vagliata dai giudici di merito che, con motivazione immune da censure, hanno chiarito come la riconosciuta seminfermità non è di per sé idonea ad escludere il dolo del reato di cui all’art. 341-bis cod.pen. ;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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