Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2214 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2214 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIOVE DI SACCO il 22/01/1976
avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Venezia;
Vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
Vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 10 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto la domanda di semilibertà introdotta da COGNOME COGNOME
Costui risulta detenuto da circa 20 anni (considerando la liberazione anticipata ha maturato 23 anni e 5 mesi di pena al momento della decisione) ed Ł in espiazione della pena dell’ergastolo. E’ stato ammesso alla fruizione dei permessi premio dal 2022 e al lavoro all’esterno dal 2023.
Dopo aver ampiamente ripercorso le vicende esecutive (condanne per un omicidio commesso in concorso durante una rapina nel 2005, tentato omicidio, associazione per delinquere semplice ed altro) il Tribunale osserva che «non sono ancora maturati i presupposti per ammettere il COGNOME alla semilibertà».
L’affermazione si fonda essenzialmente su:
l’apprezzamento di certo positivo in rapporto alla avvenuta fruizione dei permessi premio, senza alcuna criticità;
il sicuro avvio della elaborazione critica delle condotte commesse nell’ormai lontano inizio degli anni duemila (fino al 2005);
l’assenza di criticità segnalate anche in rifermento all’attività di lavoro all’esterno e l’apprezzamento per il percorso di studi e per la correttezza dei rapporti con gli operatori;
ma al contempo la considerazione per cui la riflessione critica non avrebbe fatto reali progressi, essendo tuttora presente un atteggiamento di negazione da parte del COGNOME circa la responsabilità per il fatto piø grave (la rapina del 2005 durante la quale ebbe a verificarsi l’omicidio).
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 30396/2024
In particolare, il Tribunale ritiene che l’ammissione alla piø ampia misura della semilibertà implica un piø elevato livello di consapevolezza delle proprie azioni pregresse, che il COGNOME non avrebbe ancora raggiunto. Dunque, pur se il COGNOME ‘accetta la condanna’, secondo il Tribunale mostra ancora un atteggiamento formale e stereotipato, che non rassicura del tutto circa la concretezza delle iniziative risarcitorie. Da ciò, pur in presenza dei segnalati progressi, il rigetto della domanda.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME deducendo vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità manifesta.
Secondo il ricorrente il Tribunale incorre in un vizio argomentativo perchØ da un lato prende atto del consolidamento del percorso trattamentale positivo svolto dal COGNOME anche durante la fruizione di permessi premio e del lavoro all’esterno, dall’altro nega l’accesso alla misura della semilibertà sulla base di una pretesa incompletezza della revisione critica. Ma in realtà l’unico aspetto che viene preso in considerazione in modo non positivo Ł la ostinazione del COGNOME a protestare l’innocenza per il fatto piø grave (la rapina e l’omicidio del 2005) tra quelli in espiazione. In questo vi sarebbe una erronea qualificazione dell’atteggiamento interiore e un eccesso di pretesa da parte del Tribunale, che alla fine mira ad ottenere una non sincera confessione, solo di tipo utilitaristico.
In realtà nessun ostacolo poteva essere rilevato in punto di pericolosità sociale, ormai del tutto esclusa alla luce dell’intero percorso trattamentale svolto dal COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
In premessa va ribadito, sulla scorta dei numerosi precedenti giurisprudenziali sul tema, che ai fini della concessione della liberazione condizionale (ed a maggior ragione della semilibertà) la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sŁ sola, costituire indice del mancato ravvedimento in quanto l’art. 176 cod. pen. richiede soltanto l’adesione convinta al trattamento rieducativo, l’accettazione dell’espiazione della pena ed i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento (v. ex multis Sez. I n. 33302 del 27.06.2013, rv 257005). In via generale, quanto alle misure alternative, questa Corte di legittimità ha piø volte ribadito che ai fini della concessione di benefici penitenziari, la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione, ma non quando Ł frutto di una protesta di innocenza, che Ł diritto incontestabile di ciascuno, non soltanto in pendenza di un processo, ma anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, considerata la possibilità di una revisione di essa (affermazione risalente a Sez. I n. 2295 del 28.03.2000, rv 216076).
Con particolare riferimento alla semilibertà ciò che rileva – sempre secondo la elaborazione giurisprudenziale – Ł la valutazione dei progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, tali da far apprezzare come esistente una riflessione critica «proiettata verso il ravvedimento» , sì da sostenere una prognosi di graduale reinserimento nella società, come richiesto dalla disposizione di legge di cui all’art. 50 ord.pen. (v. Sez. I n. 23666 del 16.7.2020, rv 279457; Sez. I n. 20005 del 9.4.2014, rv 259622).
Ciò posto, ad avviso del Collegio, il Tribunale di Sorveglianza non ha violato il sedimentato principio di diritto di cui sopra ma ha tratto degli argomenti logici dalla condotta tenuta dal COGNOME dopo l’avvenuta concessione dei permessi e del lavoro all’esterno, condotta che seppure positiva – non si Ł accompagnata ad una ulteriore riflessione critica su alcuni aspetti del
proprio vissuto, sì da far emergere la necessità di una ulteriore sperimentazione.
In tal senso, la decisione appare frutto di un ineliminabile margine di discrezionalità valutativa circa la effettività dei progressi trattamentali, non esercitata in modo contrario ai principi generali di cui sopra.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 12/11/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME