Semilibertà: quando la pena non è ancora abbastanza
L’accesso alle misure alternative alla detenzione, come la semilibertà, rappresenta un momento cruciale nel percorso di reinserimento sociale di un condannato. Tuttavia, la concessione di tali benefici non è automatica, ma subordinata al rispetto di precisi requisiti stabiliti dalla legge. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: senza il raggiungimento della soglia minima di pena espiata, l’istanza è destinata all’inammissibilità, a prescindere dai progressi compiuti dal detenuto.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava istanza per essere ammesso al regime di semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza competente, tuttavia, dichiarava la richiesta inammissibile. La ragione del rigetto era puramente matematica: sebbene il richiedente avesse scontato la quota di pena relativa a un reato ostativo, non aveva ancora raggiunto il monte pena complessivo richiesto dalla legge per poter accedere alla misura. Secondo i calcoli del Tribunale, tale soglia sarebbe stata raggiunta solo in una data futura, precisamente il 13 aprile 2025.
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per cassazione, ripresentando le medesime argomentazioni già valutate e respinte dal giudice di sorveglianza.
I Requisiti per la Semilibertà
La normativa sull’ordinamento penitenziario (art. 50) è chiara nel definire i presupposti per la concessione della semilibertà. Essi sono principalmente due:
1. Requisito Oggettivo (o Quantitativo): L’aver espiato almeno metà della pena inflitta. Questo calcolo deve tenere conto della pena totale e delle specifiche soglie previste per determinate tipologie di reato.
2. Requisito Soggettivo (o Prognostico): La dimostrazione, basata sui progressi nel trattamento penitenziario e sull’esame della personalità, che il beneficio possa contribuire al graduale reinserimento sociale del condannato.
Entrambi i requisiti sono necessari e devono coesistere. L’assenza anche di uno solo di essi impedisce la concessione della misura.
La Decisione e le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno pienamente condiviso la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, definendola corretta sia in fatto che in diritto.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è lineare e si fonda su un punto non contestabile: l’insussistenza del primo e fondamentale presupposto, quello quantitativo. Il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente calcolato che il detenuto non aveva ancora espiato la frazione di pena minima richiesta per legge, pari a nove anni, sei mesi e tredici giorni. Di fronte a questo dato oggettivo, ogni valutazione sul percorso trattamentale e sulla prognosi di reinserimento sociale diventava prematura e irrilevante ai fini della decisione. Il ricorso, riproponendo argomenti già vagliati e disattesi senza introdurre nuovi elementi di diritto, è stato quindi ritenuto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia riafferma un principio cardine nell’esecuzione penale: il percorso di reinserimento sociale, sebbene fondamentale, deve sempre muoversi all’interno dei binari tracciati dalla legge. I requisiti per l’accesso alle misure alternative, come la semilibertà, sono tassativi. La mancanza del presupposto oggettivo del tempo di pena espiato rende l’istanza inammissibile a priori, senza che il giudice possa entrare nel merito della valutazione prognostica sul comportamento del condannato. Un monito chiaro sull’importanza di verificare scrupolosamente i requisiti formali prima di avviare l’iter giudiziario.
Quali sono i requisiti essenziali per ottenere la semilibertà?
Per ottenere la semilibertà sono necessari due presupposti fondamentali e concorrenti: l’aver espiato una determinata quota della pena (requisito quantitativo, di norma almeno la metà) e una prognosi favorevole sul graduale reinserimento sociale del condannato, basata sui progressi compiuti durante il percorso trattamentale (requisito soggettivo).
Perché l’istanza è stata dichiarata inammissibile in questo caso specifico?
L’istanza è stata dichiarata inammissibile perché il detenuto non aveva ancora raggiunto la soglia minima di pena espiata richiesta dalla legge per poter accedere alla misura. Anche se aveva scontato la porzione relativa a un reato ostativo, non aveva maturato il tempo totale necessario, calcolato in nove anni, sei mesi e tredici giorni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna a versare tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43597 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43597 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza di semilibertà;
ricordato che, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità del soggetto ristretto in istituto di pena; l relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione degli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404) e che, per quel che concerne la semilibertà – che attua la decarcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall’istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o al attività risocializzante) – l’ammissione al relativo regime presuppone l’avvenuta espiazione di un periodo pari ad almeno metà della pena, in uno ad una prognosi favorevole, proprio in relazione ai progressi compiuti in ambito trattamentale, in ordine alla possibilità di un suo graduale reinserimento nella società (art. 50, quarto comma, Ord. pen.);
ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia dato adeguato conto della insussistenza del primo dei due cennati presupposti, chiarendo che – sebbene l’istante avesse espiato interamente la quota di pena per il reato ostativo – non era stata raggiunta la soglia di pena per la misura richiesta, pari a nove anni, sei mesi e tredici giorni, che infatti sarebbe maturata alla data del 13 aprile 2025, salva ulteriore concessione di liberazione anticipata;
rilevato che con il ricorso si ripropongono le medesime argomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti in fatto e in diritto da parte del Giudice specializzato, non realmente avversati;
ritenuto che, da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irrituali dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE d ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
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