Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25001 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25001 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di L’Aquila nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
lette le conclusioni della difesa, che con memoria del 20 dicembre 2023, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e con memoria di replica del 27 dicembre 2023 ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, con il provvedimento impugnato, ha concesso a NOME COGNOME la semilibertà in relazione al titolo in esecuzione, rappresentato dal provvedimento di cumulo della Procura generale di RAGIONE_SOCIALE, del 10 aprile 2005, comprensivo della condanna alla pena dell’ergastolo per il reato di omicidio in concorso e per quelli connessi in materia di armi, aggravati ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, della sentenza di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo mafioso, commesso fino al marzo 1998, nonché della sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i reati concernenti la violazione della legge armi e ricettazione.
Avverso il provvedimento ricorre tempestivamente il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 71-ter Ord. pen., in relazione agli artt. 4-bis, 1-bis, 50 Ord. pen., art. 3 comma 2 d.l. n. 162 del 2022 convertito dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022.
Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila fonda la decisione su premesse relative al titolo in esecuzione del tutto erronee con riferimento alla natura della pena irrogata al condannato.
Si tratta di titolo che prevede condanne a pena perpetua e a pene detentive temporanee, con l’individuazione di un’unica pena complessiva da scontare, cioè quella dell’ergastolo con isolamento diurno ai sensi dell’art 72, comma secondo, cod. pen., trovando applicazione il principio di assorbimento delle pene temporanee di cui all’alt 72, comma primo, cod. pen.
Nel caso di specie COGNOME è detenuto in esecuzione della pena dell’ergastolo dal 26 giugno del 1998.
A parere del ricorrente, trattandosi di esecuzione della pena perpetua dell’ergastolo, non può trattarsi di pena già espiata, come correttamente rilevato con ordinanza del 9 ottobre 2018 in atti, provvedimento che aveva rigettato l’istanza di accertamento della cosiddetta collaborazione impossibile, proprio in considerazione della valorizzazione del ruolo, tutt’altro che secondario, avuto da COGNOME nell’ambito dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, acclarato in base alle relazioni della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE cui il ricorrente si richiama,
Nel caso di specie, secondo il ricorso, non sarebbero emerse prove positive che escludano l’attualità dei collegamenti del COGNOME a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
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La motivazione censurataVfonda sulla convinzione che debba applicarsi al caso in esame, l’art. 3, comma 2, d. I., n. 162 del 2022 come convertito.
Invece, si osserva che, in relazione al caso al vaglio, opera la previsione di cui all’art. 4, comma 1bis Ord. pen. Ciò in quanto, nei confronti di COGNOME, condannato per appartenenza a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non collaborante, è stata accertata la collaborazione impossibile solo per i delitti compresi nella condanna di cui al n. 2 del certificato giudiziale, quinch non per il reato associativo.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione.
Le risultanze istruttorie, secondo il ricorrente, sarebbero state lette in modo parziale, senza visione d’insieme e senza tenere conto del contesto mafioso nel quale sarebbe reinserito COGNOME, a fronte della carenza di prova positiva della rescissione del legame con RAGIONE_SOCIALE.
Si è consentito, infatti, il ritorno del condannato proprio nel territorio cui è nativo, sito nella provincia palermitana, teatro di commissione di crimini gravissimi ad opera del beneficiario della misura alternativa della semilibertà, senza soffermarsi, sufficientemente, sul tema della sua pericolosità sociale.
Questi non ha mai collaborato con la giustizia, non ha mai addotto ragioni plausibili a sostegno della carente collaborazione, vanta unicamente un corretto comportamento intramurario e neppure si è dissociato formalmente dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma anzi ha addirittura negato di essere mai stato affiliato a sodalizio.
Si tratta, invece, di un soggetto di rilievo, nella famiglia RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, con fine pena “mai”, al quale si è concessa la misura senza che il Tribunale abbia affrontato la problematica dell’attualità dei collegamenti con il mondo del crimine organizzato, necessaria valutazione che si aggiunge alle tradizionali valutazioni sui risultati del trattamento individualizzato e sul condizioni che garantiscano un graduale reinserimento del detenuto nella società, previa verifica dell’accertata revisione critica proiettata verso ravvedimento.
Nessuna motivazione viene spesa, a parere del ricorrente, con riferimento alla segnalata presenza di soggetti legati al contesto mafioso nel luogo di lavoro, che si evince dalla nota del 6 marzo 2023 del RAGIONE_SOCIALE, alla quale è allegata nota redatta dai RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, circa la cornice RAGIONE_SOCIALE attorno alla società RAGIONE_SOCIALE e alle frequentazioni dell’amministratore unico NOME COGNOME.
Del resto, COGNOME era l’uomo di fiducia di NOME COGNOME, esponente dell’organizzazione con la quale teneva i rapporti duranl:e la latitanza di
quest’ultimo, come rimarcato dal Tribunale di sorveglianza dell’Aquila nell’ordinanza del 9 ottobre 2018 già richiamata.
Sì rileva, inoltre, l’omessa motivazione con riferimento alle condanne per delitto associativo, irrogate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d RAGIONE_SOCIALE (sentenza del 14 aprile 2023), con condotte permanenti dal 2016-2017, nei confronti di soggetti appartenenti alla famiglia RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, tra i qual NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, più volte notati in compagnia dell’amministratore unico della società di ristorazione dove il condannato lavorerà.
Inoltre, si sarebbe trascurato il dato, offerto al Collegio giudicante dalla DDA di RAGIONE_SOCIALE con missiva del 28 aprile 2023, significativa dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Risulta evidente la violazione di legge dovuta alla motivazione omissiva sulla tematica fondamentale dell’esclusione di tali collegamenti. Anzi, sono stati acquisiti elementi istruttori in base ai quali affermare, in chiave positiv l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sulla base di elementi forniti anche dagli uffici della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, la misura alternativa della semilibertà addirittura in COGNOME, secondo il ricorrente, non potrebbe essere concessa a soggetto che non ha mai abdicato rispetto all’accusa di aver partecipato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Peraltro si tratta di non collaborante, in collegamento con sodali quali il fratello NOME, con il quale conversa in carcere proprio sulla pressione delle Forze dell’ordine sui mafiosi di COGNOME e sull’operazione cosiddetta RAGIONE_SOCIALE.
Si richiama, in particolare, il parere della RAGIONE_SOCIALE del 23 marzo 2023 che evidenzia la rilevantissima pericolosità del condannato, nel quale si rimarca anche come la famiglia di COGNOME, strettamente collegata a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE americana sia una delle articolazioni, all’attualità, più potenti quell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio riportandosi a tutte le argomentazioni svolte con il ricorso.
3.1. La difesa ha fatto pervenire p. e. c., del 20 dicembre 2023, con la quale ha svolto argomenti nel senso dell’inammissibilità del ricorso indicato, nel complesso, come meramente rivalutativo, rispetto al compendio istruttorio già vagliato dal Tribunale di sorveglianza e, dunque, versato in fatto.
Si confuta l’argomento relativo alla mancata applicazione e successiva esecuzione della misura dell’isolamento diurno, indicando che detta misura non
risulta mai applicata in sede di cognizione o esecuzione, quindi mancherebbe un provvedimento, ex art. 72 cod. pen. da essere eseguito a carico del condannato.
Si richiama, poi, la sentenza di questa Sez. 1, ricorrente COGNOME, n. 48690 del 29 novembre 2019, di annullamento con rinvio e si ripercorre l’iter delle diverse procedure che hanno visto il condannato interessato ad ottenere l’accertamento della cd. collaborazione impossibile, nonché delle pene già espiate riferibili a reati ostativi, contenuti nel cumulo in esecuzione a suo carico, onde accedere a permesso premio.
Si evidenzia che, nel caso al vaglio, si tratta di condanne in esecuzione, con cumulo omogeneo, dove è stata irrogata la pena dell’ergastolo e pene temporanee, mentre l’impossibilità della collaborazione è stata accertata solo per quella perpetua.
L’ordinanza GLYPH impugnata GLYPH ha GLYPH ritenuto ammissibile GLYPH la GLYPH semilibertà correttamente, a parere della difesa, perché nel perimetro del giudizio ex art. 4bis, comma 1-bis Ord. pen. non devono ricomprendersi anche reati ostativi la cui quota è risultata già espiata.
Si rileva che, ratione temporis, deve essere applicata al caso di specie la formulazione dell’art. 4-bis Ord. pen. anteriore alla novella del 2022 e si considera legittima la conclusione cui è giunto il Tribunale di non dover estendere il perimetro del giudizio dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. anche al delitto escluso da tale valutazione perché è stata già espiata la relativa quota di pena, essendo legittimo procedere a scioglimento del cumulo omogeneo.
3.2.Con successiva p. e. c. del 27 dicembre 2023, la difesa ha fatto pervenire, in replica alla requisitoria del Procuratore generale di questa Corte, richiesta di rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 secondo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che, in relazione al condannato, risulta scontata, fino al provvedimento impugnato, la pena di anni ventinove di reclusione e che è stata accertata, aliunde, l’impossibilità della collaborazione rispetto al delitto di omicidio volontario (e anche di quelli connessi in materia di armi aggravati ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991), di cui alla condanna resa dalla Corte di assise di RAGIONE_SOCIALE, in data 18 ottobre 2001, così rimuovendo, rispetto a tale condanna, la condizione ostativa alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative.
È stato, altresì, accertato che la pena detentiva irrogata al ricorrente / per il reato ostativo di prima fascia (art. 416-bis cod. pen.), è stata espiata.
Dunque, non tutti i reati per i quali è stata irrogata la pena in esecuzione sono ostativi, posto che, per una parte di questi, vi è stato l’accertamento della cd. collaborazione impossibile, così che si è verificato il passaggio da una categoria all’altra, con conseguente possibilità di procedere al cd. scioglimento del cumulo, stante il carattere eterogeht, quanto alla natura ostativa dei reati per i quali sono state irrogate le pene in esecuzione, in base al provvedimento di determinazione di pene concorrenti (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982).
La giurisprudenza di legittimità, occupandosi di tal ipotesi, non si è espressa in modo unanime, contrapponendosi il più rigoroso orientamento stando al quale «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all’art. 76 cod. pen. dell’unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo (Sez. 1, n. 18865 del 25/05/2020, COGNOME, Rv. 279331; Sez. 1, n. 36057 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 276827) a quello, di segno opposto, secondo cui «In tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei reati indicati nell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell’accertamento del necessario requisito dell’utile collaborazione con la giustizia ovvero dell’impossibilità od inesigibilità della stessa, di cui all’art. 58-ter d medesima legge, è legittimo lo scioglimento del cumulo, pur quando esso ricomprenda reati tutti ostativi (cd. cumulo omogeneo), escludendosi dalla valutazione i reati le cui pene dovessero risultare già espiate.
In ogni caso, questa Corte di legittimità ha ritenuto che lo scioglimento del cumulo è possibile quando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all’uno o all’altro titolo della pena già espiata (Sez. 1, n. 12554 del 21/02/2020, Torrisi, Rv. 278903).
3.Ciò posto, si osserva che il Tribunale di sorveglianza afferma che, nel caso al vaglio, deve operare la previsione di cui all’art. 3 del d. I. n. 162 d 2022, come convertito, posto che, alla data dell’entrata in vigore della legge, COGNOME stava scontando condanne per delitti, commessi anteriormente, compresi nel novero di quelli per i quali, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., nel testo ritenuto applicabile ratione temporis, introdotto dal d. I. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazione dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022, l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi, «anche in assenza di
collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter, purché gli istanti dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».
La normativa impone, altresì, al giudice di sollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all’articolo 51, comm 3 -bis e 3 -quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale RAGIONE_SOCIALE e antiterrorismo, e di acquisire informazioni dalla RAGIONE_SOCIALE dell’istituto ove l’istante detenuto o internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo RAGIONE_SOCIALE familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Il comma 2 -bis della norma in esame, stabilisce, ancora, che «quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «in ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del ‘rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti…» Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, a fronte dell’applicazione della richiamata disciplina, secondo la valutazione operata sul punto dallo stesso Tribunale di sorveglianza, si osserva che l’art. 4-bis come novellato, trasforma la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante, in relativa, con allegazione
che spetta alla parte e con la previsione, comunque, di oneri istruttori giudice della sorveglianza.
Sicché, a fronte di tali oneri, il secondo motivo di ricorso proposto d parte pubblica appare fondato. Tanto, tenuto conto, da un lato, dei presuppo per la concessione della semilibertà e, dall’altro, della motivazione offer Tribunale, assolutamente non esauriente, rispetto al necessario vaglio c l’assenza, all’attualità, di collegamenti con la criminalità organizzata, (cf con particolare riferimento al contenuto dei pareri della DDA e della RAGIONE_SOCIALE acquisiti e illustrati nel ricorso (cfr. p. 3 e ss. dell’ordinanza).
Sul punto, peraltro, si osserva che anche la difesa nelle artic memorie depositate (cfr. l’articolata memoria del 20 dicembre 2023 che occupa di tale punto nell’ultima pagina delle osservazioni svolte) ness specifica censura ha, sul punto, dedotto se non per sostenere che il seco motivo di ricorso ha contenuto rivalutativo.
2.Consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame sul punto di cui al § 3.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gnudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso il 24 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente