Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35808 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PLATI’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sefitte le conclusioni del PG GLYPH cot,o)..x. GLYPH c. Gli D-0 re( GLYPH ott GLYPH 4,q.«A; /t CaYtl>0 f
RITENUTO IN FATI -0
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna con decisione emessa in data 26 ottobre 2023 ha rigettato le istanze introdotte da COGNOME NOME classe 1945 (in espiazione della condanna alla pena dell’ergastolo con l’ isolamento diurno per mesi 9) tese ad ottenere : a) la semilibertà; b) la liberazione condizionale.
1.1 D Tribunale premette che i fatti di omicidio volontario per cui è stata inflitta l pena dell’ergastolo sono rappresentati da un omicidio commesso nel 1983 ed un omicidio commesso nel 1990, mentre il reato associativo di stampo mafioso risulta commesso sino al 1993. Il Tribunale evidenzia che quanto agli omicidi la data di commissione rende inapplicabile al COGNOME il cd. regime ostativo di cui all’art. 4 bis ord.pen. in ragione del fatto che lo stesso articolo 4 bis ord.pen. è stato introdot da norma posteriore ai fatti di reato (contenuta nel decreto-legge n.152 del 13 maggio 1991, con variazione adottata con il decreto legge n.396 del giugno 1992) ed è da ritenersi disciplina con effetti sostanziali (v. corte Cost. n.32 del 20 Quanto al reato associativo di stampo mafioso (ed alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) si osserva che il profilo è diverso: le condotte sono state poste in essere nel periodo di vigenza della norma «peggiorativa» ma il quantum di pena relativo a tali reati è stato ampiamente scontato, visto che il COGNOME ha espiato più di trenta anni effettivi di reclusione
Le istanze sono dunque ammissibli e valutabili (anche sotto il profilo della frazione di pena richiesta per l’accesso ai benefici).
1.2 Ciò posto, la decisione nel merito è, come si è anticipato, reiettiva entrambe le domande.
Il Tribunale in sede di valutazione delle risultanze istruttorie rileva, in sintesi, c a) pure a fronte di una condotta regolare, con buona partecipazione alle attività trattamentali, vi sono motivi per ritenere il COGNOME ancora portatore di pericolosità in ragione del rischio di ‘ripristino’ di legami con la criminalità organizzata ; b) t affermazione si fonda essenzialmente sulla segnalazione di colloqui con soggetti appartenenti al nucleo familiare che risultano essere tuttora attivi nella associazione di riferimento (in particolare il genero COGNOME NOMENOME ; c) il ruolo di vertice in passato svolto da COGNOME NOME e la mancata ammissione di responsabilità per i fatti di omicidio sono parimenti indicativi ; d) non è sta ancora avviata l’esperienza dei permessi premio ; e) non è ancora ben definito il
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progetto esterno basato su una generica disponibilità all’accoglienza 0:arre presso un Convento sito in Parma.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME.
Il ricorso è affidato a una unica, ampia, deduzione di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Si evidenzia come – pure a fronte di un pieno affrancamento dal cd. regime ostativo – il lungo periodo detentivo sia stato oggetto di una valutazione superficiale, senza dare atto degli importanti progressi realizzati nei trenta e più anni di detenzione dal COGNOME (rapporti con i familiari delle vittime di alcuni dei reati commessi, studi finanche universitari, attività di volontariato ed altro), lì dove sono stati considerati fonte di sospetto i rapporti umani ‘minimi’ avuti con i familiari, senza alcun approfondimento circa i contenuti dei colloqui ed il loro significato. Si lamenta, altresì, l’omesso esame di memorie difensive relative alla sopravvenuta assenza di pericolosità sociale di alcuni appartenenti al nucleo familiare di origine.
2.2 Inoltre si contesta lo stesso utilizzo della categoria concettuale del ‘pericolo di ripristino’ dei rapporti con la criminalità organizzata a fronte , non solo della non applicabilità dell’art.4 bis ord.pen., ma soprattutto della obiettiva carenza di un attuale inquadramento del COGNOME NOME nella organizzazione di `ndrangheta, risultante dalla stessa nota della DNA.
2.3 Si evidenzia come la mancata ammissione di responsabilità non possa essere ritenuta dirimente ai fini del diniego tanto della semilibertà che della liberazione condizionale, in ragione del costante orientamento nomofilattico sul punto, tale da richiederne una mera accettazione e l’impegno (dimostrato dal COGNOME) nell’opera di risocializzazione.
2.4 Ed infine si contesta la considerazione di non definizione precisa del programma esterno, essendo stata offerta al COGNOME la disponibilità iniziale all’atto della presentazione delle domande avvenuta nel 2021. Trattandosi di attività soggetta a variazioni di assetto (gestione di una mensa) la successiva attestazione di assenza di necessità di personale doveva dar luogo ad un approfondimento della istruttoria, non essendo imputabile all’istante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni che seguono.
In particolare risulta fondata, ad avviso del Collegio, la doglianza in punto di diniego della semilibertà, non essendo stata espressa al riguardo una motivazione congrua e rispondente alle esigenze di completezza, più volte ricordate da questa Corte negli interventi nomofilattici sul tema.
Va premesso che secondo le linee interpretative più volte espresse nella presente sede di legittimità e condivise dal Collegio, non è ostativa alla ammissione alla semilibertà (e neanche alla liberazione condizionale) la mancata ammissione dei fatti di reato in espiazione: ai fini della concessione della liberazione condizionale, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sè solo, costituire sicuro indice del mancato ravvedimento in quanto l’art. 176 cod. pen. richiede soltanto l’adesione convinta al trattamento rieducativo, l’accettazione dell’espiazione della pena ed i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento (Sez. I n. 33302 del 27.06.2013, rv 257005).
3.1 Inoltre, va ricordato che in tema di semilibertà ciò che rileva è la valutazione dei progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, tali da far apprezzare come esistente una riflessione critica «proiettata verso il ravvedimento», sì da sostenere una prognosi di graduale reinserimento nella società (Sez. I n. 23666 del 16.7.2020, rv 279457; Sez. I n. 20005 del 9.4.2014, rv 259622).
3.2 Questa Corte ha – inoltre – più volte precisato che la verifica della evoluzione della personalità del condannato, specie in funzione della domanda di semilibertà, deve essere individualizzata e approfondita : in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza; (fattispecie di annullamento con rinvio, limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà, di provvedimento di rigetto privo di adeguato supporto argomentativo in ordine alle
ragioni della prevalenza accordata ad aspetti appartenenti al passato criminale detenuto a scapito dei progressi riscontrati nel corso del trattamento), così n.775 del 2014, rv 258404.
3.2.1 Vi è pertanto la necessità, sotto il profilo del metodo, di dare conto «distinte indagini», una concernente i risultati del trattamento individualizz l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un gra reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione proiettata verso il ravvedimento (Sez. I n. 20005 del 2014, rv 259622).
Ora nella vicenda concreta relativa al COGNOME NOME la valutazione dei «progressi trattamentali», in un arco temporale estremamente ampio, è alquanto ridotta e scarna e non esprime con la necessaria chiarezza i risultati osservazione e gli indicatori di possibile ‘avvio’ del percorso di ravvedimento.
4.1 Ciò perché nella economia della decisione effettivamente il Tribunale evoca nozione del «pericolo di ripristino» dei rapporti con la criminalità organizza cui COGNOME NOME è stato esponente di rilievo, sia pure in anni lontani. determina, secondo il Tribunale, la recessività dei progressi comportamentali esistenti – mostrati durante il periodo di detenzione.
4.2 Ora, ad avviso del Collegio, il punto – contestato dalla difesa del Pap necessita di un chiarimento, nei sensi che seguono.
4.2.1 II Collegio ritiene che la nozione del «pericolo di ripristino» dei conta ambienti criminali, nata sul fronte dei reati ostativi con l’abolizion della presunzione legale di pericolosità salvo collaborazione con la giustizia (Corte Cost. n.253 del 2019) ed ora collocata nel nuovo testo dell’articolo 4 bis ord.pen. (come risultante a seguito del d.l. n.162 del 2022), possa essere utilizzata in analisi della esistenza o meno del parametro legale di cui all’art.50 com ord.pen. (delibazione delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società) soltanto lì dove esistano dei dati obiettivi e pregnanti in tale direzione, che siano idonei a contraddire il percorso «positivo» realizzato nel corso del trattamento dal soggetto privato della libertà.
4.2.2 In altre parole la categoria concettuale del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata – già caratterizzata da consist astrattezza – non può basarsi, nell’ipotesi di soggetti cui non si applica il regi
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particolare di cui all’art.4 bis ord.pen. su forme presuntive, altrimenti non vi sarebbe alcuna differenza tra regime ostativo e non ostativo, ma su dati probatori capaci di illuminare negativamente la personalità «attuale» del condannato.
4.3 Nel caso del COGNOME NOME è fondata, in rapporto a quanto detto sopra, la critica difensiva in punto di astrattezza dei pretesi indicatori di detto pericolo di ripristino. Non potendo esservi presunzioni, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché i colloqui realizzati nel corso del tempo, ad esempio, con il genero COGNOME NOME vadano considerati in tale chiave (per il loro contenuto, per le azioni poste in essere dal COGNOME in tale periodo o altro) e non come espressione del diritto al mantenimento di relazioni affettive con i soggetti legati da vincoli familiari. In tal senso la critica difensiva pone un problema di metodo che, quanto al profilo della domanda di semilibertà, è da ritenersi fondato, con necessità di nuova valutazione della domanda.
Diversamente, non può essere oggetto di censura il diniego della liberazione condizionale, in ragione del diverso parametro legale di riferimento (il sicuro ravvedimento) e delle non illogiche argomentazioni addotte a sostegno (anche in rapporto alla non completezza delle iniziative risarcitorie), in un quadro complessivo che impone – in ogni caso – il ricorso alla progressività delle esperienze risocializzanti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego di semilibertà, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid