Semilibertà e Reinserimento Sociale: Quando il Volontariato Non Basta
La semilibertà rappresenta uno degli strumenti più importanti dell’ordinamento penitenziario, pensato per favorire il graduale reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica, ma subordinata a una valutazione rigorosa da parte del Tribunale di Sorveglianza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che non basta prospettare una qualsiasi attività esterna: è necessario un progetto concreto e idoneo a dimostrare un reale percorso di revisione critica. Vediamo perché.
Il Caso in Esame: La Richiesta di Semilibertà Rigettata
Un detenuto presentava istanza per essere ammesso alla misura della semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta, basando la sua decisione su diversi elementi critici:
- Un numero allarmante di precedenti penali commessi su tutto il territorio nazionale in un arco temporale significativo (dal 1998 al 2014).
- La totale assenza di un risarcimento dei danni causati alle persone offese dai reati commessi.
- Una consistente pena residua ancora da espiare.
Il progetto presentato dal detenuto prevedeva unicamente un’attività di volontariato per tre ore al giorno. Il Tribunale riteneva tale attività non sufficiente a costituire un valido percorso di reinserimento, soprattutto perché non si trattava di un’attività lavorativa retribuita, considerata più idonea a favorire l’integrazione sociale e a stimolare un concreto processo di revisione critica del proprio passato criminale.
I Requisiti per la Semilibertà e l’Importanza di un Progetto Concreto
L’articolo 50 dell’Ordinamento Penitenziario stabilisce che la semilibertà può essere concessa ai condannati che hanno dimostrato progressi nel trattamento rieducativo. La valutazione del giudice non si limita a un mero calcolo della pena scontata, ma si estende a un’analisi complessiva della personalità del detenuto e della serietà del programma di reinserimento proposto.
Il progetto deve essere strutturato e finalizzato a obiettivi specifici, come trovare un lavoro stabile, seguire un percorso di studi o impegnarsi in attività che dimostrino un reale cambiamento. Un’attività lavorativa retribuita, ad esempio, non solo fornisce un sostentamento economico, ma promuove anche la responsabilità, l’autonomia e l’integrazione nella comunità.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, dichiarando il ricorso del detenuto inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito ha correttamente motivato il suo diniego, senza incorrere in vizi di legge o di motivazione.
L’Inidoneità dell’Attività Proposta
Il punto centrale della decisione è l’inidoneità dell’attività di volontariato, così come prospettata, a costituire un valido strumento risocializzante. La Corte sottolinea che, a fronte di una storia criminale significativa e di una lunga pena ancora da scontare, un impegno di poche ore al giorno non retribuito non appare sufficiente a innescare quel percorso di “revisione critica” che è presupposto indispensabile per la concessione del beneficio. Manca, in sostanza, la concretezza di un progetto lavorativo che possa favorire un reale e stabile reinserimento nel tessuto sociale.
La Valutazione Complessiva della Pericolosità
La decisione del Tribunale di Sorveglianza, avallata dalla Cassazione, si basa su un discorso giustificativo coerente, che tiene conto di tutti gli elementi a disposizione: i precedenti, la mancanza di risarcimento, la pena residua e, infine, la debolezza del progetto rieducativo. Tutti questi fattori, considerati insieme, impedivano di ritenere superata la pericolosità sociale del soggetto e di concedere la semilibertà.
Conclusioni: L’Importanza di un Progetto Serio e Strutturato
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la semilibertà non è un diritto, ma un’opportunità che deve essere supportata da un impegno tangibile e da un progetto di vita credibile. Per il legislatore e la giurisprudenza, il lavoro è considerato uno degli strumenti principali per il reinserimento sociale. Di conseguenza, un’attività meramente volontaria e di breve durata, se non inserita in un contesto più ampio e strutturato, difficilmente può essere considerata sufficiente per convincere il giudice a concedere una misura così importante. La decisione impone una condanna al ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Perché è stata negata la semilibertà in questo caso?
La semilibertà è stata negata a causa del numero allarmante di precedenti penali, della totale assenza di risarcimento dei danni alle vittime e perché l’attività di volontariato proposta è stata ritenuta inidonea a favorire un concreto percorso di reinserimento sociale.
Un’attività di volontariato è sufficiente per ottenere la semilibertà?
Secondo questa decisione, un’attività di volontariato di poche ore al giorno, non essendo un’attività lavorativa retribuita, non è stata considerata sufficiente per dimostrare un serio percorso di revisione critica e reinserimento sociale, specialmente a fronte di una significativa storia criminale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43494 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43494 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura della semilibertà ex 50 I. 26 luglio 1975, n. 354 ( Ord. pen.) – sono manifestamente infondate e aspecifiche.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Napoli nel rigettare la richiesta d semilibertà, fa riferimento all’allarmante numero di precedenti penali commessi tra il 1998 e il 2014 su tutto il territorio nazionale e alla totale assenza di risarcimento dei danni alle persone offese. Rileva, inoltre, che, a fronte anche della consistente residua pena ancora da espiare, tali criticità impediscono la concessione della semilibertà, non risultando invero dedotta alcuna attività lavorativa retribuita, come tale idonea a favorire il reinserimento sociale e a sollecitare l’avvio di un concreto percorso di revisione critica, ma essendo piuttosto stata prospettata unicamente un’attività di volontariato per tre ore al giorno.
Osservato che il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l’applicabilità della misura della semilibertà con un discorso giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla inidoneità dell’attività risocializzant:e.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.