Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5401 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5401 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME OGGERO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMENOMEXXX
avverso l’ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Venezia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Venezia revocava l’ordinanza del medesimo Tribunale del 21 maggio 2025, con la quale era stato concesso il regime di semilibertà a NUMERO_CARTA, detenuto in espiazione della pena di anni 8 e mesi due di reclusione per i delitti di cui agli artt. 337, 582, 612bis , 609bis , 605 cod. pen., commessi tra il 2019 e il 2020. Rilevava che il detenuto era stato ammesso alla semilibertà, ma che la misura alternativa non era stata mai avviata per la mancata approvazione del programma di trattamento, pervenuto il 4.6.2025. Nella medesima data del 4.6.2025, veniva trasmessa notizia di reato per fatti commessi dall’interessato in data 1.6.2025 in occasione della fruizione di un permesso premio.In particolare, la comunicazione aveva ad oggetto una condotta di minaccia attuata ai danni della compagna di altro detenuto per indurla a ritrattare la denuncia presentata nei confronti di questi. Sulla scorta di tale condotta, il magistrato di sorveglianza di Verona non approvava il programma di trattamento e proponeva la revoca della misura della semilibertà. Riferiva che, nel corso dell’udienza, NOME aveva negato i fatti contestatigli e aveva depositato denuncia per calunnia nei confronti della donna. Tanto premesso, il Tribunale di sorveglianza osservava che, a prescindere dal fatto reato, non potevano ritenersi sussistenti le condizioni per la conferma della misura concessa il 21.5.2025 e mai avviata per mancanza del programma di trattamento. A fondamento della decisione, osservava che il permesso premio era stato fruito dal detenuto in modo difforme dalle prescrizioni e, in particolare, sia dalla prescrizione sub 3), la quale impone di uscire in compagnia della propria madre e della figlia, mentre, il 1.6.2025 egli era in compagnia della sola madre, sia della prescrizione sub 6) che pone il divieto di contatto con persone non autorizzate. Ebbene, osservava che le violazioni dovevano ritenersi gravi. La prima, in quanto idonea a negare la finalità per la quale era stato concesso il permesso ovvero per consentire a NOME di rinsaldare il rapporto genitoriale, incontrando la figlia; la seconda in quanto la prescrizione vieta il contatto con persone estranee alla stretta cerchia familiare e
la persona pacificamente incontrata, non rientra tra quelle la cui frequentazione Ł autorizzata.
Concludeva osservando che <>
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente per violazione di legge e, in particolare, degli artt. 48 e 50 legge n. 354 del 1975 e per vizio di motivazione, della quale si lamenta la illogicità e contraddittorietà.
Premesso che il magistrato di sorveglianza di Verona aveva proposto la revoca in ragione della notizia di reato pervenuta il 4.6.2025, osserva che il fatto, riferito dal Tribunale nella parte motiva, non era stato valutato alla luce delle controdeduzioni formulate dalla difesa e dei documenti prodotti e non era stata valutata l’incidenza della vicenda sulla condotta carceraria caratterizzata dalla correttezza del comportamento del detenuto quale desunta dalle positive relazioni dell’equipe penitenziaria.
Sotto altro profilo, osserva che il Tribunale non ha motivato sulle ragioni per le quali le due violazioni di prescrizioni in occasione del permesso premio, siano tali da rivelare l’inidoneità del trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Ha osservato che il provvedimento impugnato ha valutato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la condotta del ricorrente con riferimento a tutti i profili sulla base dei quali deve verificarsi se la violazione abbia arrecato un vulnus al rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In tema di semilibertà, questa Corte ha da tempo chiarito che, ai fini del giudizio di revoca devono essere valutate <> (Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Rv. 248357; Sez. 1, Sentenza n. 46631 del 25/10/2019 Cc., Rv. 277452 – 01). Con riferimento a condotte di reato ascritte al condannato ammesso al regime di semilibertà ha affermato che <>(Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 20/01/2009 Cc., Rv. 242447 – 01)
2.Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, pur avendo riferito in ordine al presunto fatto di reato e pur avendo dato atto delle motivazioni addotte dal detenuto nel corso dell’udienza nonchØ della documentazione prodotta dalla difesa a supporto delle proprie allegazioni, ha espressamente dichiarato di prescindere nella propria valutazione dal fatto contestato, soffermando la propria attenzione sulla condotta pacificamente assunta da NOME in occasione della fruizione del permesso premio del
1.6.2025.
Ha osservato, sul punto, che, in detta occasione, egli ha violato due prescrizioni ovvero quella relativa all’obbligo di accompagnarsi con la madre e con la figlia e quella relativa al divieto di contatto con soggetti non autorizzati ed estranei alla cerchia familiare e ha argomentato in ordine alla gravità di dette violazioni in quanto idonee a contraddire la ratio del permesso premio. In particolare, con riferimento all’assenza della figlia, ha osservato che il permesso premio Ł stato finalizzato anche a consentire a NOME di coltivare gli affetti familiari e il rapporto con la figlia minore, sicchØ l’assenza della minore impedisce il perseguimento dell’obiettivo.
D’altro canto, ha osservato che la violazione dell’ulteriore prescrizione costituita dall’incontro con persona estranea alla ristretta cerchia familiare e senza giustificato motivo di contatto, evidenzia una superficialità di NOME nella gestione del permesso premio.
3.La motivazione, fondata su dati oggettivi e non contestati, Ł congrua, adeguata e priva di errori nell’applicazione della legge penale e processuale e il ricorso, nella genericità della censura, tende a provocare una nuova valutazione delle circostanze di fatto, non consentita in sede di legittimità.
4.Per completezza, si rappresenta che il Tribunale di sorveglianza ha specificato che la revoca ha ad oggetto l’ordinanza del Tribunale che ha concesso il regime della semilibertà e non il regime stesso, non essendo ancora in esecuzione.
Tuttavia, si deve osservare che, essendo pacifico che il beneficio non era ancora in esecuzione, non essendo stato ancora approvato il programma di trattamento, l’ordinanza doveva essere dichiarata inefficace e non revocata. La revoca, infatti, presuppone che sia formalmente iniziata la fruizione del regime alternativo, mentre, nel caso in esame, Ł pacifico che non avesse ancora avuto avvio (Sez. 1, sentenza n. 51879 del 13/09/2016, Rv 26892601).
5.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.