Revisione Critica: La Chiave per Accedere alla Semilibertà Secondo la Cassazione
L’accesso ai benefici penitenziari, come la semilibertà, non è un diritto automatico ma il risultato di un percorso di cambiamento personale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza un principio cardine: senza una profonda e sincera revisione critica del proprio passato deviante, la porta verso le misure alternative resta chiusa. Questo concetto è fondamentale per comprendere la logica del sistema di esecuzione della pena, orientato al reinserimento sociale del condannato.
Il Caso in Esame: Ricorso contro il Diniego della Semilibertà
Il caso analizzato trae origine dal ricorso di un condannato avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che gli aveva negato la concessione della semilibertà. Il ricorrente lamentava un’asserita illogicità e contraddittorietà nella motivazione del provvedimento, sostenendo di possedere i requisiti per accedere al beneficio. La sua difesa si concentrava su argomentazioni che, tuttavia, la Suprema Corte ha qualificato come mere contestazioni sui fatti, non idonee a essere valutate in sede di legittimità.
La Decisione della Cassazione e il Principio della Revisione Critica
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per riaffermare i principi consolidati in materia. I giudici hanno chiarito che le argomentazioni del ricorrente non costituivano valide censure giuridiche, ma semplici “doglianze in punto di fatto”.
La Corte ha evidenziato che la giurisprudenza richiede, per la concessione della semilibertà, che il condannato dimostri di aver avviato un “profondo processo di revisione critica delle precedenti scelte devianti”. Questo non è un mero requisito formale, ma un presupposto sostanziale che il giudice di sorveglianza deve accertare con attenzione.
Il Ruolo del Giudizio Prognostico e l’Esame della Personalità
Un altro principio fondamentale richiamato dalla Corte è che la decisione sulla concessione di un beneficio si basa su un giudizio prognostico. Il giudice deve prevedere, sulla base di elementi concreti, quale sarà il comportamento futuro del condannato. Questa valutazione deve fondarsi sui risultati del trattamento individualizzato e su un esame scientifico della personalità. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, essendo coerente con le risultanze dell’istruttoria che avevano evidenziato un insufficiente percorso di revisione, è stata pertanto ritenuta corretta e immune da vizi logici.
le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione sono chiare e lineari. Una volta che il giudice di merito (in questo caso, il Tribunale di Sorveglianza) ha ritenuto insufficiente il percorso di revisione critica del condannato, le altre argomentazioni difensive perdono di rilevanza. Secondo la Corte, queste ulteriori deduzioni non sarebbero comunque state in grado di “disarticolare il percorso logico dell’ordinanza impugnata”. In sostanza, se manca il pilastro fondamentale – la prova di un reale cambiamento interiore – l’intera costruzione della richiesta di beneficio crolla. La decisione impugnata è stata considerata coerente e logicamente motivata, in quanto basata sulla valutazione negativa del presupposto essenziale richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza.
le conclusioni
L’ordinanza in esame ha importanti implicazioni pratiche. Conferma che il percorso verso il reinserimento sociale attraverso le misure alternative non è un automatismo legato al tempo di pena scontato, ma un processo che richiede una partecipazione attiva e una trasformazione genuina da parte del condannato. Per i legali e i loro assistiti, emerge con chiarezza la necessità di documentare e dimostrare in modo convincente l’avvenuta revisione critica, poiché questo elemento costituisce il vero fulcro della valutazione del giudice. La decisione rafforza la discrezionalità del magistrato di sorveglianza, chiamato a un esame sostanziale e non meramente formale del percorso rieducativo del detenuto.
Qual è il requisito fondamentale per ottenere la semilibertà secondo questa ordinanza?
Il requisito fondamentale è che il condannato abbia intrapreso un profondo e sincero processo di revisione critica delle proprie passate scelte criminali, dimostrando un reale cambiamento interiore.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano considerate “mere doglianze in punto di fatto”, ossia contestazioni sulla valutazione dei fatti, e non sulla corretta applicazione della legge, unico ambito di competenza della Corte di Cassazione.
Su quali elementi deve basarsi il giudice per concedere un beneficio come la semilibertà?
Il giudice deve basare la sua decisione, che è un giudizio prognostico sul comportamento futuro, sui risultati del trattamento individualizzato condotto in carcere e sull’esame scientifico della personalità del condannato, assicurandosi che la sua scelta sia coerente con le prove raccolte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1606 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1606 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MARSALA il 07/01/1965
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittim perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché rilevanti una assenta illogi manifesta o contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, ai fini della concessione della semilibertà, la circostanza che il condanna abbia avviato un profondo processo di revisione critica delle precedenti scelte devianti è richie dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 684 del 27/01/1999, COGNOME, Rv. 212670); l’ordinanza impugnata rispetta anche l’ulteriore principio espresso in sede d legittimità, secondo cui il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudi prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esa scientifico della personalità (Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, COGNOME Rv. 258404), essendo coerente la decisione del giudice rispetto alle risultanze dell’istruttor restano, invece, inconferenti, una volta ritenuto insufficiente il percorso di revisione criti condannato, le ulteriori deduzioni formulate in ricorso, che non sarebbero comunque in grado di disarticolare il percorso logico dell’ordinanza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOME Il presidente