Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16474 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16474 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del AVV_NOTAIO NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, in riforma della pronuncia emessa in data 2 luglio 2020 dal Tribunale di Napoli, ha assolto NOME COGNOME dal residuo reato di cui all’art. 326 cod. pen. a lui contestato al capo i).
Tale imputazione ipotizzava che l’imputato, nella sua qualità di pubblico ufficiale (generale di corpo d’armata della Guardia di finanza, con incarichi operativi apicali), avesse volontariamente rivelato all’AVV_NOTAIO specifiche informazioni coperte da segreto di ufficio e in particolare l’esistenza di intercettazioni ambientali all’interno dello studio del commercialista NOME COGNOME, in relazione a delitti perpetrati a beneficio di associazioni camorristiche.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si deduce:
2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’esistenza e al contenuto dello scritto anonimo prospettato nella versione difensiva. La Corte di appello sarebbe incorsa in un travisamento della prova, introducendo nella motivazione un’informazione rilevante in realtà non presente negli atti. Il teste COGNOME avrebbe infatti meramente ricordato che il generale COGNOME gli mostrò, dicendogli di averlo ricevuto informalmente, uno scritto anonimo relativo a sue presunte propalazioni relative a indagini in corso e alla possibilità di essere intercettato; il generale gli disse che ne avrebbe parlato con un suo amico AVV_NOTAIO di nome “COGNOME” o di cognome “COGNOME“. Premessa la dubbia attendibilità di COGNOME, ufficiale della Guardia di finanza già titolare incarichi di rilievo (che in quanto tale avrebbe dovuto riferire ai superior gerarchici, se avesse davvero visionato il documento), in realtà tutti gli elementi veicolati da COGNOME gli sarebbero stati comunicati dall’imputato, che gli mostrò solo un foglio con frasi scritte a stampatello. Sussisterebbe dunque un errore logico, tale da viziare l’intera ricostruzione, nel ritenere che la deposizione dell’unico teste a discarico abbia riscontrato la tesi difensiva.
2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al colloquio tra COGNOME e COGNOME del 7 febbraio 2014, alla missiva ricevuta dall’imputato il 23 gennaio 2015 e alla data della conversazione oggetto di contestazione. I giudici di appello avrebbero infatti omessa la valutazione di prove decisive. In primo luogo, l’esame dell’AVV_NOTAIO COGNOME (incompatibile con la narrazione dell’imputato, laddove il teste riferisce di essere stato subito informato proprio da quest’ultimo delle intercettazioni e del loro contenuto) non è stato preso minimamente in considerazione, ricostruendo i fatti unicamente secondo la versione difensiva. Analogamente, non si sarebbe tenuto conto della lettera, prodotta in originale da COGNOME, con cui NOME lo pregherebbe confidenzialmente di “tirarlo fuori dai guai”, avvisandolo della possibilità di captazioni.
Carente di motivazione, inoltre, secondo l’Ufficio ricorrente, anche la collocazione temporale della vicenda e l’intervallo tra il primo incontro con COGNOME (oggetto del capo h), definito con assoluzione definitiva), da cui hanno preso le mosse le investigazioni sul generale, e il secondo, quello per cui si procede in questa sede.
2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai due ulteriori colloqui tra COGNOME e COGNOME. Posto che il generale e l’AVV_NOTAIO si incontrarono anche nel maggio e nel settembre 2014, con modalità di estrema cautela, scrupolosamente poste in essere dall’imputato, la sentenza impugnata non chiarisce come sia stato superato il contrasto tra le divergenti dichiarazioni dei due soggetti interessati. COGNOME, infatti, ha riferito che COGNOME gli confidò di avere appreso di essere stato iscritto nel registro degli indagati e gli chiese ancora di non fare il suo nome qualora sentito dagli inquirenti; l’imputato, al contrario, ha affermato di essersi attivato unicamente al fine di apprendere ulteriori dettagli sulle rivelazioni fatte da COGNOME a terzi.
2.4. Violazione di legge in relazione all’art. 326 cod. pen. Si contesta, in primo luogo, la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, incoerente con la riscontrata oggettività del fatto tipico. Non potrebbe dubitarsi della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito: la qualifica di pubblico ufficiale, re indifferente il successivo pensionamento; la violazione di informazioni destinate a rimanere riservate ai sensi del testo unico sugli impiegati civili dello Stato ed anzi coperte dal segreto investigativo; la piena consapevolezza dello sviluppo attuale e potenziale delle indagini e la coscienza e volontà della rivelazione; l’impossibilità di scriminare per l’esercizio del diritto di difesa, a fronte della imprudenza e della sproporzione nella scelta dei mezzi.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria, a sostegno della richiesta di inammissibilità del ricorso della Parte pubblica.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza della Sesta Sezione della Corte di cassazione n. 39312/22 del 10 luglio 2022 ha ritenuto fondate le censure del ricorrente, ad eccezione di quelle dirette ad eccepire la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., con assorbimento di quelle relative alla punibilità e al trattamento sanzionatorio, e ha conseguentemente annullato senza rinvio la decisione della Corte di appello, per
quanto attiene alla rivelazione colposa di segreti d’ufficio ascritta a NOME COGNOME sub m), perché il fatto non sussiste (dal momento che è rimasta insuperabilmente indefinita la verifica sul concreto oggetto della rivelazione, anche in ordine alla permanenza degli obblighi di riservatezza), e con rinvio in relazione alla rivelazione dolosa di cui al capo i). A proposito di quest’ultima imputazione, è stata stigmatizzata la mancata considerazione dell’alternativa ipotesi ricostruttiva offerta dalla difesa, in particolare, escludendo l’attendibilità del teste COGNOME basi sostanzialmente congetturali e presumendo l’inesistenza dello scritto anonimo sulla sola base dell’acribia dell’imputato, solito conservare ogni tipologia di documentazione, asseritamente incompatibile con la distruzione della missiva, così desumendo illogicamente la pregressa autonoma conoscenza dell’attività captativa presso lo studio del commercialista COGNOME. È stato pertanto demandato al giudice di merito un nuovo esame del compendio probatorio, con precipua attenzione alla deposizione del teste COGNOME.
La Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio, ha proceduto a una rinnovata ponderazione della narrazione del teste COGNOME e della sua attendibilità. Lo scrutinio ha avuto in entrambi i casi esito positivo, sottolineandosi la non necessità di riscontri esterni e la concreta mancanza di risultanze di segno contrario, nonché la mancata soggezione nei confronti di COGNOME, non giustificabile con la sola subordinazione gerarchica, a fortiori dopo il pensionamento del dichiarante. Da ciò, è fatta conseguire la valutazione di esistenza della lettera anonima descritta nella narrazione difensiva, seppure mai prodotta in giudizio. Non può affatto escludersi, invero, che l’imputato abbia distrutto la missiva per evitare il rischio che cadesse in mani altrui, con evidente nocumento per la sua reputazione. In punto di diritto, d’altronde, l’oggetto della rivelazione – e cioè contenuto dello scritto anonimo – non sarebbe di per sé coperto dal segreto, di modo che non potrebbe configurarsi il delitto contestato. In ogni caso, la ricostruzione della vicenda storica consente di affermare che tutti gli incontri con COGNOME fortemente voluti da COGNOME erano diretti non a fornire notizie al professionista, ma a sondare quanto a sua conoscenza, per propria autotutela (il che spiegherebbe anche l’estrema prudenza con cui si mosse il militare).
La pronuncia liberatoria della Corte partenopea si basa dunque su due paralleli ordini di ragioni, uno fattuale e uno giuridico: il generale COGNOME fu informato della pendenza delle investigazioni e dello svolgimento di attività captativa solo mediante un biglietto anonimo a lui indirizzato; l’oggetto della contestata rivelazione non consiste in un atto coperto dal segreto d’ufficio.
2.1. Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in
fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando solo al primo il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergen processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di pro (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629-02). Il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., è dunque chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dall legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato (ovvero, nel caso di specie, la preliminare valutazione di irrilevanza della questione del biglietto anonimo e della apodittica inattendibilità del teste COGNOME), spettandogli in via esclusiva il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergen processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prov (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, NOME., Rv. 271345).
2.2. Entro questo perimetro valutativo, il rinnovato apparato argomentativo, scevro di vizi logico-giuridici e attento nel valutare, nella pienezza dell giurisdizione di merito, l’incidenza di tutti gli elementi allegati dalla difes evidenziati dall’accusa, soddisfa l’obbligo motivazionale imposto dalla sentenza di annullamento.
Analizzando, in maniera sintetica ma completa, l’intero theme decidendum sottoposto al suo giudizio, muovendo da una ricostruzione in fatto impermeabile allo scrutinio di legittimità, la sentenza impugnata afferma che l’imputato fu avvisato del possibile svolgimento di indagini riguardanti, foss’anche marginalmente, anche la sua colposa rivelazione di atti coperti da segreto di ufficio (oggetto del capo h) della rubrica imputazione, in ordine al quale si è interrotta la catena devolutiva a seguito dell’annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione) soltanto da un avvertimento informale, fattogli pervenire sotto forma di biglietto anonimo. L’esistenza del manoscritto, di cui non è stata accertata la effettiva provenienza, è espressamente affermata dai giudici di appello e il suo contenuto è stato ricostruito, sulla base delle prove dichiarative, nelle frasi «A Napoli vanno dicendo che tu spifferi tutto all’AVV_NOTAIO, come ha detto lui ad un suo amico commercialista intercettato. Stai attento che potresti avere il telefono sotto» o comunque in altre consimili. D’altronde, ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen., i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che – ciò che non rileva nel caso di specie – costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato. Questa inutilizzabilità non si riferisce ai documenti anonimi in quanto tali, bensì a quelli contenenti dichiarazioni anonime, di modo che la disposizione impedisce non di accertare, come fatto storico, che un documento anonimo sia stato formato e abbia un determinato contenuto, ma solo di utilizzarlo come fonte
di prova di quanto rappresentato nelle dichiarazioni raccolte (Sez. 4, n. 34984 del 24/05/2022, Pollichemi, Rv. 283492; Sez. 6, n. 12655 del 26/02/2016, COGNOME, Rv. 266950). Correttamente, la Corte di appello ha dunque preso le mosse per le proprie riflessioni in iure da questo dato fattuale.
La tenuta logica di questa ricostruzione non resta significativamente incisa dalle dichiarazioni dell’AVV_NOTAIO, non apparendo dirimente la mancata specificazione da parte del generale di avere appreso delle indagini da una lettera anonima, tenuto anche conto della modalità di confronto schiettamente “esplorativa” (e, anzi, celare la propria fonte appare comunque coerente con la finalità “maieutica” affermata dall’imputato, che avrebbe agito proprio allo scopo di trovare presso l’interlocutore conferma del sibillino avvertimento). Né la parte ricorrente lumeggia altri canali informativi, desumibili dalle emergenze procedimentali e tali da connotare le riflessioni dei giudici di appello in termini d contraddittorietà.
Il primo e il terzo motivo di impugnazione sono dunque non consentiti, in quanto diretti, sotto l’abito del vizio di motivazione, a sollecitare un’alternativ rilettura del compendio istruttorio, preclusa nel giudizio di cassazione.
2.3. Non sussiste neppure alcuna lacuna motivazionale, rispetto in particolare alle vicende successive al fatto in contestazione. La lunga e asfissiante attività di pressione dell’imputato nei confronti dell’AVV_NOTAIO COGNOME, costretto a ripetuti incontri con modalità carbonare, non risulta incompatibile con le conclusioni tratte dalla Corte territoriale per quanto concerne il fatto di reato già consumato.
La sentenza chiarisce congruamente come i ripetuti contatti e le continue richieste, pur non commendevoli (ma comunque rilevanti nel presente processo solo come riprova ex post dell’illiceità penale dell’ipotizzata rivelazione), trovino una ragionevole spiegazione nei già analizzati «fini di autotutela»: «l’imputato si vuole cautelare per il contenuto grave dello scritto anonimo perciò si muove con cautela e circospezione». D’altronde, erano stati proprio il suo improvvido commento sugli accertamenti tributari sul RAGIONE_SOCIALE e la scarsa discrezione sul punto da parte dell’AVV_NOTAIO che avevano dato la stura all’intera vicenda.
D’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv 281935).
Il terzo motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato.
3. Secondo la costante interpretazione di legittimità, il contenuto dell’obbligo la cui violazione è sanzionata dall’art. 326 cod. pen., a prescindere dalla natura civile o militare delle funzioni pubbliche svolte (o dal pubblico servizio esercitato) dall’agente, deve essere desunto dal nuovo testo dell’art. 15, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «l’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.» Il divieto di divulgazione delle «notizie d’ufficio, l quali debbono rimanere segrete» cade, dunque, su tutte le conoscenze sottratte all’accesso esterno, nonché, secondo l’opinione maggioritaria, anche, su quelle informazioni astrattamente accessibili quando però offerte a chi non abbia il diritto di riceverle, in quanto non titolare dei prescritti requisiti (Sez. 6, n. 35779 d 11/05/2023, COGNOME, Rv. 285179; Sez. 6, n. 39312 del 01/07/2022, COGNOME, Rv. 283941; Sez. 6, n. 19216 del 04/11/2016, dep. 21/04/2017, COGNOME, Rv. 269776; Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015 dep. 2016, COGNOME, Rv. 267274).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente rilevato come l’oggetto della rivelazione debba individuarsi non in una specifica «notizia di ufficio» (cioè la conoscenza certa dell’effettiva pendenza di indagini, anche mediante svolgimento di intercettazioni telefoniche, ciò di cui il generale aveva fondato timore, senza averne alcuna formale o comunque effettiva certezza), ma in una circostanza, meramente paventata, riportata da uno scritto anonimo e confermata solo successivamente a seguito dell’interlocuzione con l’AVV_NOTAIO COGNOME. L’avvertimento, in termini affatto generici e contenuto in una lettera di ignota paternità, non può dunque essere ricondotto nella nozione di «notizia di ufficio», pur intesa nella più ampia latitudine e a prescindere dal supporto materiale che eventualmente la incorpori, come specifica informazione riguardante atti e fatti funzionalmente collegati all’attività istituzionale.
Le doglianze in merito all’erronea applicazione dell’art. 326 cod. pen. contenute nel quarto motivo di ricorso risultano in conclusione manifestamente infondate. Deve, altresì, ritenersi inammissibile per difetto di interesse, prima ancora che manifestamente infondato alla luce delle considerazioni che precedono, il profilo di censura inerente la specifica formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” (cfr. Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, Pantano, Rv. 285254, secondo
cui il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole).
Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 marzo 2024
Il Cohsi estensore
Il
Presidente