Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40285 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40285 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/9e4g4te le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 17 gennaio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, che ha revocato ex art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354 la misura alternativa alla detenzione della semilibertà, precedentemente concessa con ordinanza del 7 giugno 2022, con riferimento alla pena residua di anni due, mesi nove e giorni cinque di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 2 luglio 2019, divenuta definitiva, in ordine al reato di combustione illecita dei rifiuti, ai sensi dell’art. 256-bis d.lgs aprile 2006, n. 152.
Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che l’interessato non aveva ottemperato all’osservanza degli obblighi previsti dal programma di trattamento, che gli imponevano di permanere al domicilio, non essendo stato rinvenuto nel proprio domicilio nel corso di un controllo domiciliare alle ore 12:15 del 13 dicembre 2022. Lo stesso, inoltre, non si era curato di comunicare l’intervenuto licenziamento avvenuto il 30 novembre 2022.
Con ricorso del 23 gennaio 2023 sottoscritto personalmente dal ricorrente, lo stesso contesta il provvedimento impugNOME, nella parte in cui il giudice di merito non avrebbe considerato che non era stata commessa alcuna irregolarità, posto che il provvedimento concessivo della misura alternativa prevedeva che il condanNOME poteva allontanarsi dal proprio domicilio dalle 6:00 alle 20:00.
Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, non avrebbe considerato che il datore di lavoro aveva comunicato a mezzo PEC all’Istituto il licenziamento di COGNOME.
Con ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 51 Ord. pen. e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, considerata l’irrilevante durata dell’allontanamento del condanNOME dal proprio domicilio, non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla ritenuta gravità dell’infrazione accertata, tale da aver determiNOME effetti negativi sulla prosecuzione del trattamento di semilibertà.
Sul punto, il ricorrente evidenzia che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe considerato che il Magistrato di sorveglianza, successivamente alla nota pervenuta il 21 dicembre 2022, aveva proceduto all’approvazione del nuovo programma di
trattamento, dopo aver, quindi, ritenuto che il condanNOME non aveva in alcun modo violato le prescrizioni impostegli.
Infine, il ricorrente evidenzia che il Tribunale di sorveglianza, oltre ad aver errato la data nella quale le Forze dell’ordine si erano recate presso il suo domicilio (accesso avvenuto il 7 dicembre 2022 e non il 13 dicembre 2022, come affermato nell’ordinanza impugnata), avrebbe omesso di considerare che il condanNOME in quel momento stava usufruendo di un permesso premio, con possibilità di trattenersi fuori dalla propria abitazione dalle 6:00 alle 20:00.
Con memoria del 27 maggio 2023, il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il ricorso presentato personalmente da COGNOME è inammissibile.
Sul punto, osserva il Collegio che sia il provvedimento impugNOME sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condanNOME – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571 comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
1.2. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO non può trovare accoglimento in sede di legittimità
A tal fine, giova evidenziare che la revoca della semilibertà, nell’ipotesi in cui l’esperimento risulti negativo, non ha finalità punitive, ma più semplicemente si fonda sulla constatazione dell’insufficienza dei progressi compiuti dal condanNOME nel porsi in relazione proficua con il regime di semilibertà e sull’assenza dì condizioni che attribuiscano allo svolgimento della vita fuori dall’istituto carcerario la capacità di determinare un graduale reinserimento del soggetto nella società. È, pertanto, legittimo il provvedimento con il quale il giudice dispone la revoca della misura nel momento in cui accerta che i comportamenti del semilibero siano stati sintomatici del fatto che lo stesso, nel corso del trattamento penitenziario, non aveva maturato alcun progresso sufficiente e necessario ad affrontare il regime di semilibertà e che l’ambiente personale e sociale nel quale lo stesso aveva trascorso parte della giornata non è stato utile a realizzare il graduale reinserimento che la concessione del beneficio si era prefissa.
Ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, pertanto, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condanNOME semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condanNOME riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, COGNOME, Rv. 277452).
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugNOME, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la sopravvenuta mancanza della possibilità occupazionale lavorativa del condanNOME, la mancata comunicazione dell’avvenuto licenziamento (avvenuto il 30 novembre 2022) e la violazione delle prescrizioni imposte allo stesso (il quale non era stato rinvenuto all’interno del proprio domicilio, come previsto) erano elementi sintomatici dell’atteggiamento di superficialità dimostrato dallo stesso nel corso dell’espiazione della pena.
Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, chiarito in modo ineccepibile che il condanNOME si era rivelato inaffidabile e incapace di gestire gli spazi di libertà concessi.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/06/2023