Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50346 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50346 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, concedendo il beneficio RAGIONE_SOCIALEa non menzione RAGIONE_SOCIALEa condanna, la sentenza del Tribunale di Pistoia del 7 marzo 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena di giustizia;
– che il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione al mancato espletamento degli accertamenti circa l’appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘autovettura e il titolo in virtù del quale l’imputato ne foss alla guida, è inammissibile atteso che il corrispondente motivo di appello si presentava già inammissibile sul punto per la sua genericità, di talché non gravava sulla Corte territoriale alcun obbligo di motivazione;
– che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla qualificazion RAGIONE_SOCIALEa condotta posta in essere è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che l’art. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona l’illecita detenzione di un contrassegno RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso e, nel caso de quo, gli oggetti diversi dalla paletta comunque simulano l’appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che questa Corte ha affermato che integra il reato di cui all’art. 497-ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen., la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito RAGIONE_SOCIALE‘attualità RAGIONE_SOCIALE‘uso è richiesto solo per l’ipotesi di all’art. 497-ter, comma primo, n. 1, prima parte, cod. pen., mentre l’ipotesi di cui all’art. 497-ter, comma primo, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso stesso del segno (Sez 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno, Rv. 256951); il motivo, inoltre, si presenta caratterizzato da estrema genericità;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Così deciso il 22/11/2023.