Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5257 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLO DI CISTERNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME, detenuto in espiazione di pena, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto la sua istanza di ammissione alla semilibertà e deduce – con un unico motivo – rispettivamente violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto di diniego della misura alternativa della semilibertà;
considerato, in particolare, che il ricorrente lamenta che l’ordinanza avrebbe trascurato di valorizzare la partecipazione al trattamento e l’avvenuta ricerca di un’attività lavorativa, elementi questi che avrebbero dovuto rivestire – in tesi ben diverso peso nella valutazione del Tribunale, ai fini dell’ammissione alla invocata misura alternativa che non presuppone la totale assenza di pericolosità sociale, ma postula l’avvio del processo di rieducazione, mentre il Giudice specializzato avrebbe erroneamente dedotto l’assenza di revisione critica da elementi immotivatamente enfatizzati in senso sfavorevole al condannato;
ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la rneritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);
ricordato che il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parannetrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato;
ritenuto che nell’alveo di tali principi si è mosso il Tribunale di sorveglianza che ha espressamente preso in esame tutte le informazioni a disposizione e ne ha fatto discendere – con motivazione esente da profili di illogicità e, come tale, insindacabile in questa sede – un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, reputando che la misura sia prematura e che sia necessario valutare gli esiti dei mirati percorsi psicologici e preventivamente sperimentare più graduali benefici penitenziari;
ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è
ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, COGNOME, Rv. 224029);
ritenuto che l’ordinanza impugnata resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023