Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33212 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33212 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata nella quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la Corte di appello di Genova, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa dal giudice grado, qualificata la condotta ascritta al ricorrente, originariamente ai sensi dell pen., come violazione dell’art. 517 cod. pen., lo ha condannato alla pena RAGIONE_SOCIALE rec mesi quattro e euro 2000 di multa, per aver introdotto nel territorio dello Stato ital fucili giocattolo recanti il marchio “RAGIONE_SOCIALE“, ad imitazione del marchi “RAGIONE_SOCIALE” (capo sub A).
La Corte territoriale ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste con rif reato di ricettazione di cui al capo di imputazione sub B).
2.11 ricorrente, che impugna la sentenza con riguardo al punto per cui è inte condanna, affida il ricorso a due motivi.
2.1.Con il primo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e vizio RAGIONE_SOCIALE motiva avendo la Corte di appello di Genova erroneamente qualificato il fatto descritto nel dell’imputazione ai sensi dell’art. 517 cod. pen. Il ricorrente ritiene più corretta la giuridica dei fatti a lui addebitati ai sensi dell’art. 517 ter cod. pen., richiamando giurisprudenza di legittimità sul tema. In particolare, evidenzia che nel caso di sussiste alcuna condotta di contraffazione del marchio dell’esercito RAGIONE_SOCIALE ma, invece, sfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione dei suoi connotati senza alcuna immutatio veri idonea ad ingannare il compratore su origine o provenienza del merce, mera violazione del titolo di privativa. I fucili giocattolo sequestrati alla Guardia di finanza non avevano alcunché di mendace, essendo riportata esclusivamen dicitura “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” in luogo di quella “RAGIONE_SOCIALE“. I prodotti ritenuti contraff soltanto sprovvisti dell’ologramma anticontraffazione volto a garantire l’autenticità e riconducibilità alla RAGIONE_SOCIALE del logo apposto.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso contesta la configurazione dell’elemento soggett reato. Rappresenta, al riguardo, che la merce è stata bloccata presso la dogana di Genov che l’imputato la potesse ricevere e verificare la consistenza e la irregolarità al fine al mittente. Richiama in tal senso il documento di accompagnamento RAGIONE_SOCIALE merce e la ve effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE delle Dogane, dalle quali emerge che il logo che si presume co è apposto sulle scatole dei giocattoli e non anche sui documenti di trasporto dai quali i avrebbe potuto trarne consapevolezza.
Il Procuratore generale in udienza ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati, si osserva c dell’art. 517 ter cod. pen. (fattispecie intitolata “Fabbricazione commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale)’ introdotta nel 2009 al fine di contrastare RAGIONE_SOCIALE contraffazione, è posta a tutela GLYPH di interessi di natura patrimoniale e privatistica precisamente dei diritti di proprietà industriale. GLYPH L’elemento oggettivo che caratterizza la fattispecie è rappresentato dalle condotte di fabbricazione o di uso industriale con us del titolo di proprietà industriale. Si è precisato che la condotta di “usurpazione” c l’appropriazione di un diritto ad altri spettanti e non si identifica con la semplice im prodotti originali. La norma, nell’inciso “potendo conoscere dell’esistenza del titolo d industriale”, connota non solo l’elemento soggettivo del reato, richiedendo la sussiste vero e proprio presupposto dell’elemento materiale, ma fa richiamo anche alla conoscibi parte del soggetto attivo dell’esistenza di titoli di proprietà industriale. Per la in reato è, quindi, indispensabile la ricorrenza del requisito RAGIONE_SOCIALE possibilità di dell’esistenza del titolo di proprietà industriale da parte dell’autore del reato.
L’articolo 517 cod. pen., invece, punisce la vendita di prodotti industriali mendaci. La condotta punita consiste nella messa in vendita o nella messa in circolaz opere dell’ingegno o di prodotti industriali con nomi marchi o segni distintivi non contra comunque idonei ad ingannare il pubblico sulla derivazione del prodotto. Il bene gi protetto è il turbamento dell’ordine economico derivante dalla messa in circolazione di con segni mendaci. Oggetto materiale RAGIONE_SOCIALE condotta concerne nomi marchi e segni disti anche non registrati, riprodotti in modo tale da far sorgere nel pubblico degli acquire solo potenzialmente erronee convinzioni o imprecisioni sulle caratteristiche del p acquistato e precisamente in ordine all’origine, alla provenienza, alla qualità. La volutamente ampia e comprende tutti i segni di identificazione, compresi quelli atip registrati. Non occorre, dunque, una condotta di contraffazione ma una semplice imitazion nome del marchio del segno distintivo purché sia idonea a trarre l’inganno i consu Elemento costitutivo, dunque, è la idoneità decettiva RAGIONE_SOCIALE condotta il cui accertamento in concreto. Oggetto materiale RAGIONE_SOCIALE condotta di mendacio concerne qualunque o dell’ingegno o prodotto industriale. L’elemento psicologico è costituito dal dolo consistente nella volontà di porre in vendita o mettere in circolazione prodotti con segni essendo consapevoli RAGIONE_SOCIALE mendacità dei segni di distintivi apposti; non occorre l’accer di alcuna finalità. L’art. 517 cod. pen. si distingue dunque dagli artt. 473 e 474 cod. pen in quanto il bene giuridico protetto in queste ultime norme è la fede pubblica e non l’e pubblica. Trattandosi di norma di portata molto ampia, si ritiene ammissibile il conco l’articolo 517 ter cod. pen., il quale nella clausola di sussidiarietà espressa richiam di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.
Tanto premesso, nel caso in disamina, il giudice a quo ha fatto buon governo di tali principi, in quanto correttamente alla fattispecie concreta in esame è stato attribuito il nomen iuris ex art. 517 cod. pen., posto che vi è una mera equivocità dei contrassegni, delle indicazi
marchi tali da ingenerare confusione nel consumatore comune sull’origine e la qual prodotto. Come poc’anzi sottolineato, nel caso di specie non si tratta di titoli industriale usurpati, poichè l’oggetto mpteriale del reato è costituito da fucili gioc il segno distintivo “RAGIONE_SOCIALE“, NUMERO_DOCUMENTO da quello del RAGIONE_SOCIALE “Ese comunque, idoneo ad indurre in inganno il compratore sulla provenienza del prod inducendolo a ritenere che esso provenisse dall’esercito RAGIONE_SOCIALE, nell’ottica delineata esattamente dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 517 cod. pen.
2.E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Effettivamente è ravvisabile in ordine alla problematica afferente al dolo, una motivazionale in quanto il giudice a quo incentra la propria attenzione esclusivamente sull’elemento oggettivo del reato e sul profilo inerente alla qualificazione giuridica d non dedica la benchè minima analisi alla tematica relativa alla ravvisabilità dell psicologico, che avrebbe dovuto essere affrontata alla luce del dato oggettivo, em dall’apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata, che la merce proveniva dalla C venne regolarmente sottoposta a controllo doganale, senza alcun artificio o tent occultamento. Resta, pertanto, inesplorata la necessità di accertare se l’apposizione de “RAGIONE_SOCIALE” sia stata una iniziativa unilaterale del fornitore cinese o se concordata con l’imputato, o se, comunque, quest’ultimo abbia avuto la possibilità conoscenza dell’avvenuta apposizione di tale dicitura e l’abbia, in qualche modo, avall
Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento di annullamento, con rinvio a Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Genova.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’ di Genova.
Così deciso all’udienza del 22 maggio 2024.