Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47554 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47554 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME CASA NOME COGNOME
R.G.N. 27741/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
NOME nato a SAN SEVERO il 24/02/1985
avverso l’ordinanza del 08/07/2024 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE di Taranto
Letti gli atti e il ricorso;
udita la relazione del cons. NOME COGNOME
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta ottenere la misura alternativa della semilibertà (fine pena 1° agosto 2029), in quanto l’ipotesi trattamentale prevede la fruizione di permessi premio ed Ł necessario un ulteriore periodo di osservazione.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), e il vizio della motivazione poichØ risulta documentata la disponibilità di un lavoro, la valutazione comportamentale Ł positiva, anche alla luce dei permessi premio dei quali usufruisce il condannato, e l’ufficio esecuzione penale esterna ha espresso pieno consenso al percorso di reinserimento sociale proposto, mentre le pendenze giudiziarie e i comportamenti devianti sono tutti anteriori alla carcerazione che risale al 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
La giurisprudenza di legittimità Ł orientata ad affermare che ai fini della concessione delle
piø ampie misure alternative, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, Ł tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che in tema di misure alternative, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l’avvio del reinserimento sociale mediante permessi premio, mediante i quali Ł possibile saggiare l’affidabilità del condannato.
Si Ł in proposito chiarito che «prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037).
Ciò premesso, con riguardo alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza ha illogicamente fatto riferimento alla relazione di sintesi del 9 maggio 2023 che aveva, invece, concluso per la concessione di una misura alternativa, previa fruizione di permessi, anche in ragione della accertata possibilità lavorativa, dando atto della regolarità del comportamento, dell’ammissione delle proprie responsabilità e dell’impegno nelle attività trattamentali interne, nonchØ del positivo percorso di reinserimento tramite i permessi.
Orbene, tenuto conto che risulta il positivo esito del percorso trattamentale, anche per mezzo dei permessi premio, e che la relazione di sintesi, sul punto non contraddetta dal Tribunale di sorveglianza, formula un motivato giudizio positivo sul reinserimento sociale finora avviato e giudica fortemente significativa la documentata possibilità di avviamento al lavoro, il provvedimento impugnato appare basato su una lettura parziale, non aggiornata e illogica delle fonti di conoscenza, sicchØ ne consegue che la prognosi negativa Ł priva di adeguato supporto motivazionale.
L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio perchØ il Tribunale di sorveglianza di Taranto, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda nuovo giudizio, sanando i vizi motivazionali sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto
Così Ł deciso, 30/10/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME