Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOSCOREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’ammissione alla semilibertà, misura alternativa alla detenzione che attua la de-carcerazione solo parziale del condanNOME, ammesso a svolgere fuori dall’istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra att risocializzante) è ancorata, oltre che a requisiti legali di pena, alla formulazione di una prognosi favorevole, in relazione ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza), in ordine alla mera possibilità di un suo graduale reinserimento nella società, secondo quanto previsto dall’art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354.
che, in proposito, rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235), in ordine all’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, di questa, come di ogni altra misura alternativa alla detenzione e l’eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto;
che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio;
che, scrutinata alla luce di tali principi, l’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità, giacché il Tribunale di sorveglianza ha esposto, in linea con le richiamate risultanze fattuali, che COGNOME, condanNOME all’ergastolo, detenuto da quasi trent’anni e pur protagonista di un positivo percorso rieducativo (che lo ha condotto, tra l’altro, a completare gli studi scolastici e ad intraprendere, in carcere, l’attività lavorativa di cuoco), non può, allo stato essere ammesso alla semilibertà, postulandosi la necessità di rispettare il principio di gradualità nella progressione trattamentale mediante la previa ammissione all’esperienza dei premessi-premio;
che, a tal fine, il Tribunale di sorveglianza ha posto l’accento: sul ruolo apicale da lui assunto, in passato, in ambito camorristico; sull’assenza di segni di un definitivo distacco dal contesto criminale di riferimento, nel quale egli andrebbe a svolgere la prospettata attività lavorativa; sull’omessa attivazione di iniziative riparatorie;
che, a fronte di considerazioni coerenti ed ancorate alle emergenze istruttorie, il ricorrente – collocandosi in una prospettiva eminentemente rivalutativa – svolge obiezioni che, nel proporre una diversa valutazione delle evidenze disponibili, non mettono in luce profili di illegittimità della decision impugnata, che costituisce fisiologico esercizio della discrezionalità riconosciuta
alla magistratura di sorveglianza, specie laddove attesta, in termini scevri da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, che egli non ha ancora portato a compimento l’avviato percorso di emenda;
che, in questa prospettiva, l’imprecisione legata alla possibilità di essere ammesso alla semilibertà in altra area del territorio nazionale, distante da quella in cui ha operato l’RAGIONE_SOCIALE nella quale COGNOME ha militato (circostanza che, in effetti, si evince dalle premesse in fatto del provvedimento impugNOME) non incrina la complessiva legittimità del provvedimento impugNOME, imperniato su un assunto – quello relativo alla necessità della previa sperimentazione dell’esperienza dei permessi-premio – che, alla luce del, pur remoto, vissuto criminale del condanNOME, non appare in questa sede sindacabile;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2024.