Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32915 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2269/2025
NOME COGNOME
CC – 01/07/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Milano nel procedimento a carico di COGNOME NOMENOME nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ammetteva NOME COGNOME – in espiazione di pena per l’omicidio della fidanzata, NOME COGNOME, commesso a Garlasco il 13 agosto 2007 – al regime di semilibertà,
in ragione dei progressi da lui compiuti nel corso del trattamento, esistendo le condizioni per il graduale reinserimento lavorativo dell’interessato nella società.
Il Tribunale di sorveglianza ripercorreva i momenti salienti dell’osservazione penitenziaria, avviatasi nel 2015 con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Da allora, il detenuto aveva mantenuto un comportamento sempre corretto e aderente alle attività trattamentali, essendo impegnato in un’occupazione lavorativa all’interno dell’istituto di pena e, in tal modo, riuscendo anche ad assolvere, sia pure in forma rateizzata, agli obblighi risarcitori verso le parti civili. Aveva in tal modo dimostrato di accettare la condanna e aveva avviato un complesso iter di ridefinizione della propria personalità e di elaborazione di una progettualità di vita orientata al perseguimento di valori socialmente condivisi. All’analisi psicologica, non erano stati rilevati aspetti disfunzionali rimarchevoli, riferiti all’attualità.
Nel 2023 era stato ammesso al lavoro esterno, anche in rapporto alla mancata emersione di profili di pericolosità sociale ostativa. Nel 2024 aveva avviato l’esperienza dei permessi premio, proficuamente gestita.
Il percorso di risocializzazione del detenuto era quindi proseguito in maniera regolare, avendo il medesimo mostrato costantemente un atteggiamento collaborativo, pur persistendo margini di ulteriore approfondimento e revisione introspettiva, legati alla struttura di personalità, piuttosto che ad un’immaturità del processo riabilitativo intrapreso.
La rete di relazioni esterne, affettive, sociali e familiari, costituiva un fattore protettivo ed ulteriormente incentivante l’evoluzione favorevole della sua personalità.
Erano dunque maturi, a giudizio del Tribunale, i tempi di un ulteriore avanzamento trattamentale, in grado di assecondare la finalità rieducativa dell’espiazione in corso.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Milano, sulla base di unico articolato motivo, qui riportato nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., in cui si deduce la violazione dell’art. 50 Ord. pen. e il vizio di motivazione mancante e/o apparente.
Il ricorrente addebita al Tribunale di sorveglianza l’omessa o inadeguata valutazione dell’infrazione posta in essere da COGNOME durante la fruizione del permesso premio ottenuto nel marzo 2025, nel corso della quale il condannato aveva rilasciato un’intervista ad un noto programma televisivo a diffusione nazionale, senza aver ottenuto alcuna previa autorizzazione. Nonostante il
beneficio fosse stato concesso esclusivamente per la coltivazione di ragioni affettive, il condannato aveva approfittato dello spazio di libertà concessogli per conquistarsi «una tribuna pubblica» che non gli sarebbe spettata, oltretutto a fronte di nuove delicate indagini preliminari in corso sul medesimo omicidio. L’ordinanza impugnata sarebbe, dunque, censurabile, nell’avere aprioristicamente escluso possibili ricadute dell’intervista sul percorso trattamentale dell’interessato.
Il ricorrente biasima altresì, in via strumentale rispetto alla doglianza precedente, la decisione del Tribunale di non dare corso ad integrazioni istruttorie, al fine di acquisire tutte le informazioni relative all’intervista, alle sue modalità e ai suoi esatti contenuti, ricostruiti solo tramite fonti ‘aperte’ di informazione.
Il ricorrente si duole, infine, dell’omessa ponderazione delle criticità personologiche già emerse all’atto della concessione del primo permesso premio, che non risulterebbero superate, apparendo semmai acuite alla luce dell’osservazione penitenziaria successiva, e che avrebbero dovuto formare oggetto, in vista del possibile avanzamento trattamentale, di ponderata rivalutazione.
Al ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO territoriale la difesa di NOME COGNOME resiste con diffusa memoria difensiva, che conclude per la declaratoria di inammissibilità, e in subordine per il rigetto, del ricorso stesso.
In sintesi, l’ordinanza impugnata appare alla difesa ben conformata, logica, indenne da vizi di contenuto e forma.
Il Tribunale non avrebbe tralasciato alcun dato istruttorio processualmente rilevante, intervista inclusa, e avrebbe compiuto un’articolata disamina del percorso rieducativo intrapreso da COGNOME, sottolineando in modo esemplare la progressiva maturazione del soggetto verso stadi di risocializzazione sempre più avanzati, meritevoli di corrispondente riscontro trattamentale.
In vista dell’odierna trattazione, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO requirente ha concluso come in epigrafe.
La difesa del condannato, in replica, ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel vagliare il ricorso, il Collegio rammenta che, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve fondare le sue
statuizioni, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità del soggetto ristretto in istituto di pena; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione degli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, COGNOME Coco, Rv. 286402-01; Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404-01).
Per quel che concerne la semilibertà – che attua la decarcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall’istituto, per parte del giorno, attività lavorativa, o altra attività risocializzante – l’ammissione al relativo regime presuppone, in uno con l’avvenuta espiazione della necessaria quota parte di pena, una prognosi favorevole, proprio in relazione ai progressi compiuti in ambito trattamentale, in ordine alla possibilità di un suo graduale reinserimento nella società (art. 50, quarto comma, Ord. pen.).
Date queste condizioni, la misura in esame diviene essa stessa strumento del trattamento individualizzato, rispondendo alla finalità di emenda mediante la più avanzata prospettiva di risocializzazione che è in grado di offrire, extra moenia , il lavoro (che è l’attività che di regola la sostanzia), elemento cardine del moderno sistema rieducativo penitenziario (v. Corte Cost. n. 158 del 2001).
Al fine di saggiare in chiave prognostica i progressi trattamentali, adeguato rilievo deve certamente essere assegnato alle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del detenuto.
Alle relative valutazioni il giudice non è peraltro vincolato, purché sia da parte sua assolto l’onere di considerare le informazioni riferite sulla personalità del detenuto medesimo e sull’avanzamento del percorso di risocializzazione, e di parametrarne la rilevanza rispetto alle istanze rieducative sottostanti la misura alternativa invocata e ai profili di pericolosità residua dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (in AVV_NOTAIO, v. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01).
Fatte queste doverose premesse, il Collegio reputa l’ordinanza impugnata incensurabile alla loro stregua.
il Tribunale di sorveglianza, muovendo dal grave delitto commesso da COGNOME, ha scrupolosamente analizzato le risultanze del trattamento, apprezzando mediante argomentazioni analitiche, logiche ed esaurienti, qui incensurabili l’evoluzione favorevole di personalità da esse riflessa, indicativa della progressiva risocializzazione del detenuto, pienamente convalidata da tutti gli operatori penitenziari.
Il Tribunale ha specificamente valutato, in chiave trattamentale, l’esistenza dell’intervista, ma, dopo averne ricostruito toni e contenuto per il tramite della Direzione penitenziaria, ha ritenuto che il suo rilascio non violasse le prescrizioni al cui rispetto la fruizione del permesso premio era vincolata e non rappresentasse un fattore tale da inficiare il proficuo percorso trattamentale in atto. Anche sul punto la decisione è immune da vizi del ragionamento logico e supera il vaglio di legittimità.
Il Tribunale non ha sottaciuto, infine, l’esistenza di criticità residue di personalità, legate non già dunque all’intervista, mantenutasi nei limiti della continenza, quanto alla tendenza dell’interessato ad autoproteggersi e ad accreditare all’esterno un’immagine positiva della propria persona, in una prospettiva di recupero graduale di autostima che non può prescindere, per mantenere valore trattamentale, da ulteriori e concrete verifiche; e tuttavia, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di incoerenza o contraddittorietà, ha ritenuto tali aspetti non di pregnanza tale, alla luce del contesto complessivo e delle risorse a disposizione del condannato, da precludere l’ammissione alla richiesta misura alternativa, comunque di tipo marcatamente contenitivo.
Si è a cospetto, conclusivamente, di una decisione saldamente ancorata al paradigma legale di riferimento, assistita da motivazione nient’affatto mancante o apparente, cui il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ricorrente contrappone argomenti, facenti leva su una diversa ponderazione degli elementi incidenti di giudizio, che sono estranei al perimetro della cognizione che questa Corte è abilitata ad esercitare.
Segue la reiezione del proposto ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 01/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME