Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16704 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16704 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1217/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 08/04/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 43092/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Riesi il 17/02/1963
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ammetteva NOME COGNOME – detenuto presso la casa di reclusione di Tempio Pausania, in espiazione della pena di trent’anni di reclusione, scadente nel gennaio 2034 ed inflitta per i reati di omicidio e distruzione di cadavere, consumati nel 2005 in contesto mafioso nisseno – al regime di semilibertà, funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa di aiuto pasticcere in territorio di San Cataldo (provincia di Caltanissetta).
Il Tribunale di sorveglianza dava pregiudizialmente atto dell’avvenuto riconoscimento, in favore del condannato, del requisito della collaborazione c.d. impossibile e dell’avvio, nel 2021, dell’esperienza dei permessi premio.
Ciò posto, COGNOME otteneva la semilibertà in rapporto ai rilevati progressi trattamentali, e alla ritenuta mancanza di elementi concreti da cui desumere la sussistenza di suoi collegamenti attuali con la criminalità organizzata, nonché il pericolo di ripristino dei medesimi.
Non erano, per contro, considerati elementi dirimenti, in senso ostativo, il mancato soddisfacimento delle obbligazioni civili derivanti dai commessi reati e la mancata intrapresa di iniziative riparatorie nei confronti delle vittime.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
Nel motivo unico il ricorrente deduce vizio della motivazione.
A suo avviso, il Tribunale di sorveglianza:
avrebbe indebitamente svalutato la relazione dell’ equipe penitenziaria, che dava atto di atteggiamenti insinceri del detenuto e caldeggiava la prosecuzione del percorso intramurario;
avrebbe del pari pretermesso le informative della Direzione nazionale antimafia (D.N.A.) e della Direzione distrettuale antimafia (D.N.A.) di Caltanissetta sull’attuale operatività della famiglia mafiosa di riferimento del condannato e sul rischio di ripresa e/o di implementazione dei suoi collegamenti con gli esponenti della consorteria tuttora in libertà;
avrebbe indebitamente relegato nell’insignificanza il dato, obiettivo, del mancato pagamento, neppure parziale, delle obbligazioni civili (nonostante le possidenze immobiliari), e della mancata attivazione di percorsi di natura riparativa.
La difesa del condannato ha depositato memoria in data 2 aprile 2025, per opporsi all’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La memoria difensiva di cui in narrativa risulta tardiva, in quanto presentata oltre il termine dei quindici giorni antecedenti l’udienza odierna, stabilito dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Né l’atto può essere considerato come memoria di «replica» rispetto alla requisitoria, cui applicare il minor termine dei cinque giorni, giacché esso prescinde totalmente dai contenuti della requisitoria medesima.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
NOME COGNOME è stato condannato per delitti ascrivibili alla c.d. prima fascia dell’art. 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e nei suoi confronti è stata adottata la declaratoria di impossibilità di collaborazione, ai sensi del comma 1bis della citata disposizione, nel testo vigente anteriormente alla novellazione dell’intero art. 4bis , disposta con il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 1992, n. 199.
I requisiti di concessione delle misure alternative alla detenzione restano, pertanto, quelli (più favorevoli) antecedenti tale novellazione (v. art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2002, cit.).
Per accedere alla semilibertà sono dunque necessarie, in funzione della dirimente prognosi di esistenza delle condizioni per il graduale reinserimento nella società di cui all’art. 50, comma 4, Ord. pen., una progressione trattamentale adeguata e l’acquisizione, anche alla stregua delle informazioni fornite dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, di elementi «tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva» (art. 4bis , commi 1ter e 2bis , Ord. pen.).
Ciò posto, l’esito decisorio, attinto dall’ordinanza impugnata, non appare logicamente soddisfacente in quanto esso, come esattamente denuncia il ricorrente:
appare anzitutto disancorato dalla relazione del gruppo di osservazione e trattamento della casa di reclusione, che evidenziava la necessità di proseguire l’osservazione intramuraria in funzione dell’acquisizione, prodromica alla concessione della misura alternativa, di sicuri elementi di validazione del percorso trattamentale (tanto più in vista di una misura da eseguire nel contesto delinquenziale di provenienza del soggetto);
non appare comunque in linea, nello sviluppo motivazionale, con il paradigma legale di riferimento, che non si limita a richiedere la mancata emersione di elementi di persistente collegamento con la criminalità organizzata, ma impone l’acquisizione in positivo di elementi capaci di escludere, ai fini specifici che qui si connettono all’esecuzione del più ampio regime della semilibertà nel contesto delinquenziale di provenienza, la persistenza di quel collegamento (elementi che, dalle informative delle Autorità giudiziarie interpellate in via consultiva, risulterebbero del tutto insussistenti).
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio che sani le riscontrate aporie e contraddizioni argomentative.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così deciso l’08/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME