Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37898 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37898 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 12 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha ammesso alla misura alternativa della semilibertà NOME COGNOME, detenuto nella Casa circondariale di Lanciano, in espiazione di pena detentiva a scadere il 14 aprile 2031.
Il Tribunale ha considerato assodata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (per avere il condannato espiato la quota di pena detentiva prevista dalla legge per i reati ostativi) e ha ritenuto riscontrate le condizioni per applicare a NOME COGNOME la semilibertà, dopo aver valutato la situazione trattamentale inerente al detenuto e dopo aver citato i pareri degli Organi consultivi e l’informativa dei Carabinieri: ponderati tutti gli elementi, i giudici sorveglianza hanno formulato una prognosi positiva in favore del condannato nel senso che la pena residua si espiasse nelle forme della semilibertà, misura reputata idonea a favorirne il reinserimento sociale, nella prospettiva della gradualità trattamentale e in progressione rispetto al percorso compiuto, così da prevenire comunque il pericolo di commissione di altri reati.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello dell’Aquila chiedendo l’annullamento dello stesso sulla scorta di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si prospetta la violazione di legge, in relazione agli artt. 4-bis e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) e all’art. 3, comma 2, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, per la mancata considerazione degli elementi che impedivano di escludere l’attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, senza l’indicazione la verifica dei eventuali specifici dati di fatto, diversi dal buon comportamento inframurario, idonei a escludere tali collegamenti: si segnalano i dati forniti dalla relazione della RAGIONE_SOCIALE in cui si sono sottolineati i legami familiari di NOME COGNOME, figlio del fondatore del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, il mancato esercizio in passato di una qualche attività lavorativa da parte di NOME COGNOME, la dimostrata affiliazione da parte di soggetti già facenti parte del RAGIONE_SOCIALE ad altri gruppi camorristici, con la conseguente attuale operatività e pericolosità del RAGIONE_SOCIALE nel quartiere napoletano di Ponticelli; si segnalano, inoltre, i dati forniti dal relazione della RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla revoca del programma di protezione nei confronti dello zio NOME COGNOME e alla persistente opacità relativa alla situazione patrimoniale della stessa famiglia del condannato: elementi richiamati, ma non valutati in modo logico, laddove l’art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022 cit. richiede l’acquisizione di elementi tali da
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escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del medesimo quadro normativo per la valutazione, gravemente carente, della pericolosità sociale di NOME COGNOME e la verifica della sua permanente appartenenza al contesto mafioso del territorio di origine, con corrispondente vizio di motivazione.
2.3. Con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 50 cit. per la valutazione carente dell’attività lavorativa a cui si è riferito il condannato, senza l’analisi della preoccupante nota dei Carabinieri di Piedimonte San Germano.
Trattando unitariamente queste ulteriori due doglianze, l’Autorità ricorrente evidenzia come, nonostante le fonti succitate avessero indicato nel condannato un elemento di spicco del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale non abbia concretamente affrontato il tema dell’attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata, né i nodi essenziali per l’ordinaria ammissione del condannato alla misura della semilibertà, non valutando la mancata, autentica revisione critica, dato che egli non aveva mai collaborato con la giustizia, né compiuto una formale dissociazione, limitandosi ad ascrivere gli agiti criminali ai suoi debiti di gioco, né considerando che COGNOME non risultava aver risarcito le vittime dei reati da lui commessi; anche gli elementi di controindicazione segnalati dai Carabinieri nella nota sopra indicata circa la presenza di pregiudicati nel contesto lavorativo proposto sono stati presi in concreta considerazione, a causa di una lettura travisante di quelle informazioni, a parte la successiva la nota del 14.03.2024, pervenuta nella data di deposito del provvedimento, che ha paventato la natura fittizia del rapporto di lavoro prospettato; né si è rilevato che la società datrice d lavoro è proveniente dal territorio napoletano e il luogo di svolgimento di tale lavoro, situato nel basso frusinate, è ubicato a diretto contatto con il territori campano; dati – tutti – che avrebbero richiesto una più approfondita valutazione e una conseguente motivazione, adeguata al calibro criminale del condannato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale in sede ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la motivazione resa è connotata da un percorso argomentativo illogico nella parte in cui giustifica l’ammissione alla semilibertà sul solo presupposto della buona condotta carceraria e dell’ubicazione del luogo di lavoro, senza valutare in modo espresso le rilevanti criticità manifestate dalle note con pareri contrari della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in merito al persistente collegamento del condannato con il RAGIONE_SOCIALE camorristico di riferimento, attualmente ancora operativo, oltre che senza compiere un’analisi idonea ed effettiva del contenuto della nota dei Carabinieri di Piedimonte San Germano, in ordine agli aspetti problematici della situazione lavorativa prospettata.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione si rivela, per quanto di ragione, fondata.
2. Giova considerare, così integrando le notazioni richiamate in parte narrativa, che il Tribunale di sorveglianza ha raggiunto l’approdo censurato dall’Autorità requirente osservando, fra l’altro, che a carico del detenuto non emergono procedimenti penali in corso, né condanne, oltre quelle in esecuzione, e le recenti relazioni, comportamentale e di sintesi, indicano una condotta regolare, prospettano l’apertura della fase del trattamento extramurario, con la fruizione di permessi premio, essendo risultato che il condannato ha riconosciuto le sue responsabilità, ha mostrato un atteggiamento riflessivo in ordine alla devianza attraversata e alle conseguenze determinate e ha evidenziato anche un forte senso di colpa e vergogna per quanto commesso.
In ordine all’evoluzione trattamentale, il Tribunale ha considerato che il condannato ha già fruito di numerosi permessi premio, goduti nel territorio di Lanciano, senza palesare criticità, e ha confermato che non intende regredire alla commissione dei delitti.
I giudici di sorveglianza hanno preso atto che le note della Questura di RAGIONE_SOCIALE del 10 gennaio 2023, della RAGIONE_SOCIALE del 30 dicembre 2022, della RAGIONE_SOCIALE del 16 marzo 2023 e della RAGIONE_SOCIALE del 19 gennaio e del 4 aprile 2023 hanno formulato altrettanti pareri contrari, in quanto ritengono sussistente in capo a COGNOME la capacità di tenere i collegamenti con il RAGIONE_SOCIALE omonimo, avendo segnalato l’avvenuta revoca del programma di protezione inerente allo zio, NOME COGNOME, con conseguente revoca della detenzione domiciliare, e richiamato l’esito delle indagini patrimoniali, attualmente evidenziante l’assenza di redditi leciti a beneficio dell’intera famiglia COGNOME e, a cospetto di ciò, l’acquisto e la ristrutturazione di un villino in RAGIONE_SOCIALE proprio da parte della moglie di NOME COGNOME, senza che siano stati dimostrati i canali di approvvigionamento dei fondi necessari per tali attività inerenti all’immobile.
Tuttavia, il Tribunale ha considerato preminente il rilievo che NOME COGNOME ha ottenuto il riconoscimento dell’inesigibilità e impossibilità della collaborazione, come da provvedimento del 9 maggio 2023, con particolare riferimento al concorso nell’omicidio di NOME COGNOME, in cui il condannato aveva svolto un ruolo secondario, e ha evidenziato che COGNOME non intende far ritorno in RAGIONE_SOCIALE, posto che l’attività lavorativa da lui indicata riguarda lo svolgimento delle mansioni di operaio dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, nello stabilimento ubicato in
Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, attività in relazione alla quale la nota dei Carabinieri del luogo è stata reputata tale da non evidenziare alcuna controindicazione.
Posto ciò e chiarito che NOME COGNOME si trova in corso di espiazione di pena detentiva per aver commesso reati definiti ostativi di prima fascia, in relazione alla disciplina di cui all’art. 4-bis Ord. pen., e ha superato la quota espiativa che, ai sensi dell’art. 50 Ord. pen., consente la sua ammissione alla semilibertà, è da ricordare, in via di premessa generale, che il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla 30 dicembre 2022, n. 199, ha interamente sostituito l’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.
3.1. La norma citata esige la prova dell’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salva impossibilità, che deve essere provata, nonché l’allegazione, che non è soddisfatta dall’indicazione – anche cumulativa – della regolare condotta e della partecipazione al percorso trattamentale inframurario, così come dalla dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione di appartenenza, riferita a elementi diversi ed ulteriori, idonei a consentire di escludere l’attualità d collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi. Il giudice dovrà pure tener conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.
Si è in tal senso affermato, fra l’altro, che, in tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi di prima fascia, per effetto delle modifiche apportate all’art.4-bis Ord. pen. con il suddetto d.l. n. 162 del 2022, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l’autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione – divenuta relativa – di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all’art. bis, comma 2, Ord. pen. (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 – 01), così come, nella medesima prospettiva, il condannato deve dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l’assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra, Rv. 286347 –
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3.2. Occorre, poi, specificare che, per i reati commessi prima del d.l. n. 162 del 2022, vige la disciplina transitoria di cui all’art. 3 dello stesso d.I., co convertito, il cui comma 2 stabilisce che ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell’art. 4-bis cit., nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62, n. 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’art. 114 ovvero dall’art. 116, secondo comma, cod. pen., i benefici di cui al comma 1 dell’articolo 4-bis cit. e la liberazione condizionale possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 della stessa norma, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Di tale regime occorre, dunque, tener conto nei casi disciplinati dalla norma transitoria (sul complessivo assetto v. anche Sez. 1, n. 22514 del 28/02/2024, COGNOME, non mass.).
Nel caso in esame, i reati commessi dal ricorrente risultano pacificamente antecedenti all’entrata in vigore della richiamata modificazione normativa sopravvenuta nel 2022, relativamente a condannato per il quale era intervenuto il riconoscimento giudiziale dell’inesigibilità o impossibilità della collaborazione.
In tale direzione si profila, pertanto, rilevare l’applicazione della disciplin transitoria ex art. 3, comma 2, cit., in relazione alle quale i giudici sorveglianza per superare la natura ostativa dei reati commessi avrebbero dovuto concentrare la verifica al presupposto che siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. E, una volta acquisito positivamente i corrispondenti elementi, avrebbero dovuto verificare la sussistenza delle condizioni ordinariamente richieste dagli artt. 48 – 50 Ord. pen. per l’ammissione alla semilibertà.
4.1. Orbene, sotto il profilo dell’acquisizione degli elementi idonei a escludere l’attualità di collegamenti di NOME COGNOME con la criminalità organizzata, il Tribunale di sorveglianza, se ha convenientemente enucleato e valutato i dati positivi rilevati come emergenti dalla condotta inframuraria del condannato, non ha – pur avendoli enunciati – proceduto a una valutazione
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complessiva dei dati, segnalati soprattutto dagli Organi consultivi, di segno contrario e, in via di principio, di spessore tale da porre concretamente la questione della persistente attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata.
In tal senso, avrebbe dovuto, in particolare, affrontarsi, delibandole in modo effettivo e approfondito, le problematiche emergenti dalle informazioni riferite dagli Organi consultivi, nella formulazione di pareri, di segno contrario, da cui si profilava emergere la ragionevole affermazione della vitalità dell’omonimo sodalizio camorristico a cui aveva fatto capo NOME COGNOME: la concreta possibilità dell’attualità dei corrispondenti collegamenti con tale sodalizio veniva riconnessa, da un lato, alla revoca allo zio del condannato, NOME COGNOME, del programma di protezione e della misura alternativa della detenzione domiciliare, e, dall’altro, al preoccupante esito indagini patrimoniali che avevano fatto emergere, per un verso, l’assenza di redditi leciti a beneficio dell’intera famiglia di NOME COGNOME e, per altro verso, l’acquisto e la ristrutturazione da parte della moglie del condannato di un villino in RAGIONE_SOCIALE, di guisa che era rimasta senza apprezzabile giustificazione la provenienza delle risorse necessarie per tale investimento.
4.2. A parte tale dirimente carenza motivazionale, deve rilevarsi, ad ogni buon fine, che, anche per ciò che concerne la verifica delle condizioni di ammissione alla semilibertà, essa avrebbe richiesto da parte del Tribunale di sorveglianza un più approfondito esame dei connotati dell’attività lavorativa, affermata come funzionale all’utile attuazione della misura alternativa.
Sull’argomento, il Procuratore generale territoriale ha, in modo autosufficiente, fatto notare, limitando l’analisi alla prima nota dei Carabinieri di Piedimonte San Germano (quella sicuramente esaminata nel contraddittorio, non quella pervenuta dopo l’ingresso del procedimento nella fase decisoria), come in essa si fosse segnalato per tempo che, circa l’azienda della RAGIONE_SOCIALE, con sede in quel Comune, su nove dipendenti incardinati nella medesima quattro erano gravati da rilevanti pregiudizi penali, sia per reati contro il patrimonio che per reati in materia di sostanze stupefacenti, motivo per il quale avrebbero potuto emergere problematiche di natura ambientale con l’inserimento di COGNOME in quel contesto. Solo al netto di tale evidenziato ostacolo i Carabinieri avevano aggiunto che non erano emerse “altre controindicazioni”.
Il Tribunale di sorveglianza, limitandosi a osservare che la nota dei Carabinieri non aveva evidenziato alcuna controindicazione con riguardo allo svolgimento di quella attività lavorativa, ha trattato l’argomento riportando in modo monco la situazione valutata e ha reso, di conseguenza, una motivazione carente e contraddittoria in merito.
Deve considerarsi che, in tema di misure alternative, la semilibertà è
subordinata alla sussistenza di condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato. In tale direzione lo svolgimento, fra quelle indicate dall ‘ art. 48 Ord. pen., di un ‘ attività lavorativa integra un requisito di indubbio rilievo, con la specificazione che le condizioni favorenti il reinserimento suddetto ben possono essere ravvisate anche nella pratica di un ‘ attività lavorativa che venga proposta come non retribuita (Sez. 1, n. 5049 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285837 – 01; Sez. 1, n. 47130 del 25/11/2009, COGNOME, Rv. 245724 – 01).
Il regime di semilibertà si connota, ai sensi dell ‘ art. 48 Ord. pen., per il fatto che, con essa, viene accordata al condannato (o all ‘internato) la possibilità di trascorrere parte del giorno al di fuori dell ‘istituto al preciso scopo di “partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale “.
Quel che rileva è che l ‘ attività proposta – fra quelle indicate dall ‘ ordinamento – sia funzionale all ‘utile attuazione della misura che deve svolgersi in un contesto immune da pregiudizi rispetto al fine del reinserimento graduale del condannato nel consorzio sociale.
Sotto questo profilo, però, il non avere il Tribunale specificamente esaminato il requisito dell ‘ idoneità della situazione riconnessa all ‘ ttività lavorativa proposta dal condannato, nonostante l ‘ emersione della seria problematica ambientale segnalata nelle informazioni di polizia, integra un ulteriore e (subordinatamente al superamento del limite emerso con riferimento al prima aspetto) rilevante vulnus alla compiutezza e alla coerenza della motivazione.
Per le indicate ragioni, il ricorso deve essere accolto e l ‘ordinanza impugnata va annullata con rinvio al suindicato Tribunale di sorveglianza affinché proceda – con nuovo giudizio e in piena libertà valutativa, ma nel quadro degli indicati principi – all ‘ulteriore valutazione della corrispondente domanda di NOME COGNOME di ammissione alla semilibertà.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L ‘ Aquila.
t>13 GLYPH Così deciso il 9 luglio 2024
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Il Presidente