Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26841 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 01 dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di concessione della semilibertà presentata da NOME COGNOME, detenuto in espiazione di un cumulo di pena pari a ventotto anni, sette mesi e diciotto giorni di reclusione per numerosi reati commessi fino al 2005, con fine pena calcolato al 18/03/2031.
Il Tribunale ha rilevato che, dalla relazione di sintesi, egli risulta osservare allo stato una condotta regolare, ma ha riportato due sanzioni disciplinari, una nel dicembre 2020 per avere usato il telefono cellulare, che ha comportato la interruzione della concessione dei benefici premiali, e una nel gennaio 2023, poi sospesa. Pur dando atto del parere della équipe trattamentale, favorevole alla ripresa della concessione dei benefici premiali stante la prosecuzione positiva del percorso trattamentale e la buona revisione critica attuata, il Tribunale ha ritenuto prematura l’istanza presentata, alla luce della gravità dell’infrazione commessa nel 2020, la gravità dei reati commessi, la nota della Questura di Caserta, secondo cui non vi sono elementi da cui dedurre il suo allontanamento dal RAGIONE_SOCIALE, a cui era affiliato, la lontananza del fine-pena e l’inadeguatezza dell’attività di volontariato proposta dal detenuto stesso.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
La motivazione è errata, in quanto dall’ordinanza di inesigibilità della collaborazione, emessa dal Tribunale di sorveglianza diL’Aquila in data 23/01/2018, risulta che egli era affiliato al RAGIONE_SOCIALE, opposto a quello dei RAGIONE_SOCIALE. E’ impossibile, pertanto, che possa sorgere il pericolo di un suo collegamento o del mantenimento di contatti con detto RAGIONE_SOCIALE, non avendone mai fatto parte, mentre il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oggi non è più operante, perché tutti i suoi affiliati sono divenuti collaboratori di giustizia. Egli, inoltre, sino al 2020 godev di permessi-premio, sospesi solo a seguito dei rilievo disciplinare, che venivano concessi perché la questura e il magistrato di sorveglianza avevano valutato, all’epoca, l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. L’ordinanza impugnata e quella emessa dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila sono incompatibili tra loro, e la prima deve, quindi, essere annullata, previa assunzione di informazioni circa l’assenza di rapporti con il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
L’ordinanza risulta motivata in modo logico e non contraddittorio, avendo il Tribunale valutato in modo approfondito la condotta complessiva del ricorrente, e ritenuto prematura la concessione della misura alternativa richiesta sulla base di una pluralità di ragioni, con le quali il ricorso non si confronta.
Il ricorrente, infatti, deduce la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata solo con riferimento al presunto errore sul RAGIONE_SOCIALE camorristico di sua appartenenza, mentre il Tribunale ha fondato la propria decisione negativa, soprattutto, sulla gravità dei reati per í quali egli sta espiando la pena, la gravità dell’infrazion commessa nel 2020, l’inadeguatezza dell’attività di volontariato prospettata e la lontananza del fine-pena. Su queste plurime ragioni il ricorso non solleva alcuna censura, non negandone neppure la fondatezza. La valutazione della loro gravità e rilevanza per escludere, allo stato, la concedibilità della misura alternativa richiesta risulta, pertanto, logica, corretta e non contraddittoria. Particolarmente grave appare, in effetti, l’infrazione commessa nel 2020, utilizzando un telefono cellulare, trattandosi di una condotta solitamente finalizzata a intrattenere contatti proibiti, e dei quali non si vuole che l’amministrazione penitenziaria venga a conoscenza.
La sussistenza dell’errore in merito all’associazione criminale di cui egli era partecipe non può essere verificato dal giudice di legittimità, trattandosi di questione di mero fatto, ed appare comunque irrilevante, sia perché il diniego del beneficio è basato, in realtà, su molte altre situazioni ritenute ostative, sia perché lo stesso ricorrente ammette di avere fatto parte di un diverso RAGIONE_SOCIALE, operante nel medesimo territorio, la cui non operatività attuale è da lui affermata, ma non dimostrata.
Deve, infine, sottolinearsi che il parere della équipe trattamentale risulta favorevole non alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, ma alla ripresa degli esperimenti premiali, di cui il ricorrente già beneficiava ma che sono stati sospesi a seguito della infrazione commessa nel 2020, e lo stesso Tribunale, nel rigettare la richiesta, ha ritenuto sussistente «l’esigenza di
sperimentare ulteriormente e gradualmente la condotta e di verificare il definitivo ripristino di un percorso estraneo a logiche devianti».
L’ordinanza si conforma, pertanto, anche al principio secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine de soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213).
Anche sotto questo profilo, pertanto, l’ordinanza risulta esente dai vizi motivazionali dedotti.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente