Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32915 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1   Num. 32915  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2269/2025
NOME COGNOME
CC – 01/07/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Milano nel procedimento a carico di COGNOME NOMENOME nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette  le  conclusioni  del  Pubblico  ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con  l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ammetteva NOME COGNOME – in espiazione di pena per l’omicidio della fidanzata, NOME COGNOME, commesso a Garlasco il 13 agosto 2007 – al regime di semilibertà,
in  ragione dei progressi da lui compiuti nel corso del trattamento, esistendo le condizioni per il graduale reinserimento lavorativo dell’interessato nella società.
 Il  Tribunale  di  sorveglianza  ripercorreva  i  momenti  salienti  dell’osservazione  penitenziaria,  avviatasi  nel  2015  con  il  passaggio  in  giudicato  della sentenza di condanna.
Da allora, il detenuto aveva mantenuto un comportamento sempre corretto e aderente alle attività trattamentali, essendo impegnato in un’occupazione lavorativa all’interno dell’istituto di pena e, in tal modo, riuscendo anche ad assolvere, sia pure in forma rateizzata, agli obblighi risarcitori verso le parti civili. Aveva in tal modo dimostrato di accettare la condanna e aveva avviato un complesso iter di ridefinizione della propria personalità e di elaborazione di una progettualità di vita orientata al perseguimento di valori socialmente condivisi. All’analisi psicologica, non erano stati rilevati aspetti disfunzionali rimarchevoli, riferiti all’attualità.
Nel  2023  era  stato  ammesso  al  lavoro  esterno,  anche  in  rapporto  alla mancata  emersione  di  profili  di  pericolosità  sociale  ostativa.  Nel  2024  aveva avviato l’esperienza dei permessi premio, proficuamente gestita.
Il percorso di risocializzazione del detenuto era quindi proseguito in maniera regolare, avendo il medesimo  mostrato costantemente un atteggiamento collaborativo,  pur  persistendo  margini  di  ulteriore  approfondimento  e  revisione introspettiva, legati alla struttura di personalità, piuttosto che ad un’immaturità del processo riabilitativo intrapreso.
La rete di relazioni esterne, affettive, sociali e familiari, costituiva un fattore protettivo ed ulteriormente incentivante l’evoluzione favorevole della sua personalità.
Erano  dunque  maturi,  a  giudizio  del  Tribunale,  i  tempi  di  un  ulteriore avanzamento  trattamentale,  in  grado  di  assecondare  la  finalità  rieducativa dell’espiazione in corso.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Milano,  sulla  base  di  unico  articolato  motivo,  qui  riportato  nei  limiti  previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., in cui si deduce la violazione dell’art. 50 Ord. pen. e il vizio di motivazione mancante e/o apparente.
Il  ricorrente  addebita  al  Tribunale  di  sorveglianza  l’omessa  o  inadeguata valutazione  dell’infrazione  posta  in  essere  da  COGNOME  durante  la  fruizione  del permesso premio ottenuto nel marzo 2025, nel corso della quale il condannato aveva  rilasciato  un’intervista  ad  un  noto  programma  televisivo  a  diffusione nazionale,  senza  aver  ottenuto  alcuna  previa  autorizzazione.  Nonostante  il
beneficio fosse stato concesso esclusivamente per la coltivazione di ragioni affettive, il condannato aveva approfittato dello spazio di libertà concessogli per conquistarsi «una tribuna pubblica» che non gli sarebbe spettata, oltretutto a fronte di nuove delicate indagini preliminari in corso sul medesimo omicidio. L’ordinanza impugnata sarebbe, dunque, censurabile, nell’avere aprioristicamente escluso possibili ricadute dell’intervista sul percorso trattamentale dell’interessato.
Il  ricorrente  biasima  altresì,  in  via  strumentale  rispetto  alla  doglianza precedente,  la decisione del Tribunale di non  dare  corso  ad  integrazioni istruttorie, al fine di acquisire tutte le informazioni relative all’intervista, alle sue modalità  e  ai  suoi  esatti  contenuti,  ricostruiti  solo  tramite  fonti  ‘aperte’  di informazione.
Il ricorrente si duole, infine, dell’omessa ponderazione delle criticità personologiche già emerse all’atto della concessione del primo permesso premio, che non risulterebbero superate, apparendo semmai acuite alla luce dell’osservazione  penitenziaria  successiva,  e  che  avrebbero  dovuto  formare oggetto, in vista del possibile avanzamento trattamentale, di ponderata rivalutazione.
 Al  ricorso  del  AVV_NOTAIO  AVV_NOTAIO  territoriale  la  difesa  di  NOME  COGNOME resiste  con  diffusa  memoria  difensiva,  che  conclude  per  la  declaratoria  di inammissibilità, e in subordine per il rigetto, del ricorso stesso.
In sintesi, l’ordinanza impugnata appare alla difesa ben conformata, logica, indenne da vizi di contenuto e forma.
Il  Tribunale  non  avrebbe  tralasciato  alcun  dato  istruttorio  processualmente rilevante,  intervista  inclusa,  e  avrebbe  compiuto  un’articolata  disamina  del percorso  rieducativo  intrapreso  da  COGNOME,  sottolineando  in  modo  esemplare  la progressiva maturazione del soggetto verso stadi di risocializzazione sempre più avanzati, meritevoli di corrispondente riscontro trattamentale.
 In  vista  dell’odierna  trattazione,  il  AVV_NOTAIO  AVV_NOTAIO  requirente  ha concluso come in epigrafe.
La  difesa  del  condannato,  in  replica,  ha  insistito  nelle  conclusioni  già rassegnate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Nel  vagliare  il  ricorso,  il  Collegio  rammenta  che,  in  tema  di  misure alternative  alla  detenzione,  il  giudice  di  sorveglianza  deve  fondare  le  sue
statuizioni, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità del soggetto ristretto in istituto di pena; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione degli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, COGNOME Coco, Rv. 286402-01; Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404-01).
Per quel che concerne la semilibertà – che attua la decarcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall’istituto, per parte del giorno, attività lavorativa, o altra attività risocializzante – l’ammissione al relativo regime presuppone, in uno con l’avvenuta espiazione della necessaria quota parte di pena, una prognosi favorevole, proprio in relazione ai progressi compiuti in ambito trattamentale, in ordine alla possibilità di un suo graduale reinserimento nella società (art. 50, quarto comma, Ord. pen.).
Date queste condizioni, la misura in esame diviene essa stessa strumento del trattamento individualizzato, rispondendo alla finalità di emenda mediante la più  avanzata  prospettiva  di  risocializzazione  che  è  in  grado  di  offrire, extra moenia ,  il  lavoro  (che  è  l’attività  che  di  regola  la  sostanzia),  elemento  cardine del moderno sistema rieducativo penitenziario (v. Corte Cost. n. 158 del 2001).
 Al  fine  di  saggiare  in  chiave  prognostica  i  progressi  trattamentali, adeguato  rilievo  deve  certamente  essere  assegnato  alle  relazioni  provenienti dagli organi deputati all’osservazione del detenuto.
Alle relative valutazioni il giudice non è peraltro vincolato, purché sia da parte sua assolto l’onere di considerare le informazioni riferite sulla personalità del detenuto medesimo e sull’avanzamento del percorso di risocializzazione, e di parametrarne la rilevanza rispetto alle istanze rieducative sottostanti la misura alternativa invocata e ai profili di pericolosità residua dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (in AVV_NOTAIO, v. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01).
Fatte queste doverose premesse, il Collegio reputa l’ordinanza impugnata incensurabile alla loro stregua.
il Tribunale di sorveglianza, muovendo dal grave delitto commesso da COGNOME, ha  scrupolosamente  analizzato  le  risultanze  del  trattamento,  apprezzando  mediante  argomentazioni  analitiche,  logiche  ed  esaurienti,  qui  incensurabili  l’evoluzione favorevole di personalità da esse riflessa, indicativa della progressiva risocializzazione  del  detenuto,  pienamente  convalidata  da  tutti  gli  operatori penitenziari.
Il  Tribunale ha specificamente valutato, in chiave trattamentale, l’esistenza dell’intervista, ma, dopo averne ricostruito toni e contenuto per il tramite della Direzione penitenziaria, ha ritenuto che il suo rilascio non violasse le prescrizioni al cui rispetto la fruizione del permesso premio era vincolata e non rappresentasse un fattore tale da inficiare il proficuo percorso trattamentale in atto. Anche sul punto la decisione è immune da vizi del ragionamento logico e supera il vaglio di legittimità.
Il Tribunale non ha sottaciuto, infine, l’esistenza di criticità residue di personalità, legate non già dunque all’intervista, mantenutasi nei limiti della continenza, quanto alla tendenza dell’interessato ad autoproteggersi e ad accreditare all’esterno un’immagine positiva della propria persona, in una prospettiva di recupero graduale di autostima che non può prescindere, per mantenere valore trattamentale, da ulteriori e concrete verifiche; e tuttavia, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di incoerenza o contraddittorietà, ha ritenuto tali aspetti non di pregnanza tale, alla luce del contesto complessivo e delle risorse a disposizione del condannato, da precludere l’ammissione alla richiesta misura alternativa, comunque di tipo marcatamente contenitivo.
Si è a cospetto, conclusivamente, di una decisione saldamente ancorata al paradigma legale di riferimento, assistita da motivazione nient’affatto mancante  o  apparente,  cui  il  AVV_NOTAIO  AVV_NOTAIO  ricorrente  contrappone argomenti, facenti leva su una diversa ponderazione degli elementi incidenti di giudizio,  che  sono  estranei  al  perimetro  della  cognizione  che  questa  Corte  è abilitata ad esercitare.
Segue la reiezione del proposto ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 01/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME