Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25961 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA NOME nato a TRICASE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha ammesso NOME COGNOME alla misura alternativa della semilibertà in relazione alla porzione residua della pena inflittagli per avere commesso, tra il 2013 ed il 2014, i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ha, a tal fine, rilevato, tra l’altro: che NOME, già ammesso da oltre due anni ai permessi premio, ha proficuamente proseguito, in questo periodo, il percorso rieducativo intrapreso nel corso della duratura detenzione, secondo quanto univocamente attestato dagli organi del trattamento; che NOME, il quale fruisce di favorevoli opportunità di inserimento familiare e lavorativo, ha manifestato disponibilità allo svolgimento di attività riparativa; che dall informazioni acquisite, non risulta che egli abbia mantenuto i rapporti con l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE della quale egli è stato, in epoca relativamente remota, partecipe; che i contatti epistolari con soggetto gravitante in ambito mafioso si sono interrotti da circa quattro anni e, peraltro, sono stati tenuti i epoca anteriore a quella in cui tale personaggio è stato autore di condotte estorsive e di narcotraffico.
Ha, pertanto, ritenuto la sussistenza delle condizioni cui l’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo novellato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazione dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, subordina l’ammissione al lavoro esterno ed alle misure alternative alla detenzione, con l’eccezione della liberazione anticipata, di coloro che stiano scontando pena per reato c.d. ostativo.
Il Procuratore generale della ReRAGIONE_SOCIALE presso la Corte di appello di L’Aquila propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sul postulato che il Tribunale di sorveglianza ha positivamente esitato l’istanza del condannato al di fuori delle ipotesi previste.
Segnala, al riguardo:
che NOME ha svolto, in ambito associativo, compiti di rilievo, che lo hanno portato ad acquisire conoscenze che egli non ha mai ritenuto di trasferire all’autorità, onde non ricorre un caso di c.d. collaborazione impossibile o inesig i bile;
che egli, lungi dal dar segno di resipiscenza, ha mantenuto, in costanza di detenzione, relazioni con soggetto che è successivamente risultato inserito nel settore del narcotraffico;
che precedente, analoga istanza era stata, nel giugno del 2022, respinta sulla base di ineccepibili argomentazioni che, con la decisione impugnata, sono state immotivatamente superate;
che il Tribunale di sorveglianza, con la più recente ordinanza, ha, in sostanza, affermato, in spregio al disposto normativo ed in difformità dai pareri resi dalla RAGIONE_SOCIALE (che ha, tra l’altro, sottolineato che «il contesto RAGIONE_SOCIALE di riferimento si presenta tuttora instabile» e «il reinserimento ivi del detenuto presenta il pericolo di ripristino delle precedenti dinamiche delinquenziali») e dalla DDA, che «l’appartenente ad associazione RAGIONE_SOCIALE che continua recisamente a negare la propria appartenenza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può ugualmente usufruire della semilibertà ritenendosi sufficiente il mero buon comportamento del detenuto sia in carcere che nell’espletamento dei permessi premio»;
che la magistratura di sorveglianza si è, per tale via, sostituita al legislatore, applicando al condannato una non prevista presunzione favorevole di cessata pericolosità sociale.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
É pacifico che NOME COGNOME stava scontando, alla data della decisione, condanna per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, compreso nel novero dei delitti per i quali, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (nel testo, applicabile ratíone temporis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazione dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l’eccezione della liberazione anticipata) possono essere concessi, «anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58ter, purché gli istanti dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione RAGIONE_SOCIALE di eventuale appartenenza, che
consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».
La citata disposizione prevede, subito dopo, che «al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa».
Il comma 2 dell’art. 4 -bis assegna, poi, alla magistratura di sorveglianza il compito di richiedere, in vista della decisione sull’istanza di ammissione ai benefici penitenziari e per il tramite del RAGIONE_SOCIALE, dettagliate informazioni che, con specifico riferimento ai casi, quale quello in esame, di cui al comma 1-bis consentano di «verificare la fondatezza degli elementi offerti dall’istante in merito al perdurare dell’operatività del RAGIONE_SOCIALE di appartenenza o del contesto RAGIONE_SOCIALE nel quale il reato è stato consumato., al profilo RAGIONE_SOCIALE del detenuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione».
La normativa di nuovo conio impone, altresì, al giudice di sollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di acquisire informazioni dalla direzione dell’istituto ove l’istante è detenuto o internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in RAGIONE_SOCIALE alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle atti economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.
Il comma 2-bis stabilisce, ancora, che «Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di
concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti…».
3. Risulta, dunque, dalla superiore esposizione che la novella ha trasformato la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante, prevista dal precedente testo dell’art. 4-bis, in relativa, con allegazione che spetta alla parte e con la previsione, comunque, di oneri istruttori per il giudice della sorveglianza.
Alla luce della nuova normativa, quindi, il Tribunale di sorveglianza è tenuto ad apprezzare la pericolosità del detenuto per reati ostativi «di prima fascia», in particolare quanto al pericolo del mantenimento o del ripristino dei collegamenti con associazioni criminose, mediante l’esame approfondito della sua condotta carceraria e della partecipazione all’attività rieducativa, e, se necessario, svolgendo accertamenti tramite l’autorità di polizia.
In questo senso si è, del resto, orientata, sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 4-bis, la giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che «In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia”, per effetto delle modifiche apportate all’art.4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l’autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione divenuta relativa – di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4-bis, comma 2, ord. pen.» (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 – 01).
Tanto, alla luce dell’espresso rilievo secondo cui «La novella del 2022 richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito in RAGIONE_SOCIALE alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità – relativa e superabile – della presunzione di mantenimento di collegamenti con l’organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale», accompagnato dal riconoscimento che detta situazione «non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all’accesso ai benefici penitenziari, restando nell’ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici,
stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare .in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalit organizzata e con il contesto mafioso»; con l’esplicita indicazione del dovere, per il Tribunale di sorveglianza, di avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti secondo comma dell’art. 4 -bis.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dopo avere acquisito le necessarie informazioni ed i prescritti pareri, ha positivamente esitato l’istanza, con riferimento alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà, sulla scorta di un percorso argomentativo lineare, che ha valorizzato, .in primo luogo, la storia RAGIONE_SOCIALE di NOME ed il contegno da lui tenuto nel lungo periodo di restrizione patito.
I giudici abruzzesi hanno, quindi, dato conto dei risultati conseguiti e dell’evoluzione della personalità del condannato, attestata, oltre che dal meritevole contegno carcerario, dalla fruizione, protratta per oltre un biennio, dei permessi premio, cui egli è stato ammesso sul presupposto della recisione dei collegamenti con gli ambienti delinquenziali che avevano fatto da sfondo ai reati che gli sono valsi la condanna della cui esecuzione si discute.
Hanno, al contempo, scrutinato la condizione familiare e sociale di NOME e la prospettata occasione di reinserimento, che hanno stimato rispondente al principio di progressione trattamentale, e considerato le pregresse relazioni epistolari con persona poi risultata inserita in perniciosi contesti criminali che ha, tuttavia, ritenuto non idonee, per la loro collocazione temporale, a rendere concreto il pericolo di ripristino dei collegamenti con l’organizzazione della quale egli ha fatto parte tra il 2013 ed il 2014.
Preso atto, quindi, della disponibilità del condannato ad impegnarsi in attività di volontariato, e del tenore, univocamente positivo, delle relazioni comportamentali del 26 ottobre 2022 e del 23 settembre 2023 (ove si legge che: «il profilo comportamentale è stabilmente scevro da rilievi e caratterizzato da impegno e responsabilità costanti; l’ultimo permesso premio, fruito dal 31 agosto all’8 settembre 2023, è stato trascorso come sempre nel completo rispetto delle prescrizioni ed in compagnia assidua dei familiari»), ha stimato che COGNOME autore, vieppiù, di una rilettura critica dei trascorsi devianti e centrato su una sana progettualità futura con concrete prospettive di reinserimento lavorativo abbia definitivamente rescisso i legami con il RAGIONE_SOCIALE nel quale ha militato e, più in generale, con il contesto RAGIONE_SOCIALE di riferimento, ciò che consente di ritenere superata la presunzione relativa stabilita dall’art. 4-bis.
A fronte di tale apparato motivazionale, il Procuratore ricorrente articola censure che, frutto di una diversa considerazione degli elementi istruttori, non valgono ad enucleare, nel provvedimento impugnato, profili di illegittimità.
Ascrive, per un verso, a NOME di non avere avviato un iter collaborativo e, comunque, di non avere trasmesso le conoscenze in suo possesso in relazione ad attività illecite delle quali è stato accreditato protagonista e di avere, anzi, continuato «con sfacciata sicumera a professarsi estraneo a sodalizi criminali».
Addebito, questo, che, da un canto, pertiene a requisito, l’impossibilità o inesigibilità della collaborazione, che non è indicato a supporto della decisione censurata, e, dall’altro, è, almeno in parte, contraddetto dalla medesima ordinanza, dalla quale emerge che NOME, pur dichiarandosi estraneo a dinamiche associative, ha ammesso di avere svolto l’attività di spaccio che gli è stata contestata e ricondotto le scelte delinquenziali, delle quali si è fatto carico, a ragioni di carattere economico, in tal modo palesando un approccio che, pur improntato alla minimizzazione, non può, con il prescritto coefficiente di certezza, dirsi espressione di persistente adesione a logiche criminali.
Il ricorrente pone l’accento poi:
sulla corrispondenza in passato intrattenuta dal condannato, elemento che, però, è stato vagliato dal Tribunale di sorveglianza in modo non manifestamente illogico né contraddittorio;
sui pareri, contrari all’accoglimento dell’istanza, della RAGIONE_SOCIALE e della DDA, che i giudici aquilani hanno considerato, spiegando, con dovizia di pertinenti argomentazioni, le ragioni per le quali hanno reputato di disattenderli;
sul rigetto, da parte dello stesso Tribunale di sorveglianza, di precedente, analoga istanza, giustificato da motivazioni che, è facile replicare, sono state superate dai progressi trattamentali medio tempore registrati e, soprattutto, dal contegno tenuto da COGNOME in occasione della fruizione dei permessi premio, che appare tanto più rilevante, in funzione dell’accoglimento dell’istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione, perché confermativo dell’interruzione dei legami con gli ambienti criminali del territorio.
Rebus sic stantibus, priva di pregio si rivela la conclusiva affermazione del ricorrente, che imputa al Tribunale di sorveglianza di essersi arrogato compiti che spettano, invece, al legislatore, risultando, piuttosto, dal provvedimento impugnato che, nel caso di specie, è stata effettuata una
valutazione coerente con la rinnovata cornice normativa e non esorbitante dai limiti della discrezionalità giudiziale.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso il 18/04/2024.