Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17270 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: COGNOME
In nome del Popolo Italiano Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17270 Anno 2025
Data Udienza: 14/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 621/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 14/02/2025
GIORGIO POSCIA
R.G.N. 41904/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Cerignola il 30/08/1954
avverso l’ordinanza del 15/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di L’aquila letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. NOME COGNOME fatta pervenire a mezzo p.e.c. in
data 8 febbraio 2025, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha concesso la semilibertà a NOME COGNOME detenuto in esecuzione della pena dell’ergastolo dal 17 giugno 1994, in relazione a plurimi reati, tra i quali partecipazione ad associazione mafiosa dal 1990 al 1994, omicidio in concorso aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, omicidio in concor so, detenzione illegale di armi e munizioni, evasione, ricettazione.
2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila, denunciando, con un unico motivo, erronea applicazione degli artt. 71ter , 4bis,
50, legge n. 374 del 1975 e art. 3, comma 2, d. l. n. 162 del 2022, convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199 in quanto il provvedimento non si sarebbe confrontato con gli elementi inerenti alla personalità del condannato dai quali è dato evincere che non può escludersi l’attualità di collegamenti con esponenti della criminalità organizzata di appartenenza.
Assume il ricorrente che gli elementi evidenziati dalle relazioni della DNA e della DDA di Bari sono tutti univocamente indicativi della persistenza dell ‘appartenenza al sodalizio da parte del condannato . Ciò, in mancanza di di ssociazione né avendo Amato collaborato con la giustizia per ‘assicurare prove di reati e per sottrarre all’associazio ne criminale risorse decisive per la commissione dei delitti’, permettendo, vista la sua posizione verticistica all’interno del clan , l’accertamento tramite le sue dichiarazioni di fatti oggetto di indagine.
Sul punto dell’attualità, poi, si richiamano precedenti di legittimità in ordine al concetto di partecipazione all’associazione di stampo mafioso e all’impossibilità di collegare il venir meno del legame con il sodalizio solo in base alla dichiarata dissociazione, ovvero ad una dimostrata impossibile collaborazione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa, avv. NOME COGNOME ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. in data 8 febbraio 2025, memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. Va premesso che l ‘art. 4, comma 1 -bis , Ord. pen. -come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 162 del 2022 prevede che, ai detenuti per questi delitti, le misure alternative alla detenzione possono essere concesse, anche in assenza di collaborazion e ai sensi dell’art. 58 -ter della stessa legge, ‘purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a
sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile’.
Tuttavia, l’art. 3, comma 2, d. l. n. 162 del 2022 ha, al contempo, previsto che ai condannati, prima dell’entrata in vigore del decreto, nei casi tra gli altri in cui ‘l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità con sentenza irrevocabile rendano comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia’, i benefici possono essere concessi secondo la procedura di cui al comma 2 dell’art. 4 -bis Ord. pen. purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti …
Di conseguenza, ai condannati -come l’odierno ricorrente che abbiano commesso taluno dei delitti previsti dal comma 1 dell’art. 4 -bis prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 162 del 2022 non si applicano, in caso di collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante, i più gravosi oneri dimostrativi che ha introdotto la nuova disciplina, quando ha sostituito alla precedente presunzione assoluta di incompatibilità dei condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4 -bis Ord. pen., un sistema per accedere ai benefici penitenziari anche in assenza di positiva collaborazione con la giustizia, ma fondandolo su stringenti condizioni e presupposti che sta al condannato allegare e documentare.
1.2. Ciò posto, si deve riscontrare, preliminarmente, che, mentre l’ordinanza afferma (v. p. 1) che per COGNOME è stata accertata -pur se non specifica se per tutti i reati cui si riferisce la pena in esecuzione -con ordinanze del 2 maggio 2017 e del 28 maggio 2019, la collaborazione impossibile, secondo l’impugnante non vi sarebbe questo accertamento o, comunque, pur menzionandolo (v. p. 4 del ricorso), il ricorrente sostiene che, trattandosi di ergastolano per delitti di cui al l’art. 4bis Ord. pen., in ogni caso, manca la prova della recisione dei legami o, comunque, vi è pericolo di ripristino di questi con il contesto associativo di riferimento.
Ancora, il ricorrente richiede allega zioni in ordine all’eventuale adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato e degli obblighi di riparazione pecuniaria.
Quindi, si motiva il ricorso individuando COGNOME quale condannato all ‘ ergastolo per reati ostativi, non collaborante e senza accertamento della collaborazione impossibile, nonché richiedendo un giudizio di esclusione all’attualità, di collegamenti con la criminalità organizzata e anche del rischio di ripristino di tali collegamenti, facendo, infine, riferimento anche all’obbligo risarcitorio o di riparazione pecuniaria.
All’uopo, il ricorso descrive COGNOME come soggetto di spessore criminale, inserito nel clan mafioso COGNOME, condannato per triplice omicidio commesso nell’agro di Cerignola (in danno di tre giovani i cui cadaveri erano
stati occultati e gettati all’interno di un pozzo), segnalando che nel territorio di Foggia permangono numerosi sodalizi, legati ai soggetti condannati nel processo in cui lo stesso COGNOME aveva riportato condanna definitiva.
Il ricorrente fa riferimento alla mancata riparazione delle conseguenze derivanti dai familiari delle vittime del triplice omicidio, segnalando l ‘ irrilevanza dell’assenza di carichi pendenti e il valore attribuito dal Tribunale all ‘ intero percorso trattamentale anche esterno.
Il ricorso, infine, richiama le relazioni della DNAA della DDA e quella presentata dal ministero dell’Interno al Parlamento in cui è testimoniato lo stato attuale e la pericolosità di gruppi associativi di stampo mafioso, tra cui proprio il clan indicato.
Osserva il Collegio, che l ‘ordinanza impugnata ha evidenziato che, nel caso di specie, si applica la disciplina dell’art. 4 -bis , comma 2, Ord. pen. e fa rinvio ad una espressa verifica dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata all ‘ attualità, condotta alla data del 26 marzo 2024, rimandando ad un ‘ ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza, la quale ha ribadito l’assenza di collegamenti decidendo sul reclamo proposto dalla Procura avverso il decreto con il quale era stato concesso ad COGNOME il terzo permesso premio da fruire a Sulmona (v. p. 2).
2.1. Circa il regime applicabile, si fa riferimento, all ‘ art. 4bis , comma 2, Ord. pen., dunque, presumendo che si tratta di condannato all ‘ ergastolo per reati ostativi precedenti alla cd. Riforma Cartabia, non collaborante, per il quale è stata accertata la collaborazione impossibile o inesigibile, con pena in esecuzione per fatti antecedenti alla cd. Riforma Cartabia.
Sul punto, il Tribunale (v. p. 1) evidenzia che vi è stato accertamento di collaborazione impossibile peri reati di cui all ‘ art. 4bis Ord. pen., accertati con la sentenza compresa nel provvedimento di cumulo emessa dalla Corte di assise di appello di Bari del 4 luglio 1998, divenuta definitiva il 22 giugno 2000.
2.2. Tuttavia, il Collegio osserva, in primo luogo, che il parere della DNAA del 17 luglio 2024, per come riportato nello stesso provvedimento impugnato (v. p. 2), esclude, per COGNOME, la sussistenza di un accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile, come nota, peraltro, il Sostituto Procuratore generale che, nella requisitoria scritta, esclude che dagli atti trasmessi a questa Corte, emerga l’accertamento della collaborazione impossibile ex art. 58bis Ord. pen. per tutti i reati cui si riferisce la pena in esecuzione.
Infatti, il parere della DNAA rimarca che il detenuto non ha mai collaborato con la giustizia, né si è adoperato per assicurare prove di reati e per sottrarre all’associazione criminale di riferimento risorse decisive per la commissione di delitti. Inoltre, secondo detto parere, non sono stati acquisiti elementi che
attestino la recisione, da parte del detenuto, di suoi legami con la consorteria criminale di riferimento, descrivendolo come soggetto che, per la posizione apicale ivi rivestita, avrebbe ben potuto fornire alle autorità inquirenti utili spunti investigativi.
Dunque, non emerge con precisione a cosa si riferisca l ‘intervenuto accertamento della collaborazione impossibile, posto che vi sono, nel cumulo in esecuzione, più sentenze irrevocabili (v. p. 1), mentre il provvedimento impugnato richiama detto accertamento come svolto soltanto per i reati giudicati con la citata sentenza della Corte di assise di appello di Bari.
2.3. In secondo luogo, si rileva che, comunque, anche a fronte di un accertamento della collaborazione cd. impossibile per tutti i reati per i quali è in esecuzione la pena rispetto al quale, si ribadisce, la motivazione del provvedimento censurato non è esaustiva -va rilevato che l ‘ ordinanza impugnata non è sufficientemente motivata nella parte in cui evidenzia la sussistenza di elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti da parte di COGNOME con la criminalità organizzata anche solo potenziali.
Invero, secondo questa Corte di legittimità, i criteri sulla base dei quali valutare se possa essere superata la presunzione relativa di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, passano attraverso l ‘ apprezzamento, in concreto, di fattori positivi tratti dal percorso rieducativo del detenuto e dall’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, attuali o potenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 35682 del 23/5/2023, Rv. 284921 – 01; Sez. 1, n. 15196 dell’1/2/2023, n.m.).
Su tale punto, il Tribunale si è limitato a fare riferimento ad altro provvedimento, peraltro del mese di marzo del 26 marzo 2024, di cui non espone i contenuti.
Inoltre, l ‘ ordinanza si richiama alla regolare condotta osservata dal detenuto, all ‘ evoluzione positiva della sua personalità, come acclarata, nelle date del 16 settembre 2024 e del 2 ottobre 2024, senza soffermarsi, compiutamente, sull ‘ indicazione di elementi positivi di accertato distacco, all ‘ attualità, dal clan di riferimento, enucleando fattori che possano escludere detti collegamenti anche potenziali. Né la motivazione si diffonde a confutare le ragioni per le quali le osservazioni di cui ai pareri negativi degli organi competenti circa il pericolo di ripristino di detti rapporti, debba ritenersi, all ‘ attualità, scongiurato.
Su tale ultimo punto, infatti, il provvedimento si sofferma soltanto sull ‘ assenza di condanne ulteriori, senza considerare che si tratta di detenuto dal 1994, nonché sull ‘ ottimo percorso trattamentale che, invero, è uno degli aspetti da reputare rilevanti ma non decisivo, ex se, per scongiurare il rischio anche potenziale di riavvicinamento al contesto criminale di riferimento (v. p. 5).
Segue l ‘ annullamento del provvedimento impugnato, perché in sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza, libero nell ‘ esito, integri la motivazione secondo le indicazioni di cui alla parte motiva, § 2.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso, il 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME