Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12739 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12739 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a Mondragone il 23/02/1968 avverso l’ordinanza del 08/08/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza dell’8 agosto 2024, ha rigettato l’istanza dei semilibertà e dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della detenzion domiciliare e non luogo a provvedere in ordine all’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposte da NOME COGNOME ristretto in espiazione della pena di anni trenta reclusione determinata dal cumulo di una serie di condanne inflitte per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, plurime estorsioni aggravate dalla circostanza di cui all’art. 416-bis cod. pen., partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti detenzione di armi.
Nello specifico il Tribunale, pure avendo preso atto del riconoscimento della condizione di collaborazione impossibile/inesigibile ai sensi dell’art. 58 -ter ord. pen., ha evidenziato che l’ammissione alla misura della semilibertà appare prematura in quanto il condannato non ha fruito di permessi premio e non ha manifestato segni di resipiscenza e il clan è ancora operativo nel luogo di provenienza, tanto che la moglie è stata anche condannata per favoreggiamento avendo ricevuto sostentamento e sostegno durante la detenzione del marito.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 48 e 50 ord. pe quanto alla mancata effettiva valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione della semilibertà con riferimento alle specifiche indicazioni fornite dalla difesa. In due complementar e articolati motivi il ricorrente ha evidenziato che la motivazione resa dal Tribunale sarebb apparente in quanto il giudice avrebbe omesso di considerazione e di confrontarsi con la relazione redatta il 10 aprile 2024 e con altri documenti prodotti dalla difesa e comunque presenti in att (nota informativa della DDA del 20/6/2024, Relazione del 2° semestre della DIA al Parlamento e Nota informativa della Legione Carabinieri Campania del 19/3/2024), e inoltre con il provvedimento con il quale il Tribunale di Firenze il 19 dicembre 2023 ha accertato la condizione di collaborazione impossibile. Atti questi dai quali risulterebbe, da una parte, che il clan è or disarticolato o comunque non è operativo, e, dall’altra, che COGNOME ha ricoperto un ruolo secondario per cui non ci sarebbero allo stato i pericoli paventati. Ciò anche considerato che la mancata concessione dei permessi premio non dipende dall’interessato, che li ha richiesti, ma dalla mancata pronuncia sul punto da parte del magistrato competente.
In data 26 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nei due motivi proposti la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 48 e 50 ord. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di procedere a una effettiva e concreta valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione della semilibertà con riferimento alle specifiche indicazioni fornite dalla difesa c riferimento alla relazione redatta il 10 aprile 2024 e ad altri documenti prodotti nonché con provvedimento con il quale il Tribunale di Firenze il 19 dicembre 2023 ha accertato la condizione di collaborazione impossibile. Ciò anche considerato che la mancata concessione dei permessi
premio non dipende dall’interessato, che li ha richiesti, ma dalla mancata pronuncia sul punto da parte del magistrato competente.
Le doglianze sono infondate.
2.1. L’art. 50 ord. pen. stabilisce i requisiti per l’ammissione alla semilibertà.
Il quarto comma della norma, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, prevede che “l’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società”.
In tale prospettiva, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità «ai f dell’ammissione alla semilibertà sono richieste due distinte indagini, una concernente i risulta del trattamento individualizzato (…) e l’altra relativa all’esistenza delle condizio garantiscono un graduale reinserimento del condannato nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione crit proiettata verso il ravvedimento» (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285550 – 01; Sez. 1, n. 49 del 11/12/2020 dep. 2021, COGNOME, Rv. 280211 – 01; Sez. 1, n. 843 del 27/02/1993, COGNOME, Rv. 193995 – 01; Sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, COGNOME, Rv. 259622 – 01).
Sotto tale profilo, quindi, l’ammissione alla semilibertà – seppure può essere deliberata anche in difetto di un previo accesso del detenuto a misure extramurarie meno impegnative attraverso le quali verificare l’esito positivo del percorso dal medesimo intrapreso- impone al giudice di compiere una valutazione complessiva della personalità del condannato e di tenere e rendere conseguentemente conto nella motivazione dei progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma restando la necessità che ricorrano altresì le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società (Sez. 1, n. 49 del 11/12/2020 dep. 2021, Serpa, Rv. 280211 – 01).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha dato conto di essersi conformato conto dei principi indicati.
Il giudice della sorveglianza, infatti, che pure ha considerato l’accertamento dell condizione di collaborazione impossibile e il percorso trattamentale fino a quel momento effettuato, ha dato, con il riferimento alla condanna subita dalla moglie per il reato favoreggiamento del clan di appartenenza del marito avendo percepito regolari sussidi economici in qualità di familiare di un detenuto affiliato, adeguato e coerente conto delle ragioni sulle q ha fondato il proprio giudizio prognostico, allo stato negativo, quanto al reinserimento social del ricorrente.
Ciò anche considerato che il giudizio in merito alla pericolosità dell’istante, che correttamente preso le mosse dalla gravità dei fatti commessi e dalla posizione di spicco occupata nel sodalizio, deve essere formulato all’esito di una valutazione progressiva nella quale, soprattutto in presenza di elementi negativi specifici come quello riscontrato nel caso in esame, si inserisce anche la fruizione di permessi premio.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso- e condanna il ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali.
Così deciso l’8 gennaio 2025
Il ConsiOie estensore