Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40461 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40461 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. ad Aversa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere in data 14/7/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letti i motivi nuovi a firma dell’AVV_NOTAIO;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro probatorio di una somma di danaro e di un telefono cellulare emesso in data 1 luglio 2025 dal
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti del COGNOME, indagato per il delitto di cui all’art. 629 cod.pen.
2. Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 324,256,200,201,247 cod.proc.pen. nonché il travisamento delle note difensive depositate all’udienza del 14/7/2025 per avere i giudici cautelari ritenuto non opponibile il segreto professionale da parte del giornalista indagato, operando un fuorviante distinguo tra l’attività di perquisizione e il sequestro e non correttamente intendendo i rilievi circa l’indistinta sottoposizione a vincolo reale di tutte le res riferibili all’indagato e concernenti la sua attività di giornalista.
Secondo il difensore l’ordinanza impugnata ha omesso di confrontarsi con la denuncia di una apprensione sproporzionata del materiale informatico e telematico in possesso del COGNOME, nei cui confronti, trattandosi di giornalista professionista, l’acquisizione doveva essere limitata ad atti e documenti immediatamente rilevanti come fonti di prova in relazione allo specifico fatto per cui si procede, dovendo evitarsi l’ingiusto sacrifico dell’interesse pubblico e l’esposizione a rischio delle fonti informative. Al riguardo i giudici della cautela hanno reso una motivazione insufficiente sia in ordine al rapporto di pertinenzialità che alla specifica necessità del mezzo di ricerca della prova attivato cumulativamente. Aggiunge che la giurisprudenza ha segnalato la necessità che il sequestro probatorio nei confronti di un giornalista, avente ad oggetto atti e documenti relativi alla sua attività professionale, deve essere rigorosamente ispirato al criterio di proporzionalità, evitando il più possibile interventi invasivi, e l’esigenza di garantire il segreto professionale, posto a tutela della libertà di informazione, impone che l’eventuale provvedimento di sequestro indichi precisamente i beni da sottoporre a vincolo e spieghi la necessità di apprenderli ai fini dell’accertamento del reato, criteri che non risultano rispettati nel caso di specie. Infatti, a detta del ricorrente, nel provvedimento impugnato non risultano esposte le ragioni probatorie che legittimano la misura in specifica connessione con le ipotesi di reato addebitate all’indagato. Sottolinea,in particolare, che i diritti costituzionali sottesi alla tutela del segreto impongono un modus operandi diverso rispetto alle perquisizioni e sequestri ordinari che miri all’acquisizione di beni dotati di una spiccata idoneità alla ricostruzione dei fatti, tale da giustificare la lesione dei diritti coinvolti. Il difensore richiama i principi affermati dalla giurisprudenza interna e convenzionale per censurare il carattere indiscriminato del sequestro effettuato in danno dell’indagato in violazione del principio di proporzionalità anche con riferimento all’apprezzamento del dato temporale ed evidenzia che le tutele a garanzia del giornalista debbono essere apprestate ed operare al momento dell’ablazione e non già nella sola fase della decrittazione dei dati giacché anche il solo trattenimento del bene determina la sottrazione all’interessato della esclusiva disponibilità della informazione e incide sul diritto
alla riservatezza e al segreto. Il difensore contesta, inoltre, l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui la disciplina del segreto professionale concerne solo i giornalistitestimoni, richiamando i casi di plurimi professionisti destinatari di provvedimenti di sequestro dichiarati illegittimi, rimarcando che al giornalista- indagato al momento della perquisizione dovrebbe essere rivolto l’invito a consegnare gli specifici atti ricercati in modo da consentirgli di opporre il segreto, procedura nella specie inosservata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. La giurisprudenza di legittimità mantiene fermo l’autorevole insegnamento di Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01 secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (tra molte, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608-01; n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656-01). In particolare, questa Corte ha condivisibilmente ritenuto l’impossibilità di ricondurre al concetto di violazione di legge l’illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119-01). Risultano, pertanto, irricevibili le censure svolte dal ricorrente in punto di congruenza ed adeguatezza dell’apparato giustificativo dell’ordinanza impugnata.
2.Quanto alle dedotte violazioni di legge, asseritamente ricollegabili all’inosservanza nel decreto genetico della disciplina in materia di segreto professionale in ragione dell’attività di giornalista professionista svolta dal ricorrente, deve rammentarsi che il COGNOME è indagato per il delitto di estorsione in ordine al quale è stato tratto in arresto in flagranza di reato e che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone e non anche dall’indagato o dall’imputato, per i quali è opponibile al magistrato penale il solo segreto di Stato (Sez. 3, n. 36775 del 04/07/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286913 – 01; Sez. 6, n. 10281 del 19/2/2019, COGNOME,n. m.; Sez. 3, n. 3288 del 10/07/1990, COGNOME, Rv. 185191 – 01). In favore della inopponibilità del segreto da parte del professionista indagato o imputato milita il tenore letterale dell’art. 200 cod. proc. pen., il quale prevede che ‘non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria…gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale’ – e,
tra essi, ai sensi del comma 3, i giornalisti professionisti iscritti all’albo professionale ‘relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione’. La norma collega espressamente l’istituto del segreto alla testimonianza e trattandosi di norma che deroga all’ordinario regime della testimonianza è di stretta interpretazione e insuscettibile di estensioni analogiche. Né argomenti a favore dell’interpretazione propugnata dalla difesa possono trarsi dall’art. 256 cod. proc. pen. che disciplina specificamente i rapporti intercorrenti tra il dovere di esibizione ed il segreto nelle sole ipotesi in cui quest’ultimo sia in concreto opponibile.
Deve aggiungersi ulteriormente che per espresso disposto normativo il segreto opponibile dal giornalista professionista è limitato alle generalità delle fonti dalle quali ha tratto le notizie e non investe, come sembra ritenere la difesa, il contenuto delle informazioni acquisite che in ragione dell’attività del soggetto agente è destinato ad essere pubblicato.
La cornice entro la quale si inseriscono le censure difensive appare, dunque, condizionata da una prospettiva giuridicamente erronea in considerazione dello status di indagato del ricorrente e, in ogni caso, dalla non puntuale delimitazione dello specifico ambito di tutela accordato dall’art. 200, comma 3, al giornalista professionista.
3. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha disatteso i rilievi difensivi con motivazione effettiva e giuridicamente corretta, dando conto della sussistenza del fumus e della positiva verifica circa l’esposizione nel decreto di sequestro probatorio delle ragioni che hanno determinato l’apposizione del vincolo, dell’illustrazione del rapporto di pertinenzialità tra il dispositivo appreso e la fattispecie di reato per cui si procede nonché delle specifiche esigenze probatorie perseguite dall’organo inquirente. Il P.m. ha, infatti, chiarito che il telefono cellulare, rinvenuto nella disponibilità del ricorrente in esito alla perquisizione eseguita subito dopo la consegna di una somma di danaro costituente profitto estorsivo da parte della p.o., è strumento attendibilmente utilizzato per la consumazione delle condotte illecite, necessario per ricostruire i contatti intercorsi tra l’indagato e la vittima e le esatte modalità di consumazione del delitto provvisoriamente ascritto. I giudici cautelari hanno, inoltre, negato fondamento alle censure difensive in punto di proporzionalità evidenziando che il P.m., in conformità alle indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità, non ha disposto un vincolo totalitario e onnicomprensivo dei dati contenuti nel dispositivo telefonico del ricorrente ma ha delimitato in maniera chiara l’ambito dei dati pertinenti ai fatti, individuati nei contatti e nelle conversazioni intrattenute dall’indagato con la p.o., aventi ad oggetto le richieste estorsive secondo il parametro temporale indicato nell’incolpazione provvisoria, provvedendo a conferire tempestivo incarico ex art. 360 cod.proc.pen. per l’estrazione delle informazioni di rilievo dal dispositivo in sequestro nel contraddittorio tra le parti e prescrivendo la documentazione informatica nella c.d. copia-fine delle sole tracce utili alle indagini in corso,
con esclusione di ogni eventuale dato relativo a fonti fiduciarie dell’indagato, tutelate dal segreto professionale.
Il Tribunale cautelare ha, in conclusione, correttamente applicato i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui il sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici postula che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, debba illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358-03; n. 17677 del 29/1/2025, COGNOME, Rv. 288139 – 01; n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero. L’inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi a norma dell’art. 585,comma 4,cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME