Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34363 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34363 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GRUMO NEVANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava la richiesta di ammissione alla misura alternativa della semilibertà presentata nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena di 13 anni, 1 mese e 23 giorni di reclusione inflittagli in relazione ai reati associazione per delinquere finalizzata al commercio di prodotti contraffatti e commercio di prodotti contraffatti, commessi sino al 2012, e a sei reati di truffa, commessi tra il 2011 e il 2014.
A ragione della decisione, il Tribunale osservava, in esito all’istruttoria, che risultava del tutto carente la necessaria revisione critica del fatto e, soprattutto delle sue cause, di tal che la regolare condotta tenuta durante la carcerazione risultava essere frutto di una particolare capacità di adattamento, e non anche di una personale riflessione su di sé, presupposto necessario per l’avvio di un percorso rieducativo.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 48, 50 Ord. pen. e 27 Cost.
Nonostante i plurimi elementi positivi desunti dall’osservazione del detenuto e indicati nella stessa ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza avrebbe contraddittoriamente negato al condannato la misura alternativa richiesta, in quanto ritenuta inidonea a favorirne il percorso riabilitativ affermando, in contrasto con le evidenze acquisite, che mancasse nel DEL COGNOME la necessaria revisione critica dei suoi agiti illeciti e delle relative cause.
In particolare, il giudice di merito non si sarebbe confrontato con la Relazione di sintesi aggiornata al 28 settembre 2023, nella quale si esprimeva parere favorevole alla concessione della misura invocata, tenuto conto del lungo percorso rieducativo intrapreso dal condannato, così come desumibile, tra l’altro, dal comportamento collaborativo da questi tenuto nei vari incontri sostenuti con gli esperti ex art. 80 Ord. pen., finalizzati proprio alla rivisitazione delle condo illecite passate e delle loro cause.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in adesione sostanziale alle tesi del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2. Secondo la consolidata tradizione di questa Corte, ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste due distinte indagini, l’una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra relat all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, COGNOME Cannaozzo, Rv. 285550 – 01).
Pur non essendo precluso al giudice, nella formulazione della prognosi demandatagli dalla legge, di tener conto del tipo e delle motivazioni del reato in espiazione, dei precedenti penali, di rapporti informativi degli organi di polizia tutti dati, anzi, che attengono alla pericolosità di base del soggetto e devono, perciò, essere il punto di partenza della indagine – nondimeno questa deve anche ed essenzialmente riguardare la condotta penitenziaria, al fine di accertare se essa, valutata in collegamento con i dati sopra richiamati, sia tale da far ritenere quanto meno iniziato un processo di revisione critica (Sez. 1, n. 684 del 27/01/1999, COGNOME, Rv. 212670 – 01; Sez. 1, n. 1102 del 04/03/1994, COGNOME, Rv. 196873 – 01; Sez. 1, n. 2834 del 24/06/1991, COGNOME, Rv. 188059 – 01).
Va, inoltre, ricordato che l’esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società, quali richieste, ai fini della concessione della semilibertà, dall’art. 50, comma 4, Ord. pen., non può essere esclusa per il solo fatto che il condannato rifiuti di ammettere la propria colpevolezza, dovendosi invece aver riguardo essenzialmente, in armonia con la visione laica cui si ispira l’ordinamento giuridico, alla prospettiva che lo stesso condannato acquisisca consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica sociale sanciti dall’ordinamento (Sez. 1, n. 2481 del 03/04/2000 Ferrante Rv. 216037 – 01).
Infine, va rimarcato che l’ammissione alla semilibertà può essere deliberata anche in difetto di previo accesso del detenuto a misure extramurarie meno impegnative attraverso le quali verificare l’esito positivo del percorso dal medesimo intrapreso, atteso che l’art. 50 Ord. pen. non prevede alcuna obbligatoria gradualità, demandando invece al giudice di compiere una valutazione non rigidamente predeterminata – di cui è tenuto a render conto nella motivazione del provvedimento – in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma la necessità che ricorrano altresì le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società (Sez. 1, n. 49 del 11/12/2020, dep. 2021, Serpa, Rv. 280211 – 01).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza non si sia compiutamente uniformato, nella specie, ai principi enunciati.
Ed invero, a fronte dei progressi inequivocabilmente attestati dalle relazioni acquisite (in particolare, dalla Relazione di sintesi aggiornata), dei quali il Tribunal pure dà atto nelle prime due pagine del provvedimento impugnato e che registrano la piena collaborazione fornita dal detenuto alle finalità del proprio recupero nel solco di un variegato e proficuo percorso trattamentale – caratterizzato, in particolare, dall’aver prestato attività lavorativa da anni anche all’esterno dall’aver frequentato corsi di formazione nel settore alberghiero; dall’aver partecipato ad iniziative di volontariato; dall’aver mantenuto rapporti solidi con la famiglia nonostante la separazione dalla moglie; dall’aver visitato la famiglia durante i permessi premio – il Tribunale stesso ha, conclusivamente, respinto la richiesta di semilibertà, reputando preponderanti e decisivi taluni elementi di segno negativo, rappresentati: dai reati commessi; dalla dipendenza da cocaina attestata fino al 2018; dalla spiegazione data dal detenuto alle cause della propria caduta nel delitto, riassunta nella frase “nell’ambito commerciale può capitare”, da cui ha desunto che il condannato non avesse maturato una revisione critica dei propri agiti.
Il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito attribuisce, dunque, un peso determinante alla biografia criminale del condannato, che, tuttavia, come affermato da questa Corte di legittimità, costituisce solo il punto di partenza della valutazione, che deve, invece, “essenzialmente” riguardare la condotta penitenziaria.
Tale enfatizzazione dei trascorsi criminali di COGNOME è rivelata, da un lato, dall’incongruo riferimento a un “rilevante arco temporale”, che appare locuzione inappropriata per reati, anche di natura associativa, commessi nell’arco di un triennio; dall’altro, e soprattutto, dalla omessa considerazione della distanza decennale dell’ultimo reato commesso rispetto alla data del provvedimento avversato.
Tradisce ambiguità, poi, il passaggio motivazionale, in cui, en passant, si fa riferimento alla dipendenza del condannato da cocaina, di cui si darebbe atto in una relazione del 2018, risalente, cioè, a sei anni prima: non esplicita il giudice a quo il significato di tale richiamo, sicché non si comprende se la dipendenza abbia concorso a costituire la causale dei delitti e se il ricorrente si sia o meno da essa affrancato.
Lo stesso dicasi per il riferimento al “condizionamento di modelli culturali appresi durante la giovinezza nei luoghi di origine (di cui riferisce la relazione del giugno 2020)”, che il Tribunale di Venezia non spiega se permanga tuttora.
Parimenti enfatizzata, in negativo e con portata quasi dirimente, rispetto a un quadro di elementi generalmente positivo, la frase “nell’ambito commerciale può capitare”, dalla quale il Tribunale, in modo piuttosto apodittico, evince un “atteggiamento non consapevole né del carattere criminoso delle condotte tenute né dei danni patrimoniali cagionati”; passaggio, quest’ultimo, che appare, tuttavia, contraddittorio rispetto al precedente riferimento alla individuazione della causale dei delitti in difficoltà economiche, il che implicitamente sottende l consapevolezza del carattere criminoso delle condotte oggetto di condanna (se non avesse incontrato contingenti difficoltà economiche, il COGNOME non avrebbe fatto ricorso al delitto).
In sostanza e per concludere, il provvedimento censurato si presenta eccessivamente e immotivatamente sbilanciato in direzione del “passato” del ricorrente, la cui “ipervalorizzazione”, in negativo, finisce con l’obliterare, sen appagante giustificazione, le positive attestazioni acquisite e conduce ad un giudizio di inidoneità della semilibertà a favorire la riabilitazione dell’interessa che, non adeguatamente sostenuto sul piano logico-fattuale ed incoerente con i positivi risultati raggiunti, risulta, per lo più, affidato ad affermazioni apoditt prevalentemente retrospettive e certamente poco sviluppate.
Da quanto esposto consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia, che provvederà a nuova valutazione dell’istanza di semilibertà sanando i vizi rilevati in armonia con i principi di diritto ricordati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente